| Garante
        per la protezionedei dati personali
 Comunicato
        stampa11.03.99
 PRlVACY E CONTRASSEGNI PER
        GLI AUTOMOBILISTI I contrassegni che i
        cittadini, per particolari condizioni fisiche o per
        ragioni di residenza e lavoro devono lasciare in vista
        all'interno dei loro veicoli per poter accedere ai centri
        storici o ad aree di parcheggio riservate, non sono
        sempre conformi alle norme sulla privacy. Ancora meno
        conforme è la prassi, in uso in alcuni Comuni, di far
        esporre ai cittadini residenti nei centri storici copie
        di documenti.Lo ha stabilito il Garante per la protezione dei dati
        personali con un provvedimento nel quale ha esaminato i
        diversi aspetti connessi all'utilizzazione di dati
        personali per fini di circolazione dei veicoli nelle zone
        a traffico limitato e per la sosta in spazi riservati.
        Numerose infatti sono state le segnalazioni con le quali
        i cittadini hanno lamentato la violazione della legge n.
        675 del 1996 in relazione agli obblighi previsti dal
        codice della strada e dalle norme collegate.
 L'Autorità ha osservato che i Comuni, come tutte le
        altre pubbliche amministrazioni, possono legittimamente
        raccogliere, utilizzare e diffondere dati personali anche
        di natura sensibile (come eventuali condizioni di
        handicap), ma devono rispettare, in particolare, il
        principio di "pertinenza" e non eccedenza dei
        dati rispetto alle finalità prefissate.
 Il contrassegno e le copie di documenti esposte
        contengono, invece, alcuni dati personali non
        strettamente necessari all'accertamento da parte degli
        organi comunali di eventuali abusi o infrazioni da parte
        degli automobilisti.
 Il Garante ha fornito,
        dunque, alcune indicazioni, anche di tipo operativo,
        affinché le modalità previste per accertare la
        regolarità dell'accesso ai centri storici vengano rese
        conformi alle norme sulla privacy.Per il controllo della genuinità del contrassegno per
        portatori di handicap motori, infatti, è sufficiente che
        esso rechi in evidenza l'indicazione del Comune
        competente e del numero di autorizzazione, informazioni
        dalle quali si può agevolmente risalire al titolare del
        permesso, sapere se il documento è contraffatto,
        verificare la validità del permesso ed il suo uso
        corretto. La soluzione del problema è semplice: le
        generalità del titolare possono essere riportate sul
        lato posteriore del contrassegno o comunque
        opportunamente celate alla visibilità dall'esterno del
        veicolo, rendendole conoscibili invece in caso di
        richiesta del pubblico ufficiale. Inoltre, la dicitura
        relativa al parcheggio per persone invalide risulta del
        tutto superflua, considerando che il contrassegno reca
        già un disegno che identifica la particolare categoria
        di beneficiari.
 Per gli altri contrassegni, è sufficiente che in essi
        venga indicato il numero di targa e il numero progressivo
        del permesso e non anche le generalità e l'indirizzo del
        titolare, in modo tale da consentire un immediato
        riscontro in caso di controllo da parte dei vigili urbani
        sull'esistenza di un'autorizzazione all'accesso ai centri
        storici e al parcheggio riservato. Le generalità del
        titolare, anche in questo caso, possono essere riportate
        nella parte posteriore del contrassegno. L'indicazione
        dell'indirizzo completo potrà risultare necessaria solo
        nel caso il permesso sia limitato a determinate strade o
        solo in quella di dimora e di residenza.
 Premesso che la dotazione di un contrassegno rimane la
        soluzione più adeguata, l'uso invalso in alcuni Comuni
        di far esporre agli automobilisti all'interno del veicolo
        fotocopie del libretto di circolazione o di un documento
        di identità può risultare giustificata solo in via
        transitoria e purché sia resa nota agli interessati la
        possibilità di depennare, sulle fotocopie, le proprie
        generalità e l'indirizzo. E questo anche alla luce dei
        disagi rappresentati al Garante da parte dei cittadini
        preoccupati di dover rivelare la propria residenza ed
        identità a qualunque passante.
 Il Garante ha pertanto
        invitato il Governo a valutare la possibilità di
        modificare il modello di contrassegno previsto dal
        regolamento di attuazione del codice della strada
        rendendolo conforme ai principi stabiliti dalla legge 675
        e di promuovere l'introduzione nel nostro
        ordinamento, anche attraverso la delega prevista dalla
        legge 676 del 1996, delle garanzie previste a tutela dei
        dati sensibili.In attesa delle modifiche normative suggerite, il Garante
        ha poi invitato i Comuni a permettere agli interessati di
        evitare di riportare sui contrassegni le proprie
        generalità oppure di cancellarle se già riportate, e
        comunque di mascherare le proprie generalità e
        l'indirizzo riportati nelle fotocopie del libretto di
        circolazione
 11.3.1999 |