Marketing telefonico. Divieto di trattamento per Ammiro partners
s.r.l.
26.06.08
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco
Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del
dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott.
Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali
(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");
VISTO l'art. 129, comma 2, del Codice che, in attuazione
della disciplina comunitaria e, in particolare, della direttiva
2002/58/Ce, ha individuato nella "mera ricerca dell'abbonato per
comunicazioni interpersonali" la finalità primaria degli elenchi
telefonici realizzati in qualunque forma;
CONSIDERATO che tale disposizione ribadisce che il
trattamento dei dati inseriti negli elenchi, se realizzato per fini ulteriori
e, in particolare, per scopi pubblicitari, promozionali o commerciali, è
lecito solo se è effettuato con il consenso espresso liberamente e
specificamente dagli interessati, documentato per iscritto e previa
informativa;
VISTO il provvedimento del 15 luglio 2004 (in www.garanteprivacy.it,
doc. web n. 1032381)
con il quale l'Autorità ha individuato le modalità di inserimento e di
successivo utilizzo dei dati personali relativi agli abbonati e agli
acquirenti del traffico prepagato negli elenchi telefonici
"alfabetici" del servizio universale, realizzati in qualsiasi forma,
in rapporto alle diverse finalità sopraindicate, anche in rapporto
all'informativa; visto che nel caso in cui l'interessato abbia manifestato il
proprio consenso a ricevere informazioni commerciali o promozionali,
l'indirizzo o il numero telefonico sono contrassegnati da un apposito simbolo,
in modo tale che l'abbonato possa ricevere pubblicità telefonica tramite
operatore o materiale pubblicitario a domicilio;
VISTO il provvedimento del 14 luglio 2005 (in www.garanteprivacy.it,
doc. web n. 1151640)
con il quale l'Autorità ha individuato procedure semplificate per la
redazione e l'utilizzo degli elenchi organizzati per categorie
merceologiche/professionali (c.d. elenchi "categorici");
RILEVATO che la vigente disciplina in materia di protezione
dei dati personali prevede l'utilizzo, per attività di carattere
promozionale, pubblicitario o commerciale (fermo restando quanto previsto
dall'art. 130 del Codice riguardo a talune modalità di contatto degli
interessati) di alcune categorie di dati e, in particolare: a) di quelli
presenti negli elenchi c.d. "alfabetici" per i quali l'interessato
ha manifestato il proprio consenso (Provv. 15
luglio 2004 cit.); b) di quelli presenti negli elenchi c.d.
"categorici" (Provv. 14
luglio 2005 cit.); c) di quelli presenti nelle banche dati costituite
utilizzando anche dati estratti da elenchi telefonici formati precedentemente
al 1° agosto 2005, sempre che il titolare del trattamento sia in grado di
dimostrare di aver fornito effettivamente, prima di tale data, l'informativa
agli interessati ai sensi dell'art. 13 del Codice;
VISTO il numero ingente di segnalazioni pervenute a questa
Autorità con le quali è stata lamentata la ricezione di chiamate
promozionali indesiderate effettuate per conto di diversi operatori di
telefonia e, tra questi, di Wind telecomunicazioni S.p.A., Fastweb S.p.A. e
Tiscali Italia S.p.A., nonché da Sky Italia s.r.l.;
CONSIDERATO che dalle ispezioni realizzate presso Wind telecomunicazioni
S.p.A., Fastweb S.p.A. e Tiscali Italia S.p.A. nonché presso i call
center che svolgono attività di telemarketing per conto delle
suddette società, nonché dalla documentazione acquisita su richiesta
d'informazioni da Sky Italia s.r.l., è emerso che i dati utilizzati per le
chiamate promozionali sono stati acquisiti da Ammiro partners s.r.l.;
VISTE le risultanze delle ispezioni, svolte anche presso i call
center, dalle quali emerge che Wind telecomunicazioni S.p.A., Fastweb
S.p.A. e Tiscali Italia S.p.A., acquisiti i dati da Ammiro partners s.r.l.,
hanno provveduto e provvedono tuttora esse stesse, o tramite call center
esterni, a contattare gli abbonati per la promozione di offerte commerciali;
RILEVATO, dalle segnalazioni degli interessati e dalle
stesse note di riscontro, che Ammiro partners s.r.l. non si è limitata a
estrarre i dati personali dagli elenchi telefonici pubblicati prima del 1°
agosto 2005, avendoli, dopo tale data, comunicati a terzi i quali li
hanno a loro volta utilizzati per finalità promozionali e pubblicitarie;
RILEVATO che Ammiro partners s.r.l. non ha fornito elementi
a sostegno delle proprie dichiarazioni con riguardo alla presenza di
un'effettiva informativa agli interessati prima del 1° agosto 2005,
dichiarando anzi che in relazione alla data di spedizione dell'informativa,
essa non è in grado di "fornire puntuale prova rispetto a tale data,
che non risulta essere annotata ne[gli] […] elenchi individualmente
in relazione ad ogni singolo interessato";
RILEVATO inoltre che, nel testo dell'informativa che la
società asserisce di aver reso a tutte le persone inserite nei suoi elenchi
prima del 1° agosto 2005, si legge: "i dati sono stati utilizzati da
<nome cliente> e da Ammiro partners s.r.l. (società partner di <nome
cliente>) con strumenti informatici, solo per inviarle questo messaggio e
verranno conservati solo per il tempo strettamente necessario alla
realizzazione di questa iniziativa, e non formeranno oggetto di nessun
ulteriore trattamento da parte del cliente"; rilevato, quindi, che
tale informativa non indica, come richiesto dall'art. 13, comma 1, lett. d)
del Codice, "i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi";
VISTI gli accertamenti ispettivi svolti in data 2 aprile
2007 presso Fastweb S.p.A. finalizzati a verificare l'osservanza delle
disposizioni in materia di trattamento di dati personali trattati nell'attività
di call center;
VISTE le dichiarazioni rese per conto della società nel
corso di tali accertamenti e, in particolare, quelle secondo cui "Fastweb
S.p.A. acquista i dati dei potenziali clienti dalle società […] e
Ammiro partners s.r.l., con le quali è stato stipulato un contratto di
fornitura di servizi";
VISTI gli accertamenti ispettivi svolti in data 16 gennaio
2008 presso Tiscali Italia S.p.A. finalizzati a verificare l'osservanza delle
disposizioni in materia di trattamento di dati personali trattati nell'attività
di call center;
VISTE le dichiarazioni rese per conto della società nel
corso di tali accertamenti e, in particolare, quelle secondo cui "Tiscali
Italia S.p.A. per l'attività di teleselling utilizza prevalentemente banche
dati acquistate da società esterne che esercitano precipuamente la raccolta
di nominativi i quali alimentano tali banche dati. Le società esterne sono al
momento […] e "Ammiro partners s.r.l., con le quali Tiscali ha
stipulato appositi contratti commerciali per la fornitura di tali banche
dati";
VISTI gli accertamenti ispettivi svolti in data 17 gennaio
2008 presso Flidem s.r.l., esercente attività di call center per
conto di Wind telecomunicazioni S.p.A., finalizzati a verificare l'osservanza
delle disposizioni in materia di trattamento di dati personali trattati
nell'attività di call center;
VISTE le dichiarazioni rese per conto di Flidem s.r.l. nel
corso di tali accertamenti e, in particolare, quelle secondo cui vengono
utilizzate banche dati fornite direttamente da Wind telecomunicazioni S.p.A.,
la quale si avvale delle banche dati acquisite anche da Ammiro partners
s.r.l.;
VISTI gli accertamenti ispettivi svolti in data 17 gennaio
2008 presso Infocontact s.r.l., esercente attività di call center
per conto di Wind telecomunicazioni S.p.A., finalizzati a verificare
l'osservanza delle disposizioni in materia di trattamento di dati personali
trattati nell'attività di call center;
VISTE le dichiarazioni rese per conto di Infocontact s.r.l.
nel corso di tali accertamenti e, in particolare, quelle secondo cui vengono
utilizzate banche dati fornite direttamente da Wind telecomunicazioni S.p.A.,
la quale si avvale di banche dati acquisite anche da Ammiro partners s.r.l.;
VISTA la documentazione in atti dalla quale risulta che Sky
Italia s.r.l. acquisisce i dati anche da Ammiro partners s.r.l., li riversa in
una banca dati sita all'interno della struttura di Information technology
della sede di Roma di Sky e poi sono trasferiti a quei soggetti, responsabili
e/o incaricati, che svolgono attività strumentali ai trattamenti effettuati;
RILEVATO, quindi, che il trattamento dei dati per finalità
di marketing è realizzato direttamente dalle società a cui Ammiro
partners s.r.l. comunica i dati;
RILEVATO che l'informativa che Ammiro partners s.r.l.
asserisce di aver fornito agli interessati non conteneva elementi
sull'eventuale comunicazione a terzi dei dati tratti dagli elenchi, indicando
anzi che il trattamento sarebbe stato effettuato congiuntamente dal cliente e
da Ammiro partners s.r.l. e che i dati non sarebbero stati trattati
ulteriormente dal cliente;
CONSIDERATO, pertanto, che le comunicazioni dei dati
personali poste in essere successivamente al 1° agosto 2005 configurano
autonomi trattamenti che, come tali, richiedevano un'informativa preventiva
agli interessati e l'acquisizione di uno specifico e libero consenso;
considerato che tale consenso, dalle stesse dichiarazioni rese dalla società,
non risulta essere stato acquisito;
CONSIDERATO che dopo il 1° agosto 2005 i dati personali già
estratti dagli elenchi telefonici potevano essere oggetto di comunicazione
solo quando tale trattamento fosse indicato nell'informativa e l'interessato
avesse manifestato uno specifico consenso (art. 23 del Codice);
RILEVATO che dalle dichiarazioni rese da Ammiro partners
s.r.l. non risulta che la stessa abbia sollecitato agli interessati
l'espressione di uno specifico consenso per la comunicazione a terzi dei dati
raccolti;
RILEVATO che il trattamento di dati personali, che non
risulta svolto in modo lecito, ha carattere sistematico;
CONSIDERATO che l'art. 11, comma 2, del Codice prevede che
i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia
di dati personali non possono essere utilizzati;
CONSIDERATO che le banche dati create da Ammiro partners
s.r.l. con le informazioni estratte dagli elenchi telefonici pubblicati prima
del 1° agosto 2005 sono state cedute a diversi soggetti, anche non operanti
nel settore delle telecomunicazioni, in vigenza del nuovo regime applicabile
agli elenchi telefonici;
RILEVATO che Sky Italia s.r.l., Wind Telecomunicazioni
S.p.A., Fastweb S.p.A. e Tiscali Italia S.p.A. hanno acquisito per finalità
di promozionali e pubblicitarie dati che Ammiro partners s.r.l. non poteva
comunicare lecitamente a terzi;
RILEVATO che nel provvedimento del 29 maggio 2003 (in www.garanteprivacy.it,
doc. web n. 29840)
l'Autorità ha stabilito che chi acquisisce una banca dati la cui
utilizzazione è possibile in base al consenso degli interessati deve
accertare che questi ultimi abbiano validamente acconsentito alla
comunicazione dei dati che li riguardano e al loro successivo utilizzo per
finalità promozionali e pubblicitarie;
CONSIDERATO comunque che, anche con riferimento
all'eventuale trattamento dei dati da parte di Ammiro partners s.r.l.,
l'Autorità aveva in passato rilevato la liceità dei trattamenti di dati
personali estratti dagli elenchi telefonici pubblicati prima del 1° agosto
2005 utilizzati dal titolare del trattamento per contattare direttamente gli
interessati a condizione che fosse stata fornita a suo tempo un'idonea
informativa, circostanza non riscontrata nel caso in esame;
RISERVATA, con autonomo provvedimento, la verifica dei
presupposti per contestare la violazione amministrativa concernente l'inidonea
informativa (artt. 13, comma 4 e 161 del Codice);
CONSIDERATO che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma
1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, ha il compito di vietare
anche d'ufficio il trattamento illecito o non corretto dei dati o di disporne
il blocco e di adottare, altresì, gli altri provvedimenti previsti dalla
disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;
TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 170 del Codice
chiunque, essendovi tenuto, non osserva il presente provvedimento di divieto
è punito con la reclusione da tre mesi a due anni;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal
segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n.
1/2000 del 28 giugno 2000;
Relatore il dr. Mauro Paissan;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
considerato che i dati personali di cui è stato accertato l'illecito trattamento non possono, per espressa previsione di legge (art. 11, comma 2, del Codice), essere ulteriormente utilizzati:
1. vieta ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice ad Ammiro partners s.r.l. di effettuare altri trattamenti di ulteriori dati personali provenienti da elenchi telefonici pubblicati prima del 1° agosto 2005, utilizzati senza idonea informativa e, nelle ipotesi in cui sia previsto per legge, senza consenso;
2. vieta ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice a Sky Italia s.r.l., Wind Telecomunicazioni S.p.A., Fastweb S.p.A. e Tiscali Italia S.p.A. di utilizzare i dati personali acquisiti da Ammiro partners s.r.l., o da altri soggetti che li abbiano ceduti a terzi senza consenso, per svolgere attività promozionali e pubblicitarie.