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  Tutela dei dati personali - Comunicazioni del Garante

Garante per la protezione
dei dati personali

Comunicato stampa
03.12.98

L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha chiesto alla Telecom Italia di fornire con tempestività notizie sull'attuazione dei principi indicati nel provvedimento emesso dall'Autorità nell'ottobre scorso con il quale si chiariva che in base alla legge n.675/1996 gli utenti possono conoscere anche le ultime tre cifre delle chiamate "contestate", malgrado esse non debbano essere indicate nella "bolletta".

La decisione nasce a seguito di alcune segnalazioni pervenute all'Autorità in base alle quali risulta che la Telecom non ha adempiuto ad alcune richieste di utenti, volte a conoscere nel dettaglio tutte le cifre delle chiamate contestate, affermando che la pronuncia del Garante avrebbe solo natura di atto consultivo non idoneo a modificare la legge: nel caso particolare il decreto legislativo n.171 del maggio 1998 che prevede il "mascheramento" delle ultime tre cifre delle utenze chiamate.

Il collegio ha ricordato che la pronuncia di ottobre non ha affatto natura di mero atto consultivo e rappresenta piuttosto un provvedimento di indirizzo e a contenuto dispositivo, nel quale si indicano i precisi criteri per l'applicazione delle norme vigenti, adottato nell'esercizio di un'attività amministrativa espressamente prevista dalla legge 675, la quale nell'art. 31 attribuisce all'Autorità il potere di segnalare al titolare o al responsabile del trattamento dei dati personali le modificazioni occorrenti per rendere il trattamento conforme alle disposizioni sulla riservatezza.

Nel provvedimento veniva peraltro specificata la procedura attraverso la quale già ora l'utente può ottenere "in chiaro" i numeri relativi alle chiamate oggetto di contestazione. L'abbonato può rivolgersi al gestore telefonico - che deve attivare una procedura snella e senza particolari oneri o formalità - contestando la circostanza che determinate telefonate siano state effettuate dai propri apparecchi. Il gestore deve verificare le chiamate "contestate" e comunicare all'abbonato se l'addebito, dopo il controllo, resta fondato. Nel caso in cui tale riscontro non giunga, o comunque permanga un giustificato e motivato dubbio nell'abbonato, quest'ultimo ha diritto di chiedere e di ottenere gratuitamente dal gestore la comunicazione per intero dei numeri telefonici oggetto di precisa contestazione

3.12.1998