Garante
per la protezione
dei dati personali
Carta d'identità elettronica e
archivi delle pubbliche amministrazioni. Il Garante chiede maggiori
garanzie per i cittadini
Dalla Newsletter n. 53 -
11-17 settembre 2000
L'introduzione nella carta di identità
elettronica, per fini di semplificazione amministrativa, di altri dati
diversi da quelli anagrafici e non strettamente necessari per la
funzione di identificazione personale, deve avvenire attraverso norme
più chiare e con maggiori garanzie per i cittadini. In modo
particolare per quanto riguarda alcuni dati di grande delicatezza,
come ad esempio le impronte digitali qualora si decidesse, anche a
livello sperimentale, di includerle nel documento elettronico.
L'accesso da parte di un'amministrazione ai dati contenuti negli
archivi di un'altra amministrazione può essere utile e opportuno
anche per finalità di semplificazione, ma non può avvenire in
maniera indiscriminata.
I due importanti principi sono stati ribaditi
dal Garante per la protezione dei dati personali nell'articolato
parere fornito alla Presidenza del Consiglio sul testo unico delle
norme in materia di documentazione amministrativa.
Nel condividere le finalità di semplificazione, volte a
razionalizzare norme e procedure e ad accrescere la fiducia dei
cittadini nei confronti della pubblica amministrazione, l'Autorità ha
tuttavia formulato una serie di osservazioni sul testo e ha segnalato
la necessità di modificarlo, per renderlo maggiormente conforme alla
legge n.675 ed assicurare in tal modo ai cittadini le previste
garanzie di riservatezza sui loro dati personali. Le osservazioni del
Garante riguardano in particolare l'inclusione di dati di particolare
delicatezza nella carta di identità elettronica e la consultazione
diretta degli archivi per accertamenti d'ufficio.
Per quanto riguarda in particolare la possibile
inclusione, a fini di semplificazione amministrativa, nella carta di
identità elettronica e nel documento elettronico di ulteriori tipi di
dati, quali gruppo sanguigno, altri dati di carattere sanitario,
impronte digitali e chiave biometrica, il Garante ha, innanzitutto,
ribadito quanto già sottolineato in occasione di precedenti richieste
di pareri. Trattandosi infatti di documenti che hanno prevalente
finalità di dimostrazione della sola identità personale, risulta
indispensabile, ha affermato il Garante, specificare meglio se
l'amministrazione che rilascia il documento può imporre al cittadino
l'inclusione di ulteriori dati, e quando, al contrario, l'interessato
può non richiedere (come attualmente previsto per i dati sensibili)
il loro inserimento nella carta o opporsi in tal senso.
L'Autorità ha, inoltre, richiamato l'attenzione
sulla possibilità di prevedere eventualmente differenti livelli di
accesso da parte delle singole amministrazioni.
In terzo luogo, poiché il testo unico prevede che le amministrazioni
pubbliche possano sperimentare modalità di utilizzo dei documenti
elettronici per ulteriori scopi che non siano quelli identificativi,
il Garante ha ricordato che tale sperimentazione deve anch'essa essere
sottoposta a precise garanzie. Pertanto, la generica autorizzazione
all'utilizzo dei dati "per l'erogazione di ulteriori servizi e
utilità", contenuta nel testo unico, dovrà essere senz'altro
integrata da successive specificazioni attraverso norme o atti a
carattere amministrativo.
Per quanto riguarda poi la consultazione da
parte di un'amministrazione, degli archivi di un'altra
amministrazione, l'Autorità ha rilevato come il rispetto della
riservatezza dei dati personali richiede che tale consultazione
avvenga solo per quella parte degli archivi e limitatamente a quei
dati che sono indispensabili per il perseguimento delle finalità per
le quali vengono raccolti. Non troverebbe, quindi, giustificazione, ad
esempio, un accesso indiscriminato a tutti i dati di una persona
quando si dovesse verificare soltanto l'esattezza di alcuni di essi.
E' necessario, dunque, ha sottolineato il Garante, che per tale
consultazione vengano specificamente individuati alcuni limiti già
nel testo unico, piuttosto che lasciare detti limiti all'applicazione
discrezionale delle amministrazioni.
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