Garante per la protezione
dei dati personali
Comunicato
stampa
26.10.98
PER LA
PRIVACY DEI CITTADINI ATTI GIUDIZIARI, MULTE ED ALTRI
AVVISI VANNO NOTIFICATI IN BUSTA CHIUSA
Le norme processuali vanno
modificate per tutelare la riservatezza delle persone
alle quali sono notificati atti giudiziari, verbali di
contravvenzione, avvisi fiscali ed altri atti. E'
possibile già oggi, però, in attesa della loro
modifica, salvaguardare i diritti degli interessati
racchiudendo in busta chiusa i documenti notificati che
gli ufficiali giudiziari e i messi comunali, quando i
diretti interessati sono assenti, consegnano a vicini di
casa, a portieri degli stabili, a colleghi di lavoro.
Sono queste le conclusioni
di una pronuncia dell'Autorità Garante per la protezione
dei dati personali, che ha esaminato numerose
segnalazioni pervenute da cittadini i quali lamentano la
prassi con la quale svariati tipi di atti provenienti da
uffici pubblici, in particolare da uffici giudiziari,
fiscali, o da organi di polizia stradale, vengono
notificati a persone diverse dagli interessati, con
pregiudizio per la relativa riservatezza.
Sebbene la legge 675 del
1996 non abbia modificato le regole del processo civile e
penale, nonché di quello amministrativo e tributario,
dopo la sua entrata in vigore si rende necessario
interpretare ed applicare tali regole in modo tale da
bilanciare l'esigenza che - in riferimento alle
situazioni procedimentali e processuali - determinati
documenti vengano portati a conoscenza dei cittadini in
maniera certa con il diritto degli stessi a non vedere
violata la loro privacy e a non subire, di conseguenza,
una ingiustificata divulgazione dei propri dati. E'
questo il caso, ad esempio, di avvisi di mora, decreti
ingiuntivi, citazioni in giudizio, comunicazioni dirette
a persone offese dal reato e a minorenni, cartelle
esattoriali, contravvenzioni corredate da fotografie
scattate con sistemi tipo "autovelox", atti
questi che, a differenza di altri che riportano dati
accessibili a chiunque (es. certificati elettorali),
contengono dati, notizie ed informazioni a carattere
strettamente personale.
In attesa, pertanto, di
una modifica delle norme che aveva già auspicato nel
luglio scorso, il Garante ha ora rappresentato anche alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai Ministeri di
grazia e giustizia e delle finanze, al Consiglio
superiore della magistratura e agli enti interessati, la
necessità di adottare alcune misure che consentano di
ridurre sul piano amministrativo i problemi posti dai
cittadini alla luce dei principi sanciti dalla legge 675
riguardanti la correttezza nella raccolta ed
utilizzazione dei dati, la pertinenza e non eccedenza
rispetto agli scopi per i quali tali dati sono raccolti.
Principi che consentono già oggi agli uffici competenti
per le notificazioni di atti e di documenti di adottare
ogni misura idonea a rispettare i diritti alla
riservatezza delle persone interessate.
Il Garante ha, dunque,
suggerito di richiamare l'attenzione degli uffici
giudiziari e amministrativi periferici su modalità e
accorgimenti che possono permettere già oggi una
maggiore tutela della riservatezza. In particolare, si è
fatto presente che l'ufficiale giudiziario, anche se le
norme del codice di procedura civile non lo prevedono,
può chiudere in busta la copia dell'atto che sta
consegnando a persona diversa da quella indicata
nell'atto stesso.
Analoghe modalità si
possono adottare per i "biglietti" e le
comunicazioni di cancelleria che talvolta riportano dati
superflui.
Inoltre, il maggiore
ricorso al servizio postale potrebbe risultare una misura
utile.
Anche il giudice potrebbe
esercitare con maggiore frequenza il potere di
prescrivere in casi particolari che la notificazione
venga eseguita con modalità diverse da quelle stabilite
dalla legge
Le stesse buste contenenti
le cartelle esattoriali non dovrebbero riportare
informazioni non necessarie al loro inoltro che
violerebbero le disposizioni della legge 675.
Anche l'invio, insieme
al verbale di violazione del codice della strada, della
fotografia dell'autovettura comprovante la violazione,
non è previsto dalla legge: la fotografia, invece che
d'ufficio, potrebbe semmai essere resa nota a richiesta
dell'intestatario del veicolo che ha interesse a
conoscere l'effettivo autore della violazione.
26.10.1998
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