Garante
per la protezione
dei dati personali
GratisTel: il
provvedimento del Garante
18.11.99
IL GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna,
con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà,
presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice
presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio
Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli,
segretario generale;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni dellUfficio formulate dal
Segretario generale ai sensi dellart. 7, comma 2,
lettera a) del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;
RELATORE l'Ing. Claudio
Manganelli;
PREMESSO:
I. Svolgimento del
procedimento.
1. Gli accertamenti
sulle modalità di prestazione del servizio "GratisTel"
sono stati disposti dufficio da questa Autorità,
nellesercizio dei poteri previsti dallart. 31
della legge n. 675/1996, sulla base di notizie che
annunciavano l'avvio di un servizio di telefonate
gratuite interrotte da messaggi pubblicitari, a favore di
soggetti che, sottoscrivendo un contratto, comunicano
alcuni dati personali alla società che fornisce tale
servizio (GratisT Italia s.r.l.).
Il 2 febbraio 1999 il Garante ha chiesto a tale società,
ai sensi dellart. 32, comma 1, della citata legge
n. 675, di comunicare ogni notizia e informazione utile
per la valutazione del caso, con particolare riguardo ai
dati personali che si intende acquisire, alle modalità e
alla logica del loro trattamento, ai loro destinatari,
nonché alle misure previste per tutelare i diritti degli
interessati nel rispetto della legge n. 675/1996
(informativa, consenso, misure di sicurezza, ecc.).
La società, dopo aver chiesto un breve differimento del
termine del 24 febbraio, ha inviato alcune informazioni
il successivo 12 marzo, affermando che si trattava di
notizie fornite a titolo provvisorio e "non
ufficiali", in quanto la modulistica era "ancora
in fase di studio e di allestimento" e il
servizio non era "operativo". Tale
modulistica è stata trasmessa al Garante il 23 settembre
1999 con una nota che preannunciava l'attivazione del
servizio.
Il 21 ottobre, su invito dellAutorità, alcuni
rappresentanti della società hanno fornito ulteriori
notizie ed informazioni nel corso di una audizione
svoltasi presso lUfficio del Garante, durante la
quale la società è stata sollecitata ad approfondire
alcuni aspetti del problema e a specificare in una nota
analitica quanto riferito nel corso dell'audizione.
Con nota pervenuta il 28 ottobre u.s. è stato trasmesso
al Garante un nuovo schema per l'informativa e il
consenso da parte dei sottoscrittori; da tale nota non è
stato però possibile ricavare sufficienti elementi in
ordine ad alcune modalità tecniche di funzionamento del
servizio. Si è reso pertanto necessario completare gli
accertamenti attraverso un'ulteriore audizione tenutasi
in Milano il 4 novembre u.s. presso una sede di Telecom
Italia S.p.a. ove sono collocati alcuni elaboratori della
GratisT Italia s.r.l.
A margine dell'audizione, documentata in un verbale, i
rappresentanti della società hanno illustrato il
funzionamento di alcune apparecchiature collegate a
quelle di Telecom Italia S.p.a., ed hanno effettuato una
simulazione della chiamata con spot pubblicitari
che si potrà effettuare con il servizio "GratisTel";
hanno confermato poi, come anticipato nei contatti avuti
per concordare la data di questa seconda audizione, di
aver preventivato l'operatività del servizio per il 15
novembre 1999.
In pari data, la società ha confermato via fax
alcuni aspetti esaminati nel corso di quest'ultima
audizione; da ultimo, con telefax del 10 u.s., ha
rappresentato la disponibilità ad apportare una modifica
tecnica nell'interesse del chiamato, nei termini di
seguito precisati.
II. Attivazione e
funzionamento del servizio.
2. Occorre
premettere che la descrizione che figura nel presente e
nei successivi paragrafi circa le modalità di
svolgimento del servizio "GratisTel" si
basa sulle notizie, sulle informazioni e sui documenti
forniti da GratisT Italia s.r.l. (società titolare del
principale trattamento dei dati personali).
Ladesione dei sottoscrittori avviene compilando un
modulo distribuito presso negozi e centri commerciali e
diffuso per via telematica.
Al momento sono previste tre modalità di contatto con il
cliente: diretto, tramite sito web o per telefono.
Prima di attivare il servizio, la società acquisisce la
sottoscrizione autografa dellinteressato sul modulo
cartaceo di contratto, anche in caso di adesione per via
telematica; il contratto si considera efficace decorsi
trenta giorni lavorativi a decorrere dalla ricezione del
modulo sottoscritto.
Il modulo verrebbe compilato dal sottoscrittore senza
alcun supporto da parte di procacciatori ed agenti i
quali si limiterebbero a ritirarlo in busta chiusa e a
consegnarlo alla società.
Oltre all'abbonato, possono aderire al servizio singoli
utenti di una linea telefonica, anche quando
labbonato non abbia aderito al servizio.
L'adesione è nominativa e personale e a ciascun
sottoscrittore viene rilasciato un codice identificativo
(nel caso di nucleo familiare o di gruppi di persone, il pin
scelto in ordine di età per individuare i singoli
componenti al momento della sottoscrizione del modulo è
costituito da un numero). Al servizio non possono aderire
i minori di 14 anni, mentre per i minori tra i 14 e i 18
anni è necessario il consenso dei genitori.
Al modulo è allegato un questionario da compilare
indicando diverse informazioni relative all'interessato e
alla sua famiglia, il cui conferimento è considerato
necessario dalla società per stipulare il contratto e
per erogare il servizio. La società non tratta i dati di
natura "sensibile" di cui all'art. 22 della
legge n. 675/1996 e dichiara di non verificare
l'esattezza dei dati forniti dal sottoscrittore.
Laggiornamento dei dati, che quest'ultimo si
impegna ad effettuare, può riguardare le informazioni
anagrafiche e quelle relative ai propri profili di
"consumatore", mentre non riguarderebbe, come
appena detto, dati "sensibili".
I dati dei sottoscrittori sono inseriti in un data-base
della società al fine di gestire il servizio e di
inviare messaggi pubblicitari "calibrati" sui
loro gusti ed interessi. I dati stessi possono essere
estratti dal data-base e ceduti ad altre società
per finalità commerciali non collegate al servizio.
Con il recesso dal contratto i dati personali sono
cancellati dallelaboratore; la società dichiara di
non avere interesse a conservarli.
3. Il servizio "GratisTel" è
gratuito e viene erogato con il supporto della rete
gestita da Telecom Italia S.p.A. o da altri fornitori di
servizi di telefonia fissa; sono escluse le chiamate
internazionali, nonché quelle di emergenza o dirette ad
utenze di telefonia mobile.
Le chiamate possono provenire dalle utenze indicate dai
sottoscrittori, ciascuno dei quali ha al momento a
disposizione, giornalmente, fino a dieci minuti di
conversazione effettiva, frazionabili in più chiamate,
al netto degli spot.
Attualmente, l'elaboratore della società riconosce le
utenze indicate dal sottoscrittore. GratisT Italia s.r.l.
ipotizza che in una seconda fase si possa chiamare da
qualsiasi utenza, nel qual caso non verranno raccolti i
dati relativi alla linea utilizzata per la chiamata e
verrà assegnato a ciascun utente un apposito codice
identificativo.
Dopo che lutente ha composto il numero verde ed il
proprio pin, un elaboratore della società attiva,
da una linea a carico della società stessa, un'ulteriore
chiamata al numero indicato dall'utente medesimo.
Ai fini della fatturazione, la chiamata del
sottoscrittore al servizio "GratisTel"
è a carico del numero verde (al riguardo la società
riceve solo una fattura per il traffico globale relativo
a tale numero).
Rispetto, invece, all'ulteriore chiamata inoltrata
all'abbonato chiamato, la società dichiara che il numero
di quest'ultimo è da essa conservato dopo la ricezione
della fattura dettagliata inviata dal fornitore e recante
il mascheramento delle ultime tre cifre. Prima di tale
momento (come chiarito nella nota del 4 novembre u.s.),
il numero del chiamato viene comunque memorizzato
sull'impianto GratisTel "per scopi
meramente amministrativi legati alla necessità di
certificare la reale trasmissione degli spot in caso di
contestazione legale da parte dellinserzionista
pubblicitario". La società intende predisporre
modalità tecniche per non registrare, anche in questo
caso, le ultime tre cifre.
Sul display del chiamato, quando esiste,
appare il numero telefonico della società, anziché
quello del sottoscrittore chiamante (la chiamata in
uscita è effettuata dal centralino della società). Il
numero composto dal sottoscrittore viene formato
dallelaboratore GratisTel sulle proprie
linee. Anche nei dati di centrale del fornitore dove è
registrato il traffico risulta il numero della GratisT
Italia s.r.l. e non quello del sottoscrittore.
La società definisce la propria apparecchiatura come un call
center "intelligente", perché
l'impianto "GratisTel" metterebbe in
comunicazione le linee sulle quali viaggiano la chiamata
in entrata (al numero verde) e quella in uscita (al
chiamato), ma non instraderebbe direttamente le chiamate
stesse (tale operazione, secondo la società, rimarrebbe
affidata al fornitore del servizio di telecomunicazioni).
I dati contenuti nelle fatture dettagliate, una volta
effettuato il pagamento, verrebbero conservati in forma
aggregata ed anonima, per attestazioni da fornire alle
società che effettuano gli spot pubblicitari. I
dati di traffico sarebbero utilizzati per statistiche
(sulla durata delle chiamate, sulla fascia oraria di
maggior traffico; ecc.) e non anche per rilevazioni sui
comportamenti dei fruitori del servizio o per realizzarne
ulteriori profili.
In generale, le attestazioni nei riguardi degli
inserzionisti contengono indicazioni sul numero degli spot
effettuati nel mese, sulla loro tipologia, ecc., e non
anche lelenco delle chiamate effettuate. Solo per
gli spot interattivi si evidenziano il numero e il
tipo di spot, nonché il numero complessivo delle
persone che li hanno attivati (comunicandone i soli
nominativi ed indirizzi, anziché i loro numeri
telefonici).
Per quanto riguarda l'eventuale presenza di una
concessionaria della pubblicità menzionata nel nuovo
testo dellinformativa (v. la clausola n. 21),
GratisT Italia s.r.l. ha dichiarato che essa svolgerebbe
un ruolo di intermediazione verso gli inserzionisti e che
la comunicazione nei suoi confronti dei dati dei
sottoscrittori è prevista solo cautelativamente in caso
di contestazioni da parte dellinserzionista.
4. Secondo le
informazioni fornite al Garante, la singola chiamata "GratisTel"
prevederebbe attualmente, nell'ordine: composizione del
numero verde; messaggio di benvenuto; digitazione del pin
e del numero da chiamare; spot di 10 secondi per
il chiamante; squillo presso il numero chiamato;
risposta; 50 secondi di conversazione; primo spot
per entrambe le parti in conversazione anticipato da un
"bip" di attenzione (spot diversi
al chiamante e al chiamato di circa 10 sec.); ulteriore
conversazione per due minuti circa; nuovo spot di
10 secondi fino ad esaurimento del tempo attuale
giornaliero di conversazione (10 minuti). Poi, cade la
linea: non è possibile effettuare ulteriori chiamate,
né vengono addebitate chiamate per un tempo superiore a
quello a disposizione.
Gli spot sono basati su messaggi pre-registrati
dagli inserzionisti su supporti ottici (cd in vox)
caricati nellelaboratore della GratisT Italia
s.r.l. La società li invia agli utenti differenziandoli
in base ai dati personali inizialmente forniti e che, per
effetto della clausola contrattuale n. 21, sono
utilizzati per formare i profili di consumatore.
E inoltre prevista la possibilità di comunicazioni
commerciali definite "interattive",
nonché di sondaggi, tramite digitazione di tasti di
apparecchi a toni. All'inserzionista, secondo la clausola
contrattuale n. 12, verrebbero inviati i dati dei clienti
che si sono mostrati, in tal modo, interessati ai suoi
prodotti o servizi.
Al momento dellascolto dello spot da parte
del chiamante, il sistema trasmette anche allutenza
chiamata un messaggio pubblicitario, diverso dal primo
(in quanto non calibrato su un particolare profilo) ed
eventualmente interattivo, con possibilità per GratisT
Italia s.r.l. di conservare il numero dellabbonato
chiamato per inviare materiale commerciale relativo
allinserzionista indicato nello spot.
CIO PREMESSO, IL
GARANTE OSSERVA:
III. Raccolta e
trattamento dei dati del sottoscrittore.
5. Il servizio "GratisTel"
prevede la raccolta e il successivo trattamento di
diversi dati personali dei sottoscrittori divulgabili,
anche in parte, a società inserzioniste (in caso di spot
interattivi), nonché ad altre società per finalità
commerciali non collegate allerogazione del
servizio (cessione di dati compresi nel data-base
della società).
Il questionario inserito nel modulo di contratto contiene
vari campi e riquadri concernenti le informazioni
personali richieste al sottoscrittore per attivare il
servizio. A tale proposito, appare necessario che GratisT
Italia s.r.l., nella nuova modulistica, chiarisca ai
sottoscrittori la natura obbligatoria o facoltativa
dell'indicazione delle informazioni e le conseguenze del
mancato conferimento di alcune di esse.
Va sottolineata, comunque, la possibile eccedenza e non
pertinenza di alcuni dati, ad esempio per ciò che
riguarda il codice fiscale e la casella di posta
elettronica. Mentre questultima, secondo quanto
precisato dalla società, potrebbe risultare ad essa
utile ai soli fini dell'invio di eventuali comunicazioni
allinteressato, appare priva di motivazione la
richiesta del codice fiscale, considerata anche la
gratuità del servizio. E' necessario che la società
effettui una nuova valutazione su alcune informazioni
personali eccedenti rispetto alle finalità del servizio
e specifichi meglio al sottoscrittore che il loro
conferimento è comunque facoltativo.
6. Per rendere
lecito il trattamento di dati, GratisT Italia s.r.l. ha
inserito nel modulo di contratto alcune clausole per
linformativa e il consenso, le quali illustrano in
modo sufficientemente chiaro le finalità e le modalità
del trattamento dei dati.
In proposito, le clausole inizialmente previste (sia
quelle rappresentate al Garante con la nota del 12 marzo
u.s., sia quelle comprese nel modulo di contratto
prodotto il 23 settembre u.s.) non erano conformi alla
normativa vigente e potevano ingenerare confusione su
vari aspetti, in particolare per ciò che riguarda la
comunicazione agli inserzionisti, la cessione dei profili
di consumatore e la connessa manifestazione di un
consenso libero, specifico e informato.
Varie incongruenze sono state eliminate con il modello
sottoposto al Garante il 28 ottobre u.s.
Tuttavia, in rapporto al sottoscrittore chiamante,
restano da rivedere i seguenti profili:
il consenso al trattamento dei dati da parte degli
inserzionisti, che la clausola n. 12 collega ad uno
specifico assenso del sottoscrittore in occasione degli spot
interattivi - manifestato, ad esempio, tramite la
pressione di un tasto - è considerato come
manifestazione di consenso al trattamento dei dati in
favore del solo inserzionista che cura lo spot
(secondo il principio della specificità del consenso),
anziché di ogni inserzionista comunque collegato alla
società. Le clausole nn. 12 e 21 dovranno essere,
quindi, formulate in modo più preciso per evidenziare
che il sottoscrittore resta comunque libero di
manifestare o no il consenso in occasione di spot
interattivi;
qualora la società intenda chiedere il consenso anche
per ulteriori trattamenti diversi da quelli di cui alla
lettera a), svolti dagli inserzionisti, la clausola n. 21
dovrà essere riformulata, elencando (anche in allegato
al contratto) questi ultimi in modo preciso e
specificando le principali caratteristiche dei
trattamenti medesimi (in particolare, finalità,
modalità e ambito di comunicazione dei dati). La
società dovrà rendere poi facilmente accessibile agli
interessati un elenco costantemente aggiornato degli
inserzionisti, recante gli estremi identificativi dei
titolari e dei responsabili del trattamento, rendendo
così agevole l'esercizio dei diritti riconosciuti dall'art. 13 della legge n. 675/1996;
per quanto concerne la comunicazione a terzi dei dati per
finalità commerciali non direttamente collegate al
circuito "GratisTel", la clausola n. 24
dovrà essere integrata con lindividuazione almeno
delle categorie dei soggetti destinatari. Questi ultimi,
al momento della registrazione dei dati, dovranno a loro
volta acquisire il consenso degli interessati, previa
informativa. Infatti, qualora la clausola non indichi
specificamente le società e gli organismi per conto dei
quali si intende chiedere il consenso, e non fornisca
sufficienti informazioni sulle loro attività e sui
connessi trattamenti, il tipo di consenso raccolto da
GratisT Italia s.r.l. non è idoneo a rendere lecito
anche un successivo trattamento dei dati personali da
parte dei soggetti predetti;
infine, avendo la società dichiarato che i procacciatori
e gli agenti non trattano, né accedono ai dati personali
dei sottoscrittori, dovrebbe essere eliminato l'inciso
della clausola n. 21 che li riguarda.
7. Sulla
base del primo modulo già in distribuzione, la società
ha stipulato numerosi contratti per i quali si pone il
problema degli effetti delle modifiche ipotizzate dalla
società nella successiva versione trasmessa il 28
ottobre o che saranno introdotte a seguito delle
indicazioni contenute nel presente provvedimento.
In particolare, GratisT Italia s.r.l.:
per ciò che riguarda la comunicazione dei dati agli
inserzionisti in conseguenza degli spot
"interattivi", dovrà comunicare ai
sottoscrittori che hanno già aderito al servizio le
clausole contenenti l'informativa modificate nei termini
precisati;
non potrà cedere ad altre società per finalità
commerciali non collegate allerogazione del
servizio i dati dei sottoscrittori che hanno già apposto
la sottoscrizione recante, nel precedente modulo, il
numero III, se non sulla base di una nuova dichiarazione
di consenso avente le caratteristiche sopra precisate.
8. Con
riferimento al recesso dei sottoscrittori dal contratto e
alla possibile revoca del consenso, la società deve
inoltre predisporre un meccanismo per informare
tempestivamente gli inserzionisti e gli altri soggetti ai
quali i dati siano stati in precedenza comunicati, in
modo da evitare loro di proseguire il trattamento
divenuto privo di idoneo presupposto legittimante.
IV. Rapporti con
labbonato chiamato.
9. Il
servizio "GratisTel" è soggetto alla
disciplina in materia di trattamento dei dati personali e
di tutela della vita privata nelle telecomunicazioni
(legge n. 675/1996 e d.lg. n. 171/1998) anche per quanto
concerne gli abbonati e gli utenti chiamati che ascoltano
anch'essi messaggi pubblicitari.
La società ha evidenziato che:
la chiamata allutenza indicata dal sottoscrittore
è effettuata tramite strumenti che identificano il
numero da chiamare e lo ricompongono su una linea a
carico della società stessa, anche per l'invio
automatico di messaggi diversi da quelli ascoltati dal
chiamante;
memorizza il numero del chiamato per le già indicate
finalità amministrative (con il previsto mascheramento
di tre cifre);
in caso di adesione all'invito contenuto nei messaggi
"interattivi", memorizza e conserva il
numero chiamato e lo raffronta con altre informazioni per
acquisire il recapito presso cui inviare materiale.
I dati relativi alle utenze chiamate sono quindi oggetto
di "trattamento" da parte della società (art.
1, comma 2, lett. b), legge n. 675/1996), al fine di
erogare il servizio nei confronti dei sottoscrittori e di
inviare comunicazioni pubblicitarie a persone estranee
all'originario rapporto con GratisT Italia s.r.l.
Ciò comporta l'applicazione anche nei confronti di tali
dati del complesso delle garanzie previste dalla legge n.
675/1996 e dai decreti legislativi che l'hanno integrata
e modificata, in primo luogo per ciò che concerne la
manifestazione del consenso e le sue modalità, a nulla
rilevando la circostanza che i dati siano eventualmente
trattati temporaneamente (es., ai fini dell'instaurazione
delle chiamate) o con il mascheramento di alcune cifre
(cfr. il provvedimento del Garante del 19 dicembre 1998,
pubblicato sul bollettino ufficiale dell'Autorità n. 6
del 1998, relativo al trattamento di dati personali
cifrati).
10.
Pertanto, gli abbonati chiamati tramite "GratisTel"
devono essere informati e messi in grado di esprimere
consapevolmente le proprie scelte in ordine ai
trattamenti dei dati a scopo pubblicitario, nel rispetto
di quanto previsto dalla legge n. 675/1996 (v. gli artt.
10, 11 e 12) e anche dal decreto legislativo n. 171/1998
(v., in particolare, lart. 10), a prescindere
dall'eventuale operatività delle misure previste in
favore dei consumatori dal d.lg. n. 185/1999 in tema di
contratti a distanza. La natura privata della
conversazione, infatti, non preclude l'applicazione delle
garanzie previste in materia di trattamento dei dati
personali e di sistemi pubblicitari di chiamata.
Per quanto riguarda l'informativa, non può ritenersi
ammissibile un meccanismo che trasferisca sui
sottoscrittori lobbligo di informare il chiamato
anteriormente al primo spot. L'informativa al
chiamato deve essere fornita da GratisT Italia s.r.l. in
quanto titolare del trattamento, anche perché il
chiamante potrebbe rimanere inerte o informare non
tempestivamente o in modo non completo o efficace. Di
conseguenza, deve essere modificata la clausola n. 9.
La società deve predisporre un messaggio chiaro per
permettere al chiamato di non ricevere una chiamata con spot,
o di ascoltare messaggi pubblicitari solo sulla base
di un'informativa anche sintetica e di un consenso.
Rimane, comunque, aperto il problema dell'incidenza di
questa procedura sul profilo generale della libertà di
comunicazione, che potrebbe essere limitata da una
alternativa circoscritta all'accettazione della
pubblicità o all'interruzione della telefonata.
Per quanto riguarda invece il consenso del chiamato, nel
caso di specie non è applicabile l'ipotesi equipollente
al consenso prevista dallart. 12, comma 1, lett.
c), della legge n. 675, poiché tale norma si riferisce
ai "dati provenienti da
pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili
da chiunque". I numeri telefonici trattati dalla
società sono infatti forniti dai sottoscrittori
chiamanti anziché essere estratti da elenchi telefonici,
tanto è vero che possono essere utilizzati anche numeri
di utenze riservate non comprese in elenchi.
In questa sede, non va quindi presa in considerazione la
problematica dell'utilizzabilità degli elenchi
telefonici, mentre occorre garantire anche al chiamato il
diritto di esprimere un consenso preventivo, libero e
informato.
Nel particolare contesto in esame, la manifestazione di
volontà potrebbe essere espressa anche esercitando - tramite l'apparecchio
telefonico - un'opzione per
l'instaurazione della chiamata o per l'innesto di
messaggi pubblicitari; opzione che deve essere basata su
una preventiva informativa che renda chiaro che essa
comporta una manifestazione in positivo del consenso.
Con nota del 10 novembre, la società ha manifestato da
ultimo l'intenzione di procedere nella direzione poc'anzi
indicata, apportando sostanziali modifiche al servizio
che consentirebbero, "allatto della
risposta da parte del chiamato, di trasmettere un
messaggio identificativo, della durata di circa 5/7
secondi, che illustri la natura e la tipologia della
telefonata e di ricevere la telefonata stessa o di
rifiutarla premendo un qualsiasi tasto a tono che non
permetterebbe la connessione".
Tale prospettiva merita di essere sviluppata in quanto
può contribuire a rendere consapevoli gli utenti
chiamati circa il trattamento dei dati e a metterli in
grado di accettare chiamate interrotte dalla pubblicità.
Dovrà essere comunque predisposto un messaggio efficace
che preannunci chiaramente linvio di spot
pubblicitari anche nei confronti del chiamato e non si
limiti ad un generico riferimento al servizio "GratisTel".
11. Da
ultimo, è opportuno precisare che l'illustrata modifica
del servizio lascia impregiudicata la necessità che
leventuale trattamento di dati derivante dalle
opzioni espresse dai chiamati nel corso di spot
interattivi sia supportato da previe e più articolate
misure per l'informativa e il consenso, anche nel caso in
cui GratisT Italia s.r.l. non comunichi dati agli
inserzionisti.
Il tema della liceità e della correttezza di tale
trattamento merita inoltre un approfondimento a
prescindere dallinformativa e dal consenso, in
quanto il chiamato che ha richiesto il materiale
promozionale o commerciale può non corrispondere
allabbonato chiamato, sicché il materiale stesso
potrebbe essere inviato a soggetti che non hanno avuto
contatti con il servizio "GratisTel" e
con gli inserzionisti.
12. Il
presente provvedimento è trasmesso all'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, anche in base alla
cooperazione prevista dall'art. 31, commi 5 e 6, della
legge n. 675/1996, affinché valuti i profili di
competenza in ordine alla libera utilizzazione del
servizio di telefonia vocale da parte degli utenti, anche
in relazione ai compiti previsti dall'art. 1 della legge
31 luglio 1997, n. 249, e alle ulteriori valutazioni di
competenza in ordine alla disciplina giuridica dei
fornitori di servizi di telecomunicazioni e al titolo
giuridico in base al quale GratisT Italia s.r.l. effettua
il proprio servizio.
PER QUESTI MOTIVI IL
GARANTE:
segnala a GratisT Italia s.r.l., ai sensi dellart. 31, comma 1, lett. c),
della legge n. 675/1996, la necessità di conformare il
trattamento di dati personali relativo a "GratisTel"
alle indicazioni esposte in premessa, apportando al
servizio le modificazioni indicate nelle parti III e IV
del presente provvedimento;
invita la società a fornire un riscontro al Garante
sulle misure adottate ai sensi della lettera a) almeno
sette giorni prima dell'avvio del servizio;
dispone che copia del presente provvedimento sia inviata
allAutorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Roma, lì 13 novembre 1999
IL PRESIDENTE
IL RELATORE
IL SEGRETARIO GENERALE
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