Garante per la protezione
dei dati personali
Comunicato
stampa
19.11.98
La divulgazione da parte
delle società quotate in Borsa dei compensi dei loro
amministratori, sindaci e direttori generali non
contrasta con la legge 675/96 sulla riservatezza dei dati
personali.
Lo ha stabilito l'Autorità Garante per la protezione dei
dati personali in risposta ad un quesito riguardante il
recente regolamento emanato dalla CONSOB che, imponendo
alle società quotate in Borsa di rendere conoscibili
notizie e documenti necessari per l'informazione del
pubblico, violerebbe le norme sulla privacy e il diritto
alla riservatezza dei manager delle società.
L'Autorità ha innanzitutto osservato che la legge 675
tende a favorire la trasparenza e la circolazione delle
informazioni relative allo svolgimento delle attività
economiche e permette ai soggetti privati di comunicare e
diffondere dati personali anche senza il consenso degli
interessati, quando la comunicazione e la diffusione sono
effettuate per adempiere ad una disposizione di legge o
di regolamento.
Per le società quotate in Borsa, tale disposizione è
contenuta proprio nel regolamento della CONSOB che ha
introdotto l'obbligo, per chi emette azioni, di indicare
nominativamente nella nota integrativa al bilancio
"i compensi corrisposti agli amministratori, ai
sindaci e ai direttori generali, a qualsiasi titolo ed in
qualsiasi forma anche da società controllate".
Il collegio del Garante ha, infine, ricordato che i dati
dovranno comunque essere pertinenti e non eccedenti
rispetto alle finalità per le quali il regolamento della
CONSOB prevede la pubblicità.
19.11.1998
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