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  Tutela dei dati personali - Comunicazioni del Garante

Garante per la protezione
dei dati personali

Comunicato stampa
26.10.98

PER LA PRIVACY DEI CITTADINI ATTI GIUDIZIARI, MULTE ED ALTRI AVVISI VANNO NOTIFICATI IN BUSTA CHIUSA

Le norme processuali vanno modificate per tutelare la riservatezza delle persone alle quali sono notificati atti giudiziari, verbali di contravvenzione, avvisi fiscali ed altri atti. E' possibile già oggi, però, in attesa della loro modifica, salvaguardare i diritti degli interessati racchiudendo in busta chiusa i documenti notificati che gli ufficiali giudiziari e i messi comunali, quando i diretti interessati sono assenti, consegnano a vicini di casa, a portieri degli stabili, a colleghi di lavoro.

Sono queste le conclusioni di una pronuncia dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, che ha esaminato numerose segnalazioni pervenute da cittadini i quali lamentano la prassi con la quale svariati tipi di atti provenienti da uffici pubblici, in particolare da uffici giudiziari, fiscali, o da organi di polizia stradale, vengono notificati a persone diverse dagli interessati, con pregiudizio per la relativa riservatezza.

Sebbene la legge 675 del 1996 non abbia modificato le regole del processo civile e penale, nonché di quello amministrativo e tributario, dopo la sua entrata in vigore si rende necessario interpretare ed applicare tali regole in modo tale da bilanciare l'esigenza che - in riferimento alle situazioni procedimentali e processuali - determinati documenti vengano portati a conoscenza dei cittadini in maniera certa con il diritto degli stessi a non vedere violata la loro privacy e a non subire, di conseguenza, una ingiustificata divulgazione dei propri dati. E' questo il caso, ad esempio, di avvisi di mora, decreti ingiuntivi, citazioni in giudizio, comunicazioni dirette a persone offese dal reato e a minorenni, cartelle esattoriali, contravvenzioni corredate da fotografie scattate con sistemi tipo "autovelox", atti questi che, a differenza di altri che riportano dati accessibili a chiunque (es. certificati elettorali), contengono dati, notizie ed informazioni a carattere strettamente personale.

In attesa, pertanto, di una modifica delle norme che aveva già auspicato nel luglio scorso, il Garante ha ora rappresentato anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai Ministeri di grazia e giustizia e delle finanze, al Consiglio superiore della magistratura e agli enti interessati, la necessità di adottare alcune misure che consentano di ridurre sul piano amministrativo i problemi posti dai cittadini alla luce dei principi sanciti dalla legge 675 riguardanti la correttezza nella raccolta ed utilizzazione dei dati, la pertinenza e non eccedenza rispetto agli scopi per i quali tali dati sono raccolti. Principi che consentono già oggi agli uffici competenti per le notificazioni di atti e di documenti di adottare ogni misura idonea a rispettare i diritti alla riservatezza delle persone interessate.

Il Garante ha, dunque, suggerito di richiamare l'attenzione degli uffici giudiziari e amministrativi periferici su modalità e accorgimenti che possono permettere già oggi una maggiore tutela della riservatezza. In particolare, si è fatto presente che l'ufficiale giudiziario, anche se le norme del codice di procedura civile non lo prevedono, può chiudere in busta la copia dell'atto che sta consegnando a persona diversa da quella indicata nell'atto stesso.

Analoghe modalità si possono adottare per i "biglietti" e le comunicazioni di cancelleria che talvolta riportano dati superflui.

Inoltre, il maggiore ricorso al servizio postale potrebbe risultare una misura utile.

Anche il giudice potrebbe esercitare con maggiore frequenza il potere di prescrivere in casi particolari che la notificazione venga eseguita con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge

Le stesse buste contenenti le cartelle esattoriali non dovrebbero riportare informazioni non necessarie al loro inoltro che violerebbero le disposizioni della legge 675.

Anche l'invio, insieme al verbale di violazione del codice della strada, della fotografia dell'autovettura comprovante la violazione, non è previsto dalla legge: la fotografia, invece che d'ufficio, potrebbe semmai essere resa nota a richiesta dell'intestatario del veicolo che ha interesse a conoscere l'effettivo autore della violazione.

26.10.1998