Garante
per la protezione
dei dati personali
Comunicato
stampa
20.01.99
TELECAMERE NEGLI OSPEDALI
NEL RISPETTO DELLA PRIVACY.
Le aziende sanitarie che
intendano installare apparecchiature di videosorveglianza
presso il pronto soccorso e nel reparto rianimazione di
una struttura sanitaria pubblica per effettuare controlli
di sicurezza dei corridoi e delle sale di attesa e il
monitoraggio continuo dei pazienti ricoverati devono
rispettare le norme sulla privacy.
E' quanto ha stabilito il Garante in risposta al quesito
di un'azienda sanitaria pubblica. Nel fornire il suo
parere il Garante ha osservato innanzitutto che, per
quanto non esista ancora in Italia una normativa
specifica in materia di videosorveglianza, la legge n.
675 del 1996 impone gią oggi degli obblighi e delle
cautele. Nel recepire i principi sanciti in sede europea,
la legge 675 stabilisce infatti che qualunque
informazione che permetta l'identificazione anche in via
indiretta delle persone, compresi suoni ed immagini (come
quelle registrate nei controlli video), deve essere
considerata dato personale.
Nel caso in questione i dati raccolti, in quanto relativi
a persone malate, sono a carattere sensibile e il loro
uso, connesso all'assistenza e alla cura dei pazienti, al
controllo dei ricoverati in rianimazione e alla sicurezza
all'interno del pronto soccorso, rientra nelle finalitą
degli organismi sanitari. Questi organismi sono quindi
legittimati a raccogliere questo tipo di informazioni
anche con modalitą non tradizionali, mediante l'ausilio
appunto di telecamere.
Il Garante ha tuttavia
richiesto che vengano rispettate alcune specifiche
prescrizioni della legge 675. L'Autoritą aveva
gią avuto modo in diverse delibere di stabilire i
principi che devono essere rispettati ogniqualvolta si
presenta l'esigenza di installare videocamere.
Innanzitutto la necessitą che vi sia una legittimazione
giuridica che consenta l'installazione delle telecamere,
che siano individuate precise finalitą per la raccolta
dei dati e che l'iniziativa risponda alle funzioni
istituzionali del soggetto pubblico. In secondo luogo,
devono essere predisposte misure riguardanti la sicurezza
e la conservazione delle immagini, la loro pertinenza e
non eccedenza rispetto agli scopi perseguiti, e devono
essere definite procedure per informare cittadini anche
mediante l'affissione negli spazi aperti al pubblico, di
appositi cartelli di avviso.
In linea con questi
principi, le aziende sanitarie dovranno sistemare le
videocamere e definire le modalitą di ripresa, in
maniera tale da raccogliere esclusivamente i dati
strettamente necessari, dovranno individuare con
precisione il personale legittimato ad avere accesso a
quei dati e conservare le immagini solo per un periodo
determinato.
Dovranno inoltre informare gli interessati che si stanno
raccogliendo informazioni sul loro conto e stabilire
misure di sicurezza per evitare il rischio che tali
informazioni possano essere utilizzate da persone
estranee e non autorizzate. In questo senso, sarą
possibile disciplinare le modalitą di accesso da parte
dei familiari, alle riprese video dei ricoverati in
rianimazione, ai quali potrą essere consentita la
visione delle immagini dei propri congiunti.
20.1.1999
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