Garante per la protezione
dei dati personali
Comunicato
stampa
12.12.98
Con
riferimento al fermo di un fotoreporter avvenuto ieri a
Roma a margine delle operazioni di rilevazione di un
incidente stradale, l'Autorità garante per la protezione
dei dati personali, senza entrare nel merito della
precisa ricostruzione dei fatti che avverrà nelle
competenti sedi giudiziarie e amministrative, osserva che
le imputazioni al giornalista, desumibili dalla stampa,
non riguardano la legge sulla protezione dei dati
personali.
L'Autorità
precisa che la legge n. 675 prevede espressamente la
possibilità di esercitare il diritto di cronaca rispetto
a fatti di interesse pubblico.
In tema di riproduzione di immagini, l'art. 97 della
legge sul diritto d'autore e l'art. 8 del codice di
deontologia dell'attività giornalistica, pubblicato
sulla Gazzetta ufficiale del 3 agosto 1998, recano
anch'essi esplicite disposizioni in materia, che
permettono di esercitare il diritto di cronaca, specie in
occasione di fatti e avvenimenti svoltisi in pubblico,
fatte salve le particolari cautele che lo stesso codice
prevede per il rispetto della dignità della persona.
12.12.1998
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