Garante
per la protezione
dei dati personali
Comunicato
stampa
11.03.99
PRlVACY E CONTRASSEGNI PER
GLI AUTOMOBILISTI
I contrassegni che i
cittadini, per particolari condizioni fisiche o per
ragioni di residenza e lavoro devono lasciare in vista
all'interno dei loro veicoli per poter accedere ai centri
storici o ad aree di parcheggio riservate, non sono
sempre conformi alle norme sulla privacy. Ancora meno
conforme è la prassi, in uso in alcuni Comuni, di far
esporre ai cittadini residenti nei centri storici copie
di documenti.
Lo ha stabilito il Garante per la protezione dei dati
personali con un provvedimento nel quale ha esaminato i
diversi aspetti connessi all'utilizzazione di dati
personali per fini di circolazione dei veicoli nelle zone
a traffico limitato e per la sosta in spazi riservati.
Numerose infatti sono state le segnalazioni con le quali
i cittadini hanno lamentato la violazione della legge n.
675 del 1996 in relazione agli obblighi previsti dal
codice della strada e dalle norme collegate.
L'Autorità ha osservato che i Comuni, come tutte le
altre pubbliche amministrazioni, possono legittimamente
raccogliere, utilizzare e diffondere dati personali anche
di natura sensibile (come eventuali condizioni di
handicap), ma devono rispettare, in particolare, il
principio di "pertinenza" e non eccedenza dei
dati rispetto alle finalità prefissate.
Il contrassegno e le copie di documenti esposte
contengono, invece, alcuni dati personali non
strettamente necessari all'accertamento da parte degli
organi comunali di eventuali abusi o infrazioni da parte
degli automobilisti.
Il Garante ha fornito,
dunque, alcune indicazioni, anche di tipo operativo,
affinché le modalità previste per accertare la
regolarità dell'accesso ai centri storici vengano rese
conformi alle norme sulla privacy.
Per il controllo della genuinità del contrassegno per
portatori di handicap motori, infatti, è sufficiente che
esso rechi in evidenza l'indicazione del Comune
competente e del numero di autorizzazione, informazioni
dalle quali si può agevolmente risalire al titolare del
permesso, sapere se il documento è contraffatto,
verificare la validità del permesso ed il suo uso
corretto. La soluzione del problema è semplice: le
generalità del titolare possono essere riportate sul
lato posteriore del contrassegno o comunque
opportunamente celate alla visibilità dall'esterno del
veicolo, rendendole conoscibili invece in caso di
richiesta del pubblico ufficiale. Inoltre, la dicitura
relativa al parcheggio per persone invalide risulta del
tutto superflua, considerando che il contrassegno reca
già un disegno che identifica la particolare categoria
di beneficiari.
Per gli altri contrassegni, è sufficiente che in essi
venga indicato il numero di targa e il numero progressivo
del permesso e non anche le generalità e l'indirizzo del
titolare, in modo tale da consentire un immediato
riscontro in caso di controllo da parte dei vigili urbani
sull'esistenza di un'autorizzazione all'accesso ai centri
storici e al parcheggio riservato. Le generalità del
titolare, anche in questo caso, possono essere riportate
nella parte posteriore del contrassegno. L'indicazione
dell'indirizzo completo potrà risultare necessaria solo
nel caso il permesso sia limitato a determinate strade o
solo in quella di dimora e di residenza.
Premesso che la dotazione di un contrassegno rimane la
soluzione più adeguata, l'uso invalso in alcuni Comuni
di far esporre agli automobilisti all'interno del veicolo
fotocopie del libretto di circolazione o di un documento
di identità può risultare giustificata solo in via
transitoria e purché sia resa nota agli interessati la
possibilità di depennare, sulle fotocopie, le proprie
generalità e l'indirizzo. E questo anche alla luce dei
disagi rappresentati al Garante da parte dei cittadini
preoccupati di dover rivelare la propria residenza ed
identità a qualunque passante.
Il Garante ha pertanto
invitato il Governo a valutare la possibilità di
modificare il modello di contrassegno previsto dal
regolamento di attuazione del codice della strada
rendendolo conforme ai principi stabiliti dalla legge 675
e di promuovere l'introduzione nel nostro
ordinamento, anche attraverso la delega prevista dalla
legge 676 del 1996, delle garanzie previste a tutela dei
dati sensibili.
In attesa delle modifiche normative suggerite, il Garante
ha poi invitato i Comuni a permettere agli interessati di
evitare di riportare sui contrassegni le proprie
generalità oppure di cancellarle se già riportate, e
comunque di mascherare le proprie generalità e
l'indirizzo riportati nelle fotocopie del libretto di
circolazione
11.3.1999
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