1 - INFORMATIVA ALL'INTERESSATO
a) l'informativa scritta non rende
anzitutto chiara la distinzione tra il caso in cui i dati siano stati raccolti
presso l'interessato (art. 10, comma 1, n. 675) e l'ipotesi in cui i dati stessi
siano raccolti presso terzi (art. 10, comma 3).
Per quanto riguarda le informazioni
fornite direttamente dall'interessato, non è necessaria un'informativa data
caso per caso in occasione di ciascuna operazione bancaria. E' tuttavia
insufficiente un'informativa fornita una tantum e valida senza
termine per qualsiasi operazione effettuata dal cliente che rientri
nell'esecuzione del rapporto contrattuale al quale si riferisce l'informativa
iniziale. Tuttavia, una specifica ed ulteriore informativa deve essere fornita,
di regola, nell'instaurazione di nuovi rapporti, quando cambino le finalità o
le modalità del trattamento o altri elementi previsti dall'art. 10.
Un'informativa all'interessato è altresì necessaria per quanto riguarda i dati
raccolti presso terzi (art. 10, comma 3)
Qualora s'intenda predisporre un
unico modello cartaceo per le due informative previste dall'art. 10, si
potrebbero quindi articolare sullo stesso modello distinte caselle da barrare a
seconda delle sistuazioni;
b) le finalità del trattamento
(art.10, comma 1, lett. a) sono indicate con una formula tautologica ("... per
finalità istituzionali, quindi strettamente connesse e strumentali
all'attività della nostra Banca ") e con un elenco per di più
meramente esemplificativo delle finalità stesse, nel quale compaiono anche
formule generiche (come: "... per esigenze di tipo operativo e
gestionale " o "per informativa commerciale
nell'interesse della clientela e indagini di mercato ").
Risulta generica anche la
prospettazione delle modalità del trattamento (art. 10, comma 1, lett. a), la
quale, pur non presupponendo un'elencazione di tutte le operazioni di
trattamento effettuate, richiede tuttavia indicazioni più specifiche relative,
in particolare, alla logica e alle finalità sulle quali si basa il trattamento
(art. 13, comma 1, lett. c), n. 1);
c) l'indicazione della circostanza
che i dati possono essere trattati "per conto della...Banca, ... da
società, enti o consorzi che...forniscano specifici servizi elaborativi,
nonchè da organismi che svolgano attività complementari a quella della
...Banca, ovvero necessarie all'esecuzione delle operazioni o dei
servizi...richiesti " non chiarisce se tali soggetti effettuino il
trattamento presso una struttura esterna "responsabile" del
trattamento, o nella quale operi il "responsabile" del trattamento,
oppure quali terzi estranei all'originario trattamento effettuato presso la
B.N.L., ai quali i dati stessi siano stati comunicati o diffusi;
d) del tutto generica risulta
l'indicazione dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o diffusi,
la quale si risolve o in un richiamo dei casi in cui la comunicazione dei dati a
terzi sia obbligatoria per legge o per regolamento (ipotesi per cui l'art. 10,
comma 4 permette di non inviare l'informativa), o in una menzione dei soggetti
verso i quali il trasferimento dei dati sia "necessario" o più
semplicemente "funzionale" per lo svolgimento dell'attività della
Banca, senza precisazione alcuna delle categorie dei soggetti stessi, come pure
è richiesto dall'art. 10, comma 1, lett. d).
Del pari, non può ritenersi
conforme all'art. 10 la comunicazione all'interessato della semplice esistenza
presso la Banca di un elenco di tali categorie, in quanto questa soluzione non
consente un'effettiva conoscenza ed è basata su un elenco mutevole (le cui
variazioni possono comunque essere agevolmente rese note alla clientela tramite
le ordinarie comunicazioni);
e) analogamente a quanto previsto
nella lettera precedente, l'indicazione del responsabile del trattamento deve
rendere possibile l'individuazione del soggetto preposto;
f) non è conforme alla legge la
prospettazione della circostanza che il rifiuto a fornire i dati personali può
comportare la mancata esecuzione di un'operazione, la mancata prosecuzione del
rapporto ovvero la mancata instaurazione di nuovi rapporti.
Non è infatti chiarito, come
esplicitamente previsto dall'art. 10, comma 1, lett. b), il carattere
obbligatorio o facoltativo del conferimento dei dati, inducendo così
l'interessato a confondere situazioni che hanno rilevanza giuridica diversa. E'
indispensabile una chiara distinzione tra i casi in cui taluni dati devono
essere forniti in base ad un obbligo di legge (ad esempio per individuare
operazioni di riciclaggio di denaro o valori), quelli in cui le informazioni
sono strettamete funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale (per le
quali il consenso dell'interessato non è necessario: art. 12, comma 1, lett.
b), e 20, comma 1, lett. e) e quelli che si riferiscono allo svolgimento di
ulteriori attività da parte dell'istituto di credito (subordinate ad uno
specifico consenso dell'interessato).
Inoltre, la stessa mancanza di
distinzione si avverte nella generica previsione dell'interruzione complessiva o
mancata instaurazione del rapporto, qualora non siano state fornite le
informazioni richieste per singole operazioni o servizi.
La violazione non è eliminata dalla
circostanza che l'interruzione del rapporto con la banca è posta in termini
eventuali ("...può comportare...), ed è resa più marcata
dal fatto che tale evento è prospettato anche in riferimento alla mancata
prestazione del consenso alla comunicazione dei dati a terzi, anche per
situazioni non dipendenti dall'economia negoziale e che possono essere prese in
considerazione dal cliente interessato in base ad una sua libera scelta (es.:
comunicazione dei dati da parte della Banca ad una società di customer
satisfaction ).
2 - CONSENSO
a) la formula del consenso che la
B.N.L. ha richiesto ai propri clienti riflette i vizi dell'informativa
all'interessato.
La richiesta ultimativa di un
consenso generale e incondizionato, proveniente da un soggetto in posizione
nettamente più forte rispetto al destinatario dell'informativa, si risolve in
una violazione della libertà contrattuale di quest'ultimo.
In base ai criteri generali che
ormai sempre più nettamente ispirano il nostro ordinamento giurdico (in
ossequio anche alle regole dettate in sede europea: si vedano, ad esempio, gli
artt. 1469-bis e seguenti del codice civile, attuativi della direttiva CEE
93/13) e specificamente in base alle finalità della legge n. 675 (rese
esplicite già dall'art. 1), il consenso può essere ritenuto effettivamente
libero solo se si presenta come manifestazione del diritto
all'autodeterminazione informativa, e dunque al riparo da qualsiasi pressione, e
se non viene condizionato all'accettazione di clausole che determinano un
significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Ciò è esattamente quanto
avverrebbe nel caso di un consenso generalizzato e fondato su informazioni
generiche o insufficienti, accompagnate dall'esplicita previsione di una
possibile rottura dei rapporti contrattuali. Verrebbero così negati proprio i
diritti configurati dall'art. 1 della legge n. 675 come
"fondamentali".
b) è evidente, peraltro,
l'impraticabilità di un consenso richiesto nei confronti di categorie di
destinatari individati solo indirettamente (tramite un elenco disponibile presso
la Banca) e mediante una mera elencazione esemplificativa, anziché secondo una
precisa elencazione che menzioni puntualmente, se non i singoli destinatari,
almeno le relative categorie.
In secondo luogo, l'ampia elencazione dei soggetti in favore dei quali il
cliente è chiamato a prestare il consenso è contraria alla legge sotto più
profili.
Infatti, il consenso è richiesto
sia per la comunicazione a terzi da parte della B.N.L., sia per l'ulteriore
trattamento effettuato a cura dei terzi medesimi.
Nulla osta, in linea di principio, a
che il consenso sia richiesto da un primo titolare anche nell'interesse di altri
titolari.
Tuttavia, tale evenienza deve essere
realizzata tenendo conto del disposto dell'art. 11, comma 3, secondo cui il
consenso deve essere prestato "in forma specifica" e deve quindi
riguardare un preciso genere di trattamento effettuato a cura di un ben
individuato titolare del trattamento.
Inoltre, poichè il consenso è
valido solo se sono fornite le informazioni di cui all'art. 10 (mentre nel caso
di specie l'informativa resa dalla B.N.L. si riferisce solo alle attività
effettuate dalla B.N.L. stessa anziché anche a quelle svolte dai terzi
nell'interesse dei quali il consenso è stato sollecitato), l'informativa stessa
dovrebbe essere rivista in modo tale da collegarla anche alle attività svolte
dai terzi. Resta ferma, ovviamente, la possibilità che si circoscriva l'ambito
di operatività dell'attuale formula di consenso con riferimento ai soli
trattamenti effettuati dalla B.N.L. (compresa la comunicazione a terzi).
Qualora, invece, si richieda il
consenso anche in relazione a terzi, oltre alla revisione del modello di
informativa, si deve procedere ad un'elencazione non esemplificativa e puntuale
dei terzi in favore dei quali il consenso potrebbe valere.
Quale che sia la soluzione prescelta
circa l'ambito di operatività del consenso, la formula deve essere resa più
specifica sotto un ulteriore duplice profilo, tenendo conto cioè, del principio
di finalità di cui all'art. 9, nonché della necessità di evitare indicazioni
generiche che non permettono all'interessato di rendersi sempre conto della
reale ampiezza della sua manifestazione di consenso, quando questo appaia
riferibile ad attività diverse da quelle relative al rapporto contrattuale.
Appare in aperto contrasto con
l'anzidetto principio di finalità l'ampia richiesta di consenso per tutti i
dati sensibili il cui trattamento generalizzato non può certo ritenersi
connaturato alle esigenze nascenti da un comune contratto bancario.
E' del tutto erroneo, peraltro, il
riferimento ai dati relativi a determinati provvedimenti giudiziari, il cui
trattamento non è legato al consenso dell'interessato (art. 24), nonchè il
riferimento all'art. 23 che riguarda gli esercenti le professioni sanitarie.
3 - LETTERA AL CLIENTE
La lettera al cliente che accompagna
l'informativa e la dichiarazione di consenso non appare corretta nella misura in
cui può indurre in errore il cliente stesso nel ritenere che il consenso
(peraltro erroneamente indicato come un atto scritto necessitato) sia l'unico
presupposto del trattamento. Deve tenersi conto, infatti, che gli artt. 12 e 20
indicano un'ampia casistica di trattamenti che prescindono dal consenso.
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