Garante per la protezione
dei dati personali
Comunicato
stampa
02.11.98
PRIVACY ED ENTI LOCALI
I Comuni e le Province
possono continuare a pubblicare nell'albo pretorio le
proprie deliberazioni, ma senza divulgare dati che
riguardano lo stato di salute dei cittadini.
In risposta al quesito di
un Comune, il Garante ha osservato che la legge 675
permette alle pubbliche amministrazioni di diffondere
dati personali, come nel caso dell'affissione di
documenti nell'albo pretorio, quando ciò sia previsto
puntualmente da una norma di legge.
Per gli enti locali, tale norma è presente nella legge
142 del 1990 sull'ordinamento delle autonomie locali che
regola appunto la pubblicazione di tutte le deliberazioni
comunali e provinciali.
Gli enti locali dovrebbero però inserire nelle
deliberazioni solo i dati strettamente necessari,
specialmente se si tratta di dati sensibili.
La legge 675, invece, vieta espressamente che si possano
diffondere dati idonei a rivelare lo stato di salute
delle persone. In situazioni del genere, come ad esempio
nel caso in cui l'atto riguardi la decisione di destinare
assistenza o sussidi a minori, portatori di handicap
ecc., è necessario che alcuni dati vengano tenuti agli
atti, ma non resi direttamente pubblici.
La legge 675, in conclusione, non ostacola assolutamente
la pubblicazione sull'albo pretorio delle deliberazioni
comunali e provinciali, ma impone l'utilizzazione nelle
deliberazioni dei soli dati indispensabili, mentre vieta
comunque la diffusione di dati personali relativi allo
stato di salute
Questionari e test sul
posto di lavoro solo nel rispetto della privacy
Il Garante ha
definitivamente bloccato un questionario sottoposto da un
Comune ai propri dipendenti. La decisione di vietare
l'utilizzo dei dati contenuti nel questionario viene
all'esito dell'esame avviato nei mesi scorsi sulle
modalità di predisposizione ed effettuazione di un
questionario da parte dell'amministrazione comunale, la
quale non ha rispettato i limiti imposti sia dalla legge
675 del 1996 sulla privacy sia quelli già
previsti dallo Statuto dei lavoratori. Dopo aver
interpellato il Comune, il Garante ha rilevato, in
particolare, che nei questionari:
1. l'informativa da
fornire ai dipendenti è risultata insufficiente e
generica perché non chiariva gli scopi per i quali si
intendeva raccogliere i dati;
2. nell'informativa non era precisato se la compilazione
dei test fosse obbligatoria o facoltativa, né si faceva
cenno alle modalità con le quali sarebbero stati
esaminati i test e da parte di quali soggetti sarebbe
stata effettuata tale operazione;
3. alcune domande, per la loro genericità e soprattutto
per l'invito alla formulazione di giudizi di valore
sull'azione politico-amministrativa del Comune in grado
di rivelare le opinioni politico-sindacali dei propri
dipendenti, apparivano in contrasto anche con la legge
300 del 1970, lo Statuto dei lavoratori.
Il Garante ha ribadito che
i questionari sul posto di lavoro devono assicurare
precise garanzie per la tutela della riservatezza dei
lavoratori e la non discriminazione in base alle loro
opinioni politiche e sindacali
Multe ad automobilisti
che si soffermano in determinate aree
Per scoraggiare il
fenomeno della prostituzione, un Sindaco ha emanato
un'ordinanza con la quale ha vietato ai conducenti di
autoveicoli di fermarsi e contrattare prestazioni
sessuali, poiché tali comportamenti creerebbero
intralcio e pericolo al traffico e rischi per la guida,
con conseguente pericolo per la sicurezza delle persone.
Nell'ordinanza si stabilisce inoltre che, allo scopo di
tutelare la salute pubblica ed in particolare quella dei
parenti di coloro che violino l'ordinanza, si provvederà
a dare comunicazione dell'avvenuta violazione al
domicilio dell'automobilista, e questo anche nel caso in
cui la contravvenzione sia contestata immediatamente, o
sia stata addirittura pagata.
Il Garante si è astenuto
da ogni valutazione di aspetti che riguardano il
fondamento normativo di un'ordinanza comunale in materia
di prostituzione e soprattutto da considerazioni di
ordine etico sul fenomeno. L'Autorità ha esaminato
quindi l'ordinanza in questione rispetto ad alcune
modalità di esecuzione che riguardano strettamente la
legge 675.
In particolare, l'Autorità ha concentrato la sua
attenzione sul fatto che l'ordinanza sanziona alcune
infrazioni alla circolazione in quanto gli eventuali
contatti con prostitute mettono a rischio anche la salute
dei familiari della persona alla quale viene elevata la
contravvenzione. Ciò è stato ritenuto eccedente i
limiti di competenza dell'amministrazione comunale e, in
ragione delle modalità di esecuzione della
contravvenzione, in contrasto con la legge 675,
determinando una divulgazione non legittima di dati
attinenti alla sfera sessuale.
In secondo luogo, ha osservato che è del tutto privo di
fondamento giuridico l'ordine di comunicare la violazione
al domicilio dell'automobilista quando questa sia già
stata contestata immediatamente e sia avvenuta
l'oblazione.
Il Garante ha anche precisato che resta ferma la
necessità di evitare che la notificazione degli atti
avvenga con modalità non conformi alla legge. In
particolare, essa non deve essere effettuata per
finalità diverse da quelle della normale comunicazione
di un atto all'interessato, come potrebbe invece avvenire
nel caso fossero stampigliate sulla busta diciture che
facciano comunque desumere la violazione contestata.
L'Autorità ha, dunque, invitato l'amministrazione
comunale ad adottare con urgenza le modifiche per rendere
conforme alla legge 675 l'ordinanza.
Non vi sono ostacoli
alla trasmissione di dati anagrafici alle Aziende
Sanitarie Locali
Il Garante ha dato
risposta pienamente positiva alla richiesta di sapere se
gli ufficiali delle anagrafi comunali possano trasmettere
alla locale azienda sanitaria gli elenchi anagrafici per
poter far svolgere ricerche epidemiologiche.
La legge sulla riservatezza, infatti, prevede che i
soggetti pubblici possano effettuare il trasferimento di
dati ad altre amministrazioni pubbliche quando ciò è
previsto dalle norme vigenti. Tali norme sono contenute
nell'ordinamento anagrafico che prevede appunto la
possibilità per l'ufficiale dell'anagrafe di rilasciare,
per l'esclusivo uso di pubblica utilità, elenchi degli
iscritti all'anagrafe alle amministrazioni pubbliche che
ne facciano motivata richiesta.
2.11.1998
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