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  Tutela dei dati personali - Comunicazioni del Garante

Garante per la protezione
dei dati personali

GratisTel: i due comunicati del Garante
18.11.99

Comunicato stampa del 03.11.99

GRATIS TEL

Il moltiplicarsi di offerte di servizi gratuiti in cambio dell'utilizzo di dati personali, pone il delicato problema delle garanzie da assicurare agli utenti e ai consumatori, anche nelle fasce più deboli, al fine di tutelare la loro vita privata e la loro dignità. Nella società dell'informazione, i dati sulle persone (relativi, ad esempio, a proprietà, preferenze, gusti, stili di vita, ecc.) costituiscono un bene primario, ma vi è il rischio che vengano utilizzati come una vera e propria merce di scambio.
Fino all'entrata in vigore della legge sulla privacy, nessuna difesa era possibile. Ora i cittadini hanno il diritto di non consentire alle raccolte di dati effettuate da privati.
Il Garante, dal canto suo, ha incentrato la sua attività sulla promozione di una cultura del rispetto dei diritti fondamentali della persona attraverso le diverse forme di tutela garantite dalle normative sulla protezione dei dati. L'Autorità è particolarmente vigile sul fronte della raccolta ed utilizzazione dei dati personali allo scopo di elaborare profili dei consumatori e di classificare i loro comportamenti.

Nel quadro di questa problematica si colloca la prevista attivazione in Italia di un servizio di telefonate gratuite con spot, da parte della società Gratis Tel, rispetto al quale l'Autorità, composta dal Prof. Stefano Rodotà, dal Prof. Giuseppe Santaniello, dal Prof. Ugo De Siervo e dall'Ing. Claudio Manganelli, ha da tempo avviato accertamenti per verificarne la conformità alla normativa sulla privacy.
Le verifiche sono iniziate già nel mese di febbraio di quest'anno al momento dell'annuncio del futuro lancio del servizio.
La complessità del problema ha richiesto approfondimenti sulle precise modalità tecniche di funzionamento del servizio, e sui conseguenti accorgimenti per la tutela dei diritti degli utenti, anche attraverso un'apposita audizione, tenutasi nell'ottobre scorso, dei rappresentanti della Gratis Tel presso gli uffici del Garante.
L'indagine verrà completata nei prossimi giorni, dopo un incontro tecnico, previsto per domani, presso la Gratis Tel. La delegazione dell'Autorità sarà guidata dall'Ing. Claudio Manganelli, componente del collegio del Garante.

All'esito di tale incontro, il Garante si pronuncerà definitivamente sugli aspetti del servizio che potrebbero incidere sul diritto alla riservatezza dei cittadini interessati.
Si tratta, in particolare, di sciogliere alcuni nodi relativi alle posizioni sia dei sottoscrittori del contratto di adesione al servizio sia degli utenti chiamati. Per i primi, ferma restando la piena libertà degli stessi di aderire al servizio e di fornire i propri dati, la questione riguarda l'informativa e il consenso al trattamento dei dati anche da parte delle società che hanno inserito pubblicità.
La posizione degli utenti chiamati è assai più delicata, in quanto essi, pur essendo estranei al contratto intervenuto tra il sottoscrittore e la società Gratis Tel, riceveranno pubblicità non richiesta. Questa situazione impone che essi debbano essere messi in grado di esercitare consapevolmente le proprie scelte.

 

Comunicato stampa del 13.11.99

TELEFONATE CON SPOT. DECISIONE SU GRATISTEL

Il collegio del Garante per la protezione dei dati personali ha concluso gli accertamenti avviati d'ufficio nel febbraio scorso riguardo alle modalità del servizio GratisTel e ai relativi trattamenti dei dati, segnalando alla società GratisT Italia le modifiche necessarie per poter avviare e svolgere il servizio in piena conformità alle garanzie richieste dalla normativa sulla protezione dei dati personali (legge n.675 del 1996) e anche dalla legislazione sulla tutela della privacy nel settore delle comunicazioni (decreto legislativo n.171 del 1998).
Il provvedimento adottato dall'Autorità è volto, da una parte, a tutelare pienamente i diritti dei cittadini che si accingono a sottoscrivere questo tipo di contratti, che in cambio di prestazioni gratuite prevedono la cessione di dati personali, i quali costituiscono un bene primario nella società dell'informazione; dall'altra, a garantire pieno rispetto dei diritti delle persone che ricevono le chiamate destinate ad essere interrotte da spot pubblicitari.

Dalla ricostruzione delle modalità di attivazione e funzionamento del servizio, è innanzitutto emersa la necessità di una maggiore attenzione nei riguardi della raccolta e del successivo trattamento dei dati del sottoscrittore, con particolare riferimento alla chiarezza dell'informativa e alla specificità del consenso.
Il Garante ha, infatti, evidenziato che il modulo di adesione predisposto dalla GratisTel deve essere perfezionato sotto diversi profili. Le clausole presenti nel modulo devono:

  1. indicare se il conferimento di alcuni dati è obbligatorio o facoltativo;
  2. eliminare la richiesta di alcune informazioni non essenziali, come il codice fiscale;
  3. specificare che l'assenso a ricevere al proprio domicilio materiale pubblicitario, manifestato dal sottoscrittore durante l'ascolto di uno spot (ad esempio con la pressione di un tasto dell'apparecchio telefonico) è espresso in favore della sola società di cui è trasmesso lo spot;
  4. individuare, riguardo alla cessione dei dati a scopi pubblicitari nei confronti di altre società non direttamente collegate al circuito Gratis Tel, le categorie delle società destinatarie.

La GratisT Italia dovrà modificare i moduli del contratto dandone riscontro al Garante prima dell'attivazione del servizio e comunicare ai sottoscrittori che hanno già aderito al servizio le clausole modificate, anche al fine di ottenere nuovamente il consenso dei sottoscrittori alla cessione dei loro dati a società terze.

Anche per quanto riguarda gli abbonati ed utenti chiamati che ascoltano anch'essi messaggi pubblicitari, il servizio Gratis Tel è soggetto alla disciplina in materia di dati personali e di riservatezza nelle telecomunicazioni.
I dati relativi alle utenze chiamate sono, infatti, oggetto di trattamento da parte della società che li raccoglie. Pertanto, anche queste ultime devono essere informate e messe in grado di esprimere consapevolmente le proprie scelte in ordine all'utilizzazione dei loro dati a fini pubblicitari.
L'Autorità non ritiene ammissibile un meccanismo che trasferisca sui sottoscrittori l'obbligo di informare le persone chiamate, il cui onere spetta alla società fornitrice del servizio, la quale deve predisporre un messaggio chiaro per permettere al chiamato di non ricevere inconsapevolmente una chiamata con spot o di ascoltare messaggi pubblicitari senza un'informativa anche sintetica e l'espressione di un consenso.
La manifestazione di volontà da parte del chiamato potrebbe essere espressa anche esercitando, tramite l'apparecchio telefonico, un'opzione per l'instaurazione della chiamata o per l'inserimento dei messaggi pubblicitari, ma sempre sulla base di una preventiva idonea informativa.
Rimane, comunque, aperto il problema generale della libertà di comunicazione, che potrebbe essere limitata da un'alternativa circoscritta all'accettazione della pubblicità o all'interruzione della telefonata.
A tale proposito il Garante ha trasmesso il provvedimento all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; ciò anche perché quest'ultima valuti, per quanto di sua competenza, la natura del servizio offerto.

13.11.1999