Garante
per la protezione
dei dati personali
Comunicato
stampa
04.02.99
ISCRIZIONI UNIVERSITARIE:
IL MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE NEL RISPETTO DELLA
PRIVACY
In relazione alla
compilazione dei modulo per l'autocertificazione del
reddito familiare, richiesta al momento dell'iscrizione
all'università, l'Autorità Garante, dopo un attento
esame della legislazione vigente, ha stabilito che la
raccolta dei dati contenuti in tale modello da parte
delle università è conforme alle norme della legge 675.
Per formulare il suo
parere, l'Autorità è partita dai seguenti principi.
Innanzitutto, le pubbliche amministrazioni possono
raccogliere ed utilizzare dati personali quando questo
sia necessario per poter svolgere i propri compiti
istituzionali entro le previsioni di legge e di
regolamento. In secondo luogo, anche l'eventuale
conoscenza di alcuni dati sensibili, in particolare
quelli sanitari (come nel caso di portatori di handicap),
è possibile perché il loro trattamento da parte di un
soggetto pubblico non prevede il consenso degli
interessati ed è consentito, anche laddove manchi una
specifica norma di legge che ne precisi gli ambiti, fino
all'8 maggio 1999, data in cui deve entrare in vigore la
disciplina per il trattamento dei dati sensibili da parte
delle amministrazioni pubbliche.
Va ricordato che, per
potere godere dei benefici non destinati alla generalità
degli studenti (come, ad esempio, borse di studio,
prestiti abitativi, contributi per studi all'estero,
borse di studio per studenti privi di mezzi), l'attuale
complessa normativa sugli studi universitari prevede la
presentazione di una autocertificazione che attesti le
condizioni economiche proprie e dei componenti il nucleo
familiare (legge 390/1991 e decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 30.4.1997).
Le Università possono
dunque raccogliere e utilizzare i dati personali, nonché
quelli relativi alla condizione economica del nucleo
familiare dello studente allo scopo di poter determinare
l'entità della tassa per l'iscrizione e l'eventuale
concessione di sussidi economici o di altri benefici nel
caso di richiesta da parte di uno studente. Ma sono
comunque tenute ad adempiere agli altri obblighi sanciti
dalla legge 675; in particolare esse dovranno raccogliere
solo dati pertinenti agli scopi prefissati, rispettare le
misure di sicurezza sulla tenuta dei dati ed informare
gli interessati sulle modalità e finalità della
raccolta dei dati. Questa informativa può essere data
anche oralmente o attraverso formule sintetiche da
inserire nel modulo utilizzato per la raccolta dei dati.
Il Garante ha ricordato,
infine, che le Università possono disciplinare con
propri regolamenti la possibilità di comunicare i dati
contenuti nei curricula degli studenti o dei laureati a
privati o ad enti pubblici economici, ad esempio per
offerte di lavoro. Possono poi applicare recenti
disposizioni legislative che prevedono espressamente la
comunicazione dei dati per finalità di sostegno alla
ricerca e di collaborazione in campo scientifico e
tecnologico.
4.2.1999
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