Garante
per la protezione
dei dati personali
Comunicato
stampa
14.05.99
Il Garante
semplifica la procedura di autorizzazione per il
trattamento dei dati giudiziari da parte di datori di
lavoro, partiti, liberi professionisti, banche
assicurazioni
Il Garante per la
protezione dei dati personali ha emanato l'autorizzazione
generale che permette a diverse categorie di soggetti
privati, tra i quali datori di lavoro privati,
associazioni e partiti, liberi professionisti, banche e
alle assicurazioni, di utilizzare i dati giudiziari nel
rispetto di precise prescrizioni. Con questo
provvedimento, tali soggetti vengono sollevati
dall'obbligo di presentare singolarmente un'apposita
richiesta di autorizzazione, semplificandosi così una
procedura altrimenti assai complessa.
L'articolo 24, comma 1 della legge n. 675 del 1996
prevede, infatti, che il trattamento dei dati personali
idonei a rivelare i provvedimenti giudiziari iscritti nel
casellario giudiziale è ammesso soltanto se autorizzato
da espressa disposizione di legge o provvedimento del
Garante che specifichino le rilevanti finalità di
interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati
trattati e le precise operazioni da effettuare. Tale
trattamento era consentito, in via transitoria, sia ai
soggetti pubblici che privati fino all'8 maggio 1999
anche in assenza di specifiche disposizioni di legge.
Tenuto conto diversi trattamenti di questa categoria di
dati dati da parte dei soggetti pubblici sono stati
disciplinati dal recente decreto legislativo approvato il
7 maggio scorso, si è posta la necessità di emanare
un'autorizzazione per evitare che diversi soggetti
privati ed enti pubblici economici dovessero interrompere
alcuni trattamenti di dati giudiziari che risultino
giustificati da un rilevante interesse pubblico in
ragione della loro natura e degli scopi per i quali sono
necessari.
L'autorizzazione, stabilendo alcuni principi cardine,
mira a facilitare la gestione di questi dati da parte di
un'ampia categoria di titolari del trattamento nel
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle
persone. Le imprese e le aziende che utilizzano
lavoratori dipendenti ed autonomi (ivi compresi i
lavoratori in rapporto di tirocinio, di formazione o
utilizzati per prestazioni temporanee) potranno
raccogliere ed utilizzare le informazioni di carattere
giudiziario necessarie per adempiere ad obblighi o a
compiti previsti dalla legge o da contratti collettivi,
anche aziendali;le associazioni (di volontariato, di
recupero di istruzione, di assistenza socio-sanitaria, i
partiti, i sindacati...) per perseguire gli scopi
istituzionali; i liberi professionisti per eseguire
specifiche prestazioni professionali richieste per scopi
determinati e legittimi; le imprese bancarie e
assicurative per accertare requisiti di onorabilità e
per altre ipotesi rigorosamente specificate.
L'Autorizzazione viene rilasciata, inoltre, a quanti
hanno necessità di far valere o difendere un diritto in
sede giudiziaria, alle persone fisiche e giuridiche,
istituti, enti od organismi che esercitano un'attività
di investigazione privata autorizzata, a quanti hanno
necessità di adempiere ad obblighi previsti da
disposizioni di legge in materia di comunicazioni e
certificazioni antimafia.
Il provvedimento,
articolato in sei sezioni, individua le finalità e le
modalità del trattamento dei dati, i criteri per la loro
conservazione e diffusione. I soggetti autorizzati
dovranno raccogliere ed utilizzare esclusivamente i dati
necessari agli scopi perseguiti e che non possano essere
adempiuti, caso per caso, mediante il trattamento di dati
in forma anonima. Inoltre, dovranno verificare
periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati,
nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza. I
dati potranno essere comunicati e, ove previsto dalla
legge diffusi, a soggetti pubblici o privati, nei limiti
strettamente necessari per le finalità perseguite e,
comunque, nel rispetto del segreto professionale.
L'autorizzazione riguarda, inoltre, l'attività di
documentazione giuridica, studio e ricerca in campo
giuridico, in particolare per quanto riguarda la
diffusione di dati relativi a sentenze. In attesa della
adozione di norme volte a favorire l'informatica
giuridica attraverso il previsto decreto legislativo, con
l'attuale autorizzazione il Garante ha ritenuto opportuno
prendere in considerazione fin da ora, anche per questa
categoria, le finalità dei trattamenti, le categorie di
interessati e di destinatari della comunicazione e
diffusione di dati giudiziari e il periodo della loro
conservazione, in modo tale da garantire, anche in questa
fase transitoria, il rispetto di alcuni principi volti a
ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo per i
diritti e le libertà fondamentali delle persone, la loro
dignità, specialmente per quanto riguarda la
riservatezza e l'identità personale.
L'autorizzazione ha
efficacia a decorrere dall'8 maggio 1999 fino al 30
settembre 1999 ed opererà automaticamente anche in
riferimento alle richieste eventualmente già presentate.
Qualora alla data
dell'8 maggio il trattamento dei dati non sia già
conforme alle prescrizioni della autorizzazione, il
Garante ha previsto la possibilità per i titolari dei
trattamenti di adeguarsi ad esse entro la data del 30
giugno 1999.
Il Garante precisa,
infine, che non prenderà in considerazione le richieste
di autorizzazione volte ad ottenere prescrizioni difformi
da quelle contenute nell'autorizzazione generale.
14.5.1999
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