Garante
per la protezione
dei dati personali
GratisTel: i due
comunicati del Garante
18.11.99
Comunicato
stampa del 03.11.99
GRATIS TEL
Il moltiplicarsi di
offerte di servizi gratuiti in cambio dell'utilizzo di
dati personali, pone il delicato problema delle garanzie
da assicurare agli utenti e ai consumatori, anche nelle
fasce più deboli, al fine di tutelare la loro vita
privata e la loro dignità. Nella società
dell'informazione, i dati sulle persone (relativi, ad
esempio, a proprietà, preferenze, gusti, stili di vita,
ecc.) costituiscono un bene primario, ma vi è il rischio
che vengano utilizzati come una vera e propria merce di
scambio.
Fino all'entrata in vigore della legge sulla privacy,
nessuna difesa era possibile. Ora i cittadini hanno il
diritto di non consentire alle raccolte di dati
effettuate da privati.
Il Garante, dal canto suo, ha incentrato la sua attività
sulla promozione di una cultura del rispetto dei diritti
fondamentali della persona attraverso le diverse forme di
tutela garantite dalle normative sulla protezione dei
dati. L'Autorità è particolarmente vigile sul fronte
della raccolta ed utilizzazione dei dati personali allo
scopo di elaborare profili dei consumatori e di
classificare i loro comportamenti.
Nel quadro di questa
problematica si colloca la prevista attivazione in Italia
di un servizio di telefonate gratuite con spot, da parte
della società Gratis Tel, rispetto al quale l'Autorità,
composta dal Prof. Stefano Rodotà, dal Prof. Giuseppe
Santaniello, dal Prof. Ugo De Siervo e dall'Ing. Claudio
Manganelli, ha da tempo avviato accertamenti per
verificarne la conformità alla normativa sulla privacy.
Le verifiche sono iniziate già nel mese di febbraio di
quest'anno al momento dell'annuncio del futuro lancio del
servizio.
La complessità del problema ha richiesto approfondimenti
sulle precise modalità tecniche di funzionamento del
servizio, e sui conseguenti accorgimenti per la tutela
dei diritti degli utenti, anche attraverso un'apposita
audizione, tenutasi nell'ottobre scorso, dei
rappresentanti della Gratis Tel presso gli uffici del
Garante.
L'indagine verrà completata nei prossimi giorni, dopo un
incontro tecnico, previsto per domani, presso la Gratis
Tel. La delegazione dell'Autorità sarà guidata
dall'Ing. Claudio Manganelli, componente del collegio del
Garante.
All'esito di tale
incontro, il Garante si pronuncerà definitivamente sugli
aspetti del servizio che potrebbero incidere sul diritto
alla riservatezza dei cittadini interessati.
Si tratta, in particolare, di sciogliere alcuni nodi
relativi alle posizioni sia dei sottoscrittori del
contratto di adesione al servizio sia degli utenti
chiamati. Per i primi, ferma restando la piena libertà
degli stessi di aderire al servizio e di fornire i propri
dati, la questione riguarda l'informativa e il consenso
al trattamento dei dati anche da parte delle società che
hanno inserito pubblicità.
La posizione degli utenti chiamati è assai più
delicata, in quanto essi, pur essendo estranei al
contratto intervenuto tra il sottoscrittore e la società
Gratis Tel, riceveranno pubblicità non richiesta. Questa
situazione impone che essi debbano essere messi in grado
di esercitare consapevolmente le proprie scelte.
Comunicato
stampa del 13.11.99
TELEFONATE CON SPOT.
DECISIONE SU GRATISTEL
Il collegio del Garante
per la protezione dei dati personali ha concluso gli
accertamenti avviati d'ufficio nel febbraio scorso
riguardo alle modalità del servizio GratisTel e ai
relativi trattamenti dei dati, segnalando alla società
GratisT Italia le modifiche necessarie per poter avviare
e svolgere il servizio in piena conformità alle garanzie
richieste dalla normativa sulla protezione dei dati
personali (legge n.675 del 1996) e anche dalla
legislazione sulla tutela della privacy nel settore delle
comunicazioni (decreto legislativo n.171 del 1998).
Il provvedimento adottato dall'Autorità è volto, da una
parte, a tutelare pienamente i diritti dei cittadini che
si accingono a sottoscrivere questo tipo di contratti,
che in cambio di prestazioni gratuite prevedono la
cessione di dati personali, i quali costituiscono un bene
primario nella società dell'informazione; dall'altra, a
garantire pieno rispetto dei diritti delle persone che
ricevono le chiamate destinate ad essere interrotte da
spot pubblicitari.
Dalla ricostruzione delle
modalità di attivazione e funzionamento del servizio, è
innanzitutto emersa la necessità di una maggiore
attenzione nei riguardi della raccolta e del successivo
trattamento dei dati del sottoscrittore, con particolare
riferimento alla chiarezza dell'informativa e alla
specificità del consenso.
Il Garante ha, infatti, evidenziato che il modulo di
adesione predisposto dalla GratisTel deve essere
perfezionato sotto diversi profili. Le clausole presenti
nel modulo devono:
- indicare se il
conferimento di alcuni dati è obbligatorio o
facoltativo;
- eliminare la
richiesta di alcune informazioni non essenziali,
come il codice fiscale;
- specificare che
l'assenso a ricevere al proprio domicilio
materiale pubblicitario, manifestato dal
sottoscrittore durante l'ascolto di uno spot (ad
esempio con la pressione di un tasto
dell'apparecchio telefonico) è espresso in
favore della sola società di cui è trasmesso lo
spot;
- individuare, riguardo
alla cessione dei dati a scopi pubblicitari nei
confronti di altre società non direttamente
collegate al circuito Gratis Tel, le categorie
delle società destinatarie.
La GratisT Italia dovrà
modificare i moduli del contratto dandone riscontro al
Garante prima dell'attivazione del servizio e comunicare
ai sottoscrittori che hanno già aderito al servizio le
clausole modificate, anche al fine di ottenere nuovamente
il consenso dei sottoscrittori alla cessione dei loro
dati a società terze.
Anche per quanto riguarda
gli abbonati ed utenti chiamati che ascoltano anch'essi
messaggi pubblicitari, il servizio Gratis Tel è soggetto
alla disciplina in materia di dati personali e di
riservatezza nelle telecomunicazioni.
I dati relativi alle utenze chiamate sono, infatti,
oggetto di trattamento da parte della società che li
raccoglie. Pertanto, anche queste ultime devono essere
informate e messe in grado di esprimere consapevolmente
le proprie scelte in ordine all'utilizzazione dei loro
dati a fini pubblicitari.
L'Autorità non ritiene ammissibile un meccanismo che
trasferisca sui sottoscrittori l'obbligo di informare le
persone chiamate, il cui onere spetta alla società
fornitrice del servizio, la quale deve predisporre un
messaggio chiaro per permettere al chiamato di non
ricevere inconsapevolmente una chiamata con spot o di
ascoltare messaggi pubblicitari senza un'informativa
anche sintetica e l'espressione di un consenso.
La manifestazione di volontà da parte del chiamato
potrebbe essere espressa anche esercitando, tramite
l'apparecchio telefonico, un'opzione per l'instaurazione
della chiamata o per l'inserimento dei messaggi
pubblicitari, ma sempre sulla base di una preventiva
idonea informativa.
Rimane, comunque, aperto il problema generale della
libertà di comunicazione, che potrebbe essere limitata
da un'alternativa circoscritta all'accettazione della
pubblicità o all'interruzione della telefonata.
A tale proposito il Garante ha trasmesso il provvedimento
all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; ciò
anche perché quest'ultima valuti, per quanto di sua
competenza, la natura del servizio offerto.
13.11.1999
|