Garante per la protezione
dei dati personali
Comunicato
stampa
03.12.98
L'Autorità Garante per la
protezione dei dati personali ha chiesto alla Telecom
Italia di fornire con tempestività notizie
sull'attuazione dei principi indicati nel provvedimento
emesso dall'Autorità nell'ottobre scorso con il quale si
chiariva che in base alla legge n.675/1996 gli utenti
possono conoscere anche le ultime tre cifre delle
chiamate "contestate", malgrado esse non
debbano essere indicate nella "bolletta".
La decisione nasce a
seguito di alcune segnalazioni pervenute all'Autorità in
base alle quali risulta che la Telecom non ha adempiuto
ad alcune richieste di utenti, volte a conoscere nel
dettaglio tutte le cifre delle chiamate contestate,
affermando che la pronuncia del Garante avrebbe solo
natura di atto consultivo non idoneo a modificare la
legge: nel caso particolare il decreto legislativo n.171
del maggio 1998 che prevede il "mascheramento"
delle ultime tre cifre delle utenze chiamate.
Il collegio ha ricordato
che la pronuncia di ottobre non ha affatto natura di mero
atto consultivo e rappresenta piuttosto un provvedimento
di indirizzo e a contenuto dispositivo, nel quale si
indicano i precisi criteri per l'applicazione delle norme
vigenti, adottato nell'esercizio di un'attività
amministrativa espressamente prevista dalla legge 675,
la quale nell'art. 31 attribuisce all'Autorità il
potere di segnalare al titolare o al responsabile del
trattamento dei dati personali le modificazioni
occorrenti per rendere il trattamento conforme alle
disposizioni sulla riservatezza.
Nel provvedimento veniva
peraltro specificata la procedura attraverso la quale
già ora l'utente può ottenere "in chiaro" i
numeri relativi alle chiamate oggetto di contestazione.
L'abbonato può rivolgersi al gestore telefonico - che
deve attivare una procedura snella e senza particolari
oneri o formalità - contestando la circostanza che
determinate telefonate siano state effettuate dai propri
apparecchi. Il gestore deve verificare le chiamate
"contestate" e comunicare all'abbonato se
l'addebito, dopo il controllo, resta fondato. Nel caso in
cui tale riscontro non giunga, o comunque permanga un
giustificato e motivato dubbio nell'abbonato,
quest'ultimo ha diritto di chiedere e di ottenere
gratuitamente dal gestore la comunicazione per intero dei
numeri telefonici oggetto di precisa contestazione
3.12.1998
|