Garante
per la protezione
dei dati personali
Comunicato
stampa
(dalla Newsletter
n. 13,
11-17 ottobre 1999)
Bollette
telefoniche e privacy
La misura del
"mascheramento" delle ultime tre cifre può
essere rivista dal legislatore solo se i gestori
telefonici attivano modalità alternative di pagamento
delle bollette.
Con un parere fornito al Ministero delle Comunicazioni e
ad altre amministrazioni competenti, il collegio del
Garante è tornato ad occuparsi di fatturazione
dettagliata e di "mascheramento" delle ultime
tre cifre e ha prospettato soluzioni tecniche in grado di
contemperare il diritto dellabbonato pagante di
verificare la correttezza degli addebiti e il diritto
alla riservatezza degli utenti chiamanti e degli abbonati
chiamati.
Il Garante era già
intervenuto sulla questione nellottobre del 1998
con un provvedimento nel quale aveva chiarito che il
meccanismo del "mascheramento" delle ultime tra
cifre, previsto da un decreto del 1998 a seguito del
recepimento di una direttiva europea in materia di tutela
della vita privata nel settore delle TLC, può essere
superato già oggi in caso di telefonate controverse
grazie alla legge n.675 del 1996: il gestore del servizio
telefonico non può opporre un rifiuto ma deve comunicare
per intero i numeri contestati quando labbonato
richiede di identificare puntualmente alcune chiamate
effettuate, non per mera curiosità ma al fine di
verificare la correttezza di taluni importi addebitati e
per leventuale tutela dei propri diritti in sede
giudiziaria. Sotto questo profilo, infatti, la legge
sulla privacy non ostacola lesercizio dei diritti
degli abbonati permettendo ai fornitori dei servizi
telefonici di evidenziare anche le cifre mascherate
laddove emergano contestazioni della bolletta e concrete
esigenze di controllo sulle somme addebitate.
Loccasione per il
nuovo intervento è stata offerta da alcune osservazioni,
inviate da un ufficio della Commissione Europea al
Ministero delle Comunicazioni, sul decreto legislativo
n.171 del maggio 1998 che, obbligando i fornitori a
"mascherare" le ultime tre cifre, avrebbe
recepito in maniera restrittiva le norme comunitarie che
disciplinano la materia. Secondo questo ufficio, le norme
comunitarie sulla telefonia individuerebbero la misura
del "mascheramento" in alternativa alla
previsione di altre misure, quale il pagamento di singole
chiamate con modalità diverse dalla
"bolletta", imponendo agli operatori di
telecomunicazioni (sempre nel rispetto delle norme sulla
privacy) lobbligo di fornire gratuitamente un
livello base di dettaglio nelle fatture telefoniche
sufficiente a permettere la verifica dei costi sostenuti
dallabbonato.
L'ufficio, pertanto, ritiene necessaria una modifica del
decreto legislativo n.171/1998 in modo da consentire il
"mascheramento" delle ultime tre cifre
"solo su esplicita richiesta
dellabbonato".
Nella risposta al
Ministero delle Comunicazioni, lAutorità ha
innanzitutto constatato che con questa presa di posizione
non si contesta la conformità del decreto legislativo
n.171 al diritto comunitario, ma si pone una questione di
ragionevolezza e funzionalità della norma. La direttiva
europea in materia di telecomunicazioni non individua
precise misure per conciliare i diritti degli abbonati
con il diritto alla vita privata degli utenti chiamanti e
degli abbonati chiamati, ma indica unicamente alcune
possibili soluzioni esemplificative utilizzabili a
discrezione degli Stati membri. Tra gli esempi
prospettati figurano sia le modalità di pagamento
diverse dalladdebito nella fatturazione (carte di
credito, carte telefoniche prepagate anche anonime ecc.)
sia, in alternativa, il mascheramento di alcune cifre.
Il decreto legislativo n.171 del 1998, ha sottolineato il
Garante, ha previsto entrambe queste misure, in
quanto ha introdotto sia il "mascheramento"
obbligatorio delle ultime tre cifre, sia lobbligo,
per i fornitori, di far sì che "i servizi richiesti
e le chiamate effettuate da qualsiasi terminale
possano essere pagate con modalità alternative alla
fatturazione anche anonime".
Infatti, secondo
lAutorità, il sistema prospettato dalle norme
comunitarie mira a contemperare il diritto
dellabbonato pagante di verificare la correttezza
degli addebiti e il diritto alla riservatezza degli
utenti chiamanti e degli abbonati chiamati. In generale,
listituto del "mascheramento" di alcune
cifre può risultare utile, in quanto riduce il numero
dei dati personali in circolazione, specie
nellattuale fase di evoluzione delle
telecomunicazioni in Italia, caratterizzato da un ritardo
nellattuazione delle innovazioni tecnologiche che
avrebbero già dovuto rendere facilmente accessibili al
pubblico alcune modalità alternative di pagamento.
Il "mascheramento", tuttavia, non soddisfa
pienamente diverse tipologie di abbonati e la stessa
Autorità ha segnalato, oltre ai casi indicati dalla
Commissione Europea (numeri brevi di sei cifre e traffico
locale), il caso dellabbonato unico utente
dellapparecchio, e quello di un'utenza affari
presso la quale si debbano distinguere determinati tipi
di chiamata.
Per ovviare a queste
insoddisfazioni della clientela, dunque, è
senzaltro opportuna ad avviso del Garante (che, del
resto, laveva già indicata in un provvedimento del
5 ottobre 1998), una riflessione a livello normativo sul
"mascheramento" delle ultime tre cifre, che
deve però essere affiancata dal contestuale rispetto, da
parte dei fornitori, dellobbligo di introdurre le
predette modalità alternative di pagamento, anche al
fine di "assicurare un accesso anonimo o
rigorosamente privato ai servizi di telecomunicazione
offerti al pubblico, quali carte telefoniche, oppure
possibilità di pagamento con carta di credito".
Solo leffettiva introduzione di tali strumenti
renderebbe possibile la modifica dellistituto del
"mascheramento".
Alla luce di queste
considerazioni, la soluzione proposta dalla Commissione
Europea di demandare allabbonato pagante la scelta
se usufruire o meno di una fatturazione
"mascherata" , appare in via di principio
praticabile, ma non è concretamente attuabile se non si
renderanno contestualmente effettive le modalità
alternative di pagamento, poiché, altrimenti, si
affiderebbe alla volontà di una sola parte
(labbonato pagante) il bilanciamento tra diritti
che sono riconosciuti anche ad utenti chiamanti e
abbonati chiamati.
Al fine di un riesame delle norme nazionali,
lAutorità Garante ha quindi avviato
unindagine per verificare presso i fornitori
italiani di servizi di telecomunicazioni sia lo stato di
attuazione del decreto legislativo n.171 in tema di
modalità alternative alla fatturazione, sia il rispetto
delle indicazioni contenute nel provvedimento
dellottobre 1998, anche relativamente
allaggiornamento, alle modalità e ai limiti delle
procedure concernenti la contestazione delle fatture
telefoniche e la "messa in chiaro" dei numeri
relativi alle telefonate controverse.
Infine, poiché la
questione sollevata dalla Commissione non può essere
valutata in relazione ad un solo contesto nazionale, ma
verificata allinterno dellUnione Europea
(dove, peraltro, la direttiva in materia di
telecomunicazioni e privacy non risulta ancora adottata
in modo omogeneo), il Garante ritiene necessario che la
problematica debba essere discussa nella sede più
appropriata, quella del Comitato dei Garanti europei
istituito a Bruxelles proprio con il compito di
verificare lattuazione del diritto comunitario in
tema di protezione dei dati anche nel settore delle TLC,
analizzarne le eventuali disarmonie ed individuare le
modalità più opportune per favorire il suo recepimento.
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