Garante
per la protezione
dei dati personali
Comunicato
stampa
05.05.99
Il Garante rende noto di
aver adottato ed inviato il 13 aprile alle autorità
interessate un provvedimento relativo alle diverse
segnalazioni pervenute all'Autorità in ordine alla
divulgazione di alcuni dati personali riguardanti il noto
caso di una prostituta della provincia di Ravenna
risultata sieropositiva. Di questa deliberazione non si
è data finora notizia per evitare ogni dubbio di voler
interferire sullo svolgimento del processo a carico
dell'interessata, processo ora definito con sentenza
di primo grado.
Il provvedimento del
Garante riguarda soltanto il problema della legittimità
della diffusione agli organi di informazione, a cura
della locale polizia giudiziaria, della fotografia e dei
dati anagrafici e sanitari dell'interessata,
rispetto alla speciale tutela della riservatezza dei
malati di AIDS e dei sieropositivi, prevista dalla legge
n. 135/1990 e richiamata dalla legge n. 675/1996 sulla
protezione dei dati personali.
Nell'ampio provvedimento,
il Garante ha esaminato le modalità di applicazione dei
principi contenuti nell'art. 9 della legge n. 675 (in
particolare, della pertinenza e non eccedenza dei dati)
in riferimento alla peculiare attività degli organi di
polizia e degli uffici giudiziari.
Il Garante ha precisato di
non aver posto in discussione la finalità che gli organi
interessati hanno precisato di aver voluto perseguire
(rendere, cioè, identificabile questa persona da parte
di chi l'aveva frequentata in modo da evitare che i reati
ad essa contestati venissero portati a conseguenze
ulteriori: art.55 c.p.p.).
Il Garante ha però
segnalato ai locali organi competenti che queste stesse
finalità "potevano essere perseguite con pari
efficacia, seguendo, in riferimento alla legge n. 675,
modalità più rispettose dei principi di cui all'art. 9
di tale legge."
In particolare, il Garante
ha osservato che potevano individuarsi modalità di
informazione del pubblico assai più selettive rispetto
alla divulgazione della fotografia e delle generalità
complete dell'interessata, fornendo, cioè, solo elementi
di informazione indiretti (quali il soprannome, i luoghi
frequentati, il periodo temporale di riferimento, ecc.).
In tal modo sarebbe stato ugualmente possibile
"allertare" le persone potenzialmente
contagiate (che avrebbero potuto poi acquisire
informazioni più dettagliate, ad esempio, attraverso
numeri verdi o altri servizi di informazione e
assistenza) evitando, al tempo stesso l'esposizione
dell'interessata all'attenzione dei mezzi di
informazione, sia nazionali che esteri.
Questo orientamento è stato opportunamente adottato in
casi analoghi in altre località.
5.5.l999
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