| Garante
        per la protezionedei dati personali
 Comunicato
        stampa05.05.99
 Il Garante rende noto di
        aver adottato ed inviato il 13 aprile alle autorità
        interessate un provvedimento relativo alle diverse
        segnalazioni pervenute all'Autorità in ordine alla
        divulgazione di alcuni dati personali riguardanti il noto
        caso di una prostituta della provincia di Ravenna
        risultata sieropositiva. Di questa deliberazione non si
        è data finora notizia per evitare ogni dubbio di voler
        interferire sullo svolgimento del processo a carico
        dell'interessata, processo ora definito con sentenza
        di primo grado. Il provvedimento del
        Garante riguarda soltanto il problema della legittimità
        della diffusione agli organi di informazione, a cura
        della locale polizia giudiziaria, della fotografia e dei
        dati anagrafici e sanitari dell'interessata,
        rispetto alla speciale tutela della riservatezza dei
        malati di AIDS e dei sieropositivi, prevista dalla legge
        n. 135/1990 e richiamata dalla legge n. 675/1996 sulla
        protezione dei dati personali. Nell'ampio provvedimento,
        il Garante ha esaminato le modalità di applicazione dei
        principi contenuti nell'art. 9 della legge n. 675 (in
        particolare, della pertinenza e non eccedenza dei dati)
        in riferimento alla peculiare attività degli organi di
        polizia e degli uffici giudiziari. Il Garante ha precisato di
        non aver posto in discussione la finalità che gli organi
        interessati hanno precisato di aver voluto perseguire
        (rendere, cioè, identificabile questa persona da parte
        di chi l'aveva frequentata in modo da evitare che i reati
        ad essa contestati venissero portati a conseguenze
        ulteriori: art.55 c.p.p.). Il Garante ha però
        segnalato ai locali organi competenti che queste stesse
        finalità "potevano essere perseguite con pari
        efficacia, seguendo, in riferimento alla legge n. 675,
        modalità più rispettose dei principi di cui all'art. 9
        di tale legge." In particolare, il Garante
        ha osservato che potevano individuarsi modalità di
        informazione del pubblico assai più selettive rispetto
        alla divulgazione della fotografia e delle generalità
        complete dell'interessata, fornendo, cioè, solo elementi
        di informazione indiretti (quali il soprannome, i luoghi
        frequentati, il periodo temporale di riferimento, ecc.).
        In tal modo sarebbe stato ugualmente possibile
        "allertare" le persone potenzialmente
        contagiate (che avrebbero potuto poi acquisire
        informazioni più dettagliate, ad esempio, attraverso
        numeri verdi o altri servizi di informazione e
        assistenza) evitando, al tempo stesso l'esposizione
        dell'interessata all'attenzione dei mezzi di
        informazione, sia nazionali che esteri.Questo orientamento è stato opportunamente adottato in
        casi analoghi in altre località.
 5.5.l999 |