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  Tutela dei dati personali - Comunicazioni del Garante

Garante per la protezione
dei dati personali

Comunicato stampa
17.06.99

Sono conoscibili le valutazioni espresse dal datore di lavoro sui dipendenti

Anche le valutazioni che contribuiscono a formare il giudizio annuale sul rendimento di un dipendente, le cosiddette "note di qualifica", sono dati personali e devono essere messe a disposizione del dipendente che ne faccia richiesta.
L'importante principio è stato stabilito dal Garante per la protezione dei dati personali, nella decisione con la quale ha accolto il ricorso di alcuni dipendenti di una società che avevano presentato una istanza di accesso, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675 del 1996, alle valutazioni che li riguardano, ottenendo solo una parziale soddisfazione da parte della società per la quale lavorano.
Nel rifiutare l'accesso ad alcuni dati, la società aveva sostenuto che la legge non potrebbe applicarsi a valutazioni che andranno a comporre il giudizio finale e che non potrebbero essere considerati dati personali tutti i dati o i documenti aziendali solo perché in qualche modo essi siano riferibili ad uno o più dipendenti. Un'azienda, inoltre, non potrebbe essere obbligata a rivelare giudizi intermedi o in itinere, compilati non in contraddittorio con l'interessato.
Nell'esaminare il caso, il Garante ha innanzitutto ricordato che la nozione di dato personale contenuta nella legge n. 675 del 1996, estremamente ampia, deriva direttamente dalla Direttiva comunitaria del 1995
e dalla Convenzione di Strasburgo del 1981. La legge sulla privacy definisce, infatti, come dato personale qualunque informazione che possa consentire di identificare una persona, un ente, un'associazione "anche indirettamente", mediante riferimento a qualsiasi altra informazione.
Può considerarsi come dato personale, dunque, ogni notizia o elemento che fornisce un contributo aggiuntivo di valutazione rispetto ad un soggetto identificato o identificabile. E questo, in riferimento sia ad informazioni oggettive, sia a descrizioni, giudizi, analisi, o ricostruzioni di profili personali (riguardanti attitudini, qualità, requisiti o comportamenti professionali) che danno origine a valutazioni complessive del soggetto interessato. Tale orientamento è comune nei diversi Paesi dell'Unione europea ed è confermato da documenti e convenzioni internazionali.
Pertanto, il Garante ha ritenuto legittima la richiesta di accesso ai giudizi espressi in sede di formulazione delle note di qualifica, anche in considerazione del fatto che solo una piena conoscenza di tali elementi informativi permette al dipendente di attivare i meccanismi di ricorso interno o di tutela giurisdizionale amministrativa.
Il Garante ha, tuttavia, sottolineato che l'esercizio del diritto di accesso alle valutazioni da parte dell'interessato richiede alcune precisazioni. Tra gli elementi che concorrono alla formazione del giudizio ve ne sono alcuni che hanno carattere obiettivo (ad esempio il numero delle pratiche svolte, i giorni di assenza, ecc.) rispetto ai quali può certamente essere esercitato il diritto di correzione.
Non si potrà, invece, chiedere la correzione dei giudizi espressi nell'ambito dell'attività di valutazione del lavoro. Questi dati potranno semmai essere oggetto di un'eventuale richiesta di integrazione (attraverso l'inserimento di note o precisazioni a margine), diritto ugualmente previsto dall'art.13 della legge n. 675.
L'esercizio del diritto di accesso è, comunque, subordinato al completamento della procedura di valutazione, e quindi non può essere fatto valere nelle fasi di preparazione delle schede di valutazione e delle finali note di qualifica. Inoltre, il datore di lavoro potrà prevedere misure idonee a tutelare l'anonimato dell'autore delle valutazioni stesse.
Accogliendo il ricorso, l'Autorità ha, quindi, ordinato alla società di corrispondere alla richiesta di accesso ai dati da parte degli impiegati, dando conferma all'Ufficio del Garante dell'avvenuto adempimento.

17.6.1999