Garante per la protezione
dei dati personali
Comunicato
stampa
06.10.98
L'abbonato ad
un servizio telefonico ha diritto di conoscere le ultime
tre cifre dei numeri chiamati se contesta l'esattezza
della fattura
Ogni abbonato ad un
servizio telefonico può ottenere gratuitamente
l'indicazione dettagliata nella "bolletta"
delle chiamate effettuate. Un recente decreto ha esteso
questo diritto alle chiamate inferiori ai quattro scatti
e a quelle effettuate da telefoni cellulari, ma ha però
stabilito che Telecom Italia e gli altri fornitori di
servizi debbano "mascherare" le ultime tre
cifre delle utenze chiamate allo scopo di ridurre il
numero di delicate informazioni personali in
circolazione.
Poiché tale
"mascheramento" non permette di controllare a
fondo l'esattezza di alcuni addebiti, occorre evitare una
lesione dei diritti dell'abbonato. L'abbonato, quindi, se
contesta la "bolletta", deve poter ottenere
"in chiaro" i numeri relativi alle chiamate
oggetto di contestazione, gratuitamente e senza aggravi
burocratici.
Il chiarimento viene da
una pronuncia dell'Autorità Garante per la protezione
dei dati personali, la quale ha ricordato che la misura
del "mascheramento" non deriva da un proprio
provvedimento o dalla legge n. 675/96, ma da un
recente decreto legislativo (n. 171/98) di attuazione di
una direttiva comunitaria, che mira a tutelare la
"privacy" dei destinatari delle chiamate
telefoniche e di coloro che utilizzano gli apparecchi sia
in ambito domestico sia sul luogo di lavoro.
Il Garante ha fatto anzi
notare che proprio la legge n. 675/96 permette al
fornitore di comunicare all'abbonato anche determinati
dati "mascherati" nella fattura, quando vi è
una seria contestazione della loro esattezza che si
intenda eventualmente far valere anche in sede
giudiziaria.
Il decreto n. 171 cerca di
bilanciare i diritti coinvolti sacrificando alcune
esigenze di mera curiosità dell'abbonato. Tuttavia, ha
osservato il Garante, l'abbonato può chiedere senza
particolari formalità al fornitore del servizio di
verificare le chiamate "dubbie". Il fornitore
deve operare una sollecita verifica e l'abbonato, se la
contestazione permane, ha il diritto di conoscere,
gratuitamente e con una procedura snella, l'integrale
composizione dei numeri relativi alle chiamate
"controverse".
Il Garante ha constatato
che la misura del "mascheramento" è praticata
da tempo in diversi Paesi europei, in riferimento ad un
certo numero di cifre dei numeri chiamati (da due a
quattro). Ha però aggiunto che le nuove tecnologie
permettono oggi di bilanciare in maniera più efficace i
diritti dell'abbonato con la privacy degli utenti
e degli altri abbonati: è il caso, ad esempio, delle
carte prepagate o di pagamento anche non nominative,
ovvero dell'addebito su un conto intestato all'utente che
in concreto effettua la chiamata.
Il Garante ha perciò
raccomandato ai fornitori dei servizi di telefonia di
attuare al più presto il decreto n. 171 nella parte in
cui prevede il diritto degli utenti di poter chiamare da
qualunque apparecchio telefonico, anche privato o sul
luogo di lavoro, utilizzando una carta anche non
nominativa che eviti l'addebito della chiamata nella
"bolletta".
6.10.1998
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