Reti telematiche/Internet - Comunicazione politica, e-mail, atti
e documenti pubblici conoscibili da chiunque
Decisione dell'11 gennaio 2001
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà,
presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Ugo De
Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti e del dott. Giovanni
Buttarelli, segretario generale;
Vista la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n.
15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;
Relatore l’ing. Claudio Manganelli;
PREMESSO:
1. In data 15 novembre 2000 il Garante ha avviato accertamenti nei confronti
dell’Associazione politica nazionale Lista Marco Pannella per verificare la
liceità e la correttezza di alcuni trattamenti di dati relativi ad indirizzi di
posta elettronica, in relazione a circa trenta segnalazioni che lamentano la
ricezione non gradita di messaggi per via telematica per finalità di
comunicazione politica.
Diversi cittadini lamentano anche di aver ricevuto numerosi messaggi del
medesimo contenuto in un arco ravvicinato di tempo.
Altri hanno fatto invece presente che non è stato loro possibile cancellarsi
dagli elenchi dei destinatari secondo le modalità indicate nelle e-mail non
gradite, o di essere stati costretti a reiterare invano più richieste di
cancellazione.
L’Associazione ha fornito un riscontro alla richiesta di informazioni, all’esito
del quale il Garante osserva quanto segue.
2. Le segnalazioni sono fondate.
L’Associazione ha fatto presente di aver reperito oltre 390.000 indirizzi
di posta elettronica a scopo di comunicazione politica utilizzando un software a
disposizione di un terzo il quale archivierebbe indirizzi e-mail visualizzati su
pagine web con suffissi ".it", ".org", ".com" e
".net" accessibili a chiunque in rete senza l’uso di password o di
altri sistemi di protezione.
La circostanza non ha trovato pieno riscontro in quanto, da accertamenti
tecnici effettuati, in almeno otto casi non è stato possibile reperire in rete
gli indirizzi di posta elettronica dei cittadini che hanno inviato una
segnalazione.
Non appare tuttavia rilevante approfondire tale aspetto.
Infatti, anche ritenendo che pure questi otto indirizzi siano stati
effettivamente raccolti mediante il software menzionato dall’Associazione, l’utilizzazione
per finalità di comunicazione politica di tali indirizzi -e degli altri che
sono stati invece reperiti in rete - non risulta comunque lecita e corretta.
Contrariamente a quanto infatti argomentato dall’Associazione, gli
indirizzi di posta elettronica dei segnalanti non provengono da "pubblici
registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque" (art. 12,
comma 1, lett. c), della legge n. 675/1996 ) e la loro utilizzazione nel caso in
esame non è quindi consentita in mancanza di una previa manifestazione positiva
di consenso da parte degli interessati (essendo altresì inoperanti gli
ulteriori presupposti elencati nell’art. 12 della medesima legge).
La previsione contenuta nella citata lettera c) non si riferisce a qualunque
dato personale che sia di fatto consultabile da una pluralità di persone, ma ai
soli dati personali che oltre ad essere desunti da registri, elenchi, atti o
documenti "pubblici" (in particolare in quanto formati o tenuti da uno
o più soggetti pubblici), siano sottoposti ad un regime giuridico di piena
conoscibilità da parte di chiunque, regime che può peraltro prevedere
modalità o limiti temporali i quali vanno rispettati anche in caso di
comunicazione o diffusione dei dati (art. 20, comma 1, lett. b), legge n.
675/1996 ).
Le citate disposizioni contenute negli artt. 12 e 20 della legge n. 675/1996,
di cui è chiaro il significato letterale, possono essere semmai applicate in
altri casi di stretta analogia in cui un determinato registro, elenco, atto o
documento sia reso ad esempio accessibile a chiunque sulla base della
determinazione di un soggetto pubblico adottata in base ad una norma (si veda ad
esempio l’elenco degli abbonati al servizio di telefonia vocale, per il quale
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede affinché sia reso
disponibile agli utenti: art. 17, comma 1, d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318).
Inoltre, una legittimazione all’utilizzazione pubblica di determinati dati
può derivare anche dal consenso espresso degli interessati, manifestato in modo
specifico ed informato.
Al contrario, le citate disposizioni non possono essere estese
arbitrariamente in contrasto con la relativa ratio. In particolare, sul piano
sistematico, esse non possono essere applicate in modo da poter trattare
liberamente qualsiasi dato personale di natura non sensibile in base alla sola
circostanza che il dato sia stato conoscibile di fatto, anche momentaneamente,
da una pluralità di soggetti.
Tale interpretazione, oltre a vanificare il sistema di garanzie introdotto
dalla citata legge, risulta anche in aperto contrasto con la direttiva europea
n. 95/46/CE del 24 ottobre 1995 nella parte attinente ai presupposti di liceità
del trattamento (art. 7 ).
L’utilizzazione per finalità di comunicazione politica degli indirizzi di
posta elettronica dei segnalanti non poteva pertanto avvenire senza un
preventivo consenso manifestato dagli interessati eventualmente anche nei
confronti di più soggetti.
Per nessuno dei cittadini che ha presentato la segnalazione è invece
risultato dimostrato che l’interessato (al momento dell’attivazione del
rapporto con il fornitore di servizi di telecomunicazioni o successivamente)
abbia espresso il proprio consenso alla divulgazione e all’utilizzazione da
parte di chiunque del proprio indirizzo di posta elettronica. Non era pertanto
corretto gravare l’utente dell’onere di chiedere all’Associazione di
interrompere l’invio dei messaggi non richiesti.
3. E’ parimenti per un verso infondata e per un altro ininfluente la tesi
secondo cui, con la partecipazione a forum e newsgroup, l’utente "decide
di pubblicare (cioè di rendere pubblico) il proprio indirizzo di posta
elettronica" ed "è consapevole che quell’indirizzo, quel dato,
potrà esser letto ed acquisito da chiunque si trovi "a passare" dalla
pagina web interessata".
Va considerato infatti che la conoscenza di fatto degli indirizzi che si
realizza in tali casi non può essere disgiunta dalla finalità per cui essa
avviene. Contrasta, pertanto, con i principi di correttezza e finalità del
trattamento raccogliere i dati che singoli utenti "lasciano" in un
newgroup, forum, ecc. solo per le finalità di specifica discussione su
determinati temi, hobbies, ecc., ed utilizzarli per altri scopi che nulla hanno
a che vedere -anche indirettamente- con l’argomento per il quale l’utente
partecipa ad una discussione più o meno "pubblica" ed indica il
proprio recapito e le proprie generalità (art. 9, comma 1, lett. b), legge n.
675/1996 ).
Una puntuale conferma della non correttezza di tale modalità di trattamento
è posta tra l’altro in evidenza nel parere n. 1/2000 che il Gruppo europeo
delle autorità garanti per la protezione dei dati ha adottato il 3 febbraio
2000 in tema di reti e di commercio elettronico (pubblicato sul sito web del
Garante www.garanteprivacy.it). Anche tale atto pone infatti in evidenza che il
solo fatto della rinvenibilità di un indirizzo e-mail in uno spazio pubblico di
Internet non comporta un uso libero dell’indirizzo stesso per mailing
elettronici. Il principio in esso affermato vale, poi, per ogni tipo di uso
sistematico di una pluralità di recapiti non riconducibile ad un uso personale
(su quest’ultimo, si veda un altro provvedimento adottato in data odierna dal
Garante, sempre in tema di posta elettronica).
4. Ad una conclusione analoga a quella indicata nei precedenti punti deve
pervenirsi anche per ciò che riguarda altri casi oggetto di segnalazione, nei
quali gli indirizzi di posta elettronica sono stati acquisiti dall’Associazione
in quanto pubblicati su alcuni siti web per specifici fini di informazione
aziendale, comunicazione commerciale o attività istituzionale ed associativa.
La pubblicità di alcuni indirizzi resi conoscibili attraverso tali siti va
collegata anch’essa, infatti, agli scopi per cui essa si verifica, non
potendosi sostenere, anche in tali casi, che i dati posti a disposizione del
pubblico per circoscritte finalità siano liberamente utilizzabili per l’invio
generalizzato di e-mail anche quando queste non abbiano un contenuto commerciale
o pubblicitario.
5. Le segnalazioni sono infine fondate anche per ciò che riguarda le
modalità di cancellazione dei dati.
A prescindere dalla liceità o meno dell’utilizzazione dei dati, l’Associazione
era tenuta a soddisfare senza ritardo le richieste di cancellazione ai sensi
dell’art. 13 della legge n. 675/1996 , curando un servizio attivo ed efficace
di eliminazione degli indirizzi dei reclamanti. Il numero delle segnalazioni
pervenute al riguardo (che lamentano l’inerzia dell’Associazione o l’inattività
del meccanismo telematico predisposto) non sembra invece far ritenere che si sia
trattato solo di un disguido occasionale.
6. L’Associazione deve quindi astenersi dall’utilizzare ulteriormente i
dati personali relativi agli utenti che non abbiano previamente manifestato un
consenso alla loro utilizzazione per finalità di comunicazione politica, il che
può ovviamente avvenire sia in occasione dell’attivazione del rapporto con il
fornitore di servizi telematici, sia al momento della partecipazione ad un forum
o newsgroup o in altra circostanza.
L’Associazione deve adottare inoltre ulteriori misure per dare effettivo
seguito alle richieste di cancellazione dei dati già pervenute o che pervengano
successivamente.
TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE:
dichiara fondate le segnalazioni riguardanti l’Associazione politica
nazionale Lista Marco Pannella nei termini di cui in motivazione e dispone che
questa fornisca al Garante un riscontro sulle misure adottate entro il 5 marzo
2001, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge n. 675/1996 .
Roma, lì 11 gennaio 2001 |