IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà,
presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano
Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli,
segretario generale;
VISTO il provvedimento del 23 maggio 2002 con il quale questa
Autorità ha segnalato a tutti gli operatori le garanzie necessarie per trattare
dati personali al fine di formare i nuovi elenchi telefonici e prestare i
servizi di informazione agli utenti;
CONSIDERATO che tali garanzie sono state richiamate nella
deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 180/02/CONS
del 13 giugno 2002, in applicazione della normativa all'epoca vigente;
RILEVATO che gli accordi-quadro tra gli operatori sulla
costituzione di una base di dati unica della clientela, previsti dalla
deliberazione della predetta Autorità n. 36/02/CONS del 6 febbraio 2002 e
sottoscritti dagli operatori di telefonia mobile e fissa il 23 dicembre 2002 e
28 luglio 2003, hanno recepito varie indicazioni di questa Autorità;
RITENUTA la necessità di prescrivere a tali operatori, ai
sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice in materia di protezione dei
dati personali entrato in vigore il 1° gennaio 2004 (d.lg. 30 giugno 2003, n.
196) le misure che non sono state da essi attuate, con particolare riferimento
alle modalità di aggiornamento degli elenchi e di visualizzazione dei risultati
delle ricerche sui medesimi elenchi;
VISTO l'art. 129, comma 2, del Codice che, in attuazione
della disciplina comunitaria e in particolare della direttiva comunitaria n.
2002/58/Ce, ha individuato nella "mera ricerca dell'abbonato per
comunicazioni interpersonali" la finalità primaria degli elenchi
telefonici realizzati in qualunque forma prevedendo, in relazione a tale
finalità, il principio della massima semplificazione per l'inclusione in essi
degli abbonati;
CONSIDERATO che tale disposizione ribadisce, invece, che il
trattamento dei dati inseriti negli elenchi, se effettuato per fini ulteriori,
diversi da quelli interpersonali sopra indicati, e in particolare, per scopi
pubblicitari, promozionali o commerciali, è lecito solo se è effettuato con il
consenso specifico ed espresso degli interessati;
RILEVATO che tali principi sono stati confermati dalla legge
31 ottobre 2003, n. 306 (art. 12);
VISTO che il medesimo art. 129 ha attribuito al Garante il
compito di individuare con proprio provvedimento, in cooperazione con la
predetta Autorità e in conformità alla normativa comunitaria, le modalità di
inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi agli abbonati
negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico, in rapporto
alle varie finalità sopraindicate, anche in riferimento ai dati raccolti prima
della data di entrata in vigore del Codice;
CONSIDERATO che questa Autorità ha già provveduto in
materia con la richiamata decisione del 23 maggio 2002, il cui contenuto
prescrittivo mantiene efficacia con particolare riferimento ai seguenti profili:
necessità di una disciplina armonizzata per tutti i tipi di elenco;
individuazione di ciascun operatore quale esclusivo titolare del trattamento,
nonché del gestore della predetta base di dati unica della clientela quale
titolare di un trattamento autonomo; rapporti degli interessati con i propri
operatori; applicazione delle garanzie sia agli abbonati, sia agli acquirenti
del traffico prepagato (persone fisiche e giuridiche); dati da inserire negli
elenchi; loro aggiornamento immediato o periodico, a seconda delle
caratteristiche tecniche; servizi di informazione elenchi abbonati e di c.d.
ricerca derivata o a criteri multipli;
RILEVATO che, in costante cooperazione con la predetta
Autorità ai sensi del citato art. 154, comma 3, sono stati acquisiti vari
elementi di valutazione negli incontri tecnici intercorsi con gli operatori
interessati;
RILEVATO che il Garante ha ritenuto necessario acquisire
ulteriori elementi anche dalle associazioni di utenti e consumatori e visto il
parere fornito dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (Cncu) in
data 25 giugno 2004;
CONSIDERATO che da tali consultazioni sono emersi alcuni
dettagli operativi che rendono necessario integrare le prescrizioni già
impartite dal Garante con il citato provvedimento del 23 maggio 2002, con
particolare riferimento ai seguenti profili: individuazione dei simboli da
apporre sugli elenchi accanto ai nominativi degli interessati e di
corrispondenti riscontri nella predetta base di dati unica per evidenziare le
loro scelte riguardo ai citati usi secondari dei dati; dati raccolti
anteriormente all'operatività del nuovo regime; requisiti minimi degli schemi
per informare gli interessati e per acquisire il loro consenso; inserimento nei
contratti di cessione di dati a terzi di una clausola di responsabilità dei
cessionari con riguardo al trattamento dei dati;
RITENUTO necessario richiamare nel presente provvedimento le
predette garanzie già segnalate dal Garante, prescrivere agli operatori le
misure non previste dagli accordi-quadro e specificare i dettagli operativi
sopra indicati;
RILEVATO che questo quadro di misure deve essere attuato da
tutti gli operatori anche ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice,
in modo effettivo e uniforme, dovendosi prefigurare un'eguale tutela a
prescindere dalla diversa modalità di realizzazione degli elenchi (stampati,
elettronici, fisici, logici, realizzati da singoli o da più operatori, distinti
per aree geografiche o costituenti parti di elenchi più ampi);
CONSIDERATO che, come rilevato anche nel citato parere del
Cncu, milioni di utenti verranno chiamati ad esercitare scelte significative che
avranno effetto sulla loro sfera privata, sulla base di una disciplina per
alcuni aspetti nuova e basata anche su taluni termini tecnici; ritenuto pertanto
indispensabile prescrivere agli operatori un modello unico per l'informativa e
il consenso, che non è stato previsto dai predetti accordi-quadro, basato su
espressioni chiare, semplici e di agevole comprensione anche per gli utenti non
esperti; ritenuto che gli operatori potranno apportare a tale modello le
integrazioni e gli eventuali adattamenti compatibili con lo schema predisposto
unicamente previo assenso di questa Autorità, in particolare per quanto
riguarda il consenso per le finalità pubblicitarie, promozionali e commerciali;
RITENUTA la necessità di richiamare l'attenzione degli
operatori sull'esigenza di organizzare idonee procedure per rispettare
fedelmente le scelte degli interessati e sulla gravità dei comportamenti lesivi
dei relativi diritti, in particolare in caso di mancato rispetto della scelta di
non figurare negli elenchi o di non acconsentire ad utilizzi secondari dei dati;
RITENUTA la necessità che negli eventuali contratti di
cessione a terzi dei dati contenuti nella base di dati unica e destinati ad
essere riprodotti negli elenchi figuri una specifica clausola per vincolare i
cessionari al rispetto delle manifestazioni di volontà degli interessati, anche
in rapporto alle sanzioni amministrative e penali previste;
RITENUTA la necessità che tutti i titolari del trattamento
coinvolti nella raccolta delle informazioni da inserire negli elenchi di
prossima realizzazione organizzino efficienti servizi di assistenza e di
informazione ai cittadini, e idonee verifiche a campione a cura degli operatori,
in collaborazione con le associazioni dei consumatori e degli utenti,
informandone il Garante;
VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dr. Mauro Paissan;
TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE
a) constata di aver già segnalato a tutti gli operatori
interessati, con il provvedimento del 23 maggio 2002 menzionato in premessa, le
garanzie necessarie per trattare i dati personali dei clienti al fine di formare
i nuovi elenchi telefonici comunque realizzati e prestare i servizi di
informazione all'utenza, sintetizzate nell'allegato I al presente provvedimento;
b) prescrive a tutti i titolari del trattamento interessati,
ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice la necessità di adottare
le misure indicate nell'allegato II, già oggetto del provvedimento del 23
maggio 2002 e non attuate;
c) individua nell'allegato IIIai sensi dell'art. 129 del
Codice, in cooperazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai
sensi dell'art. 154, comma 3, del medesimo Codice, i dettagli operativi relativi
all'inserimento negli elenchi, comunque realizzati, dei dati personali degli
abbonati e dei titolari di schede di traffico prepagato e al loro successivo
utilizzo;
d) individua nell'allegato IV un modello semplificato di
informativa e richiesta di consenso, relativo alla telefonia fissa e mobile,
contenente i requisiti minimi che, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett, c),
del Codice, prescrive a tutti i titolari del trattamento interessati di
utilizzare nei termini di cui in motivazione.
Roma, 15 luglio 2004
IL PRESIDENTE
Rodotà
IL RELATORE
Paissan
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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ALLEGATO I
(Garanzie già individuate con il provvedimento del Garante del 23 maggio 2002)
1. Soggetti interessati
I diritti degli interessati sono riconosciuti a tutti gli
abbonati e agli acquirenti del traffico pre-pagato della telefonia mobile e
personale (di seguito: "interessati"), siano essi persone fisiche,
persone giuridiche, enti o associazioni.
Per il traffico pre-pagato, negli elenchi è indicato il
sottoscrittore. Nel caso in cui l'utenza sia utilizzata stabilmente da un altro
soggetto, quest'ultimo può, con atto sottoscritto sotto la propria
responsabilità, dichiarare di essere l'utilizzatore effettivo e stabile
dell'utenza che, previa informativa al sottoscrittore, può essere quindi
indicato negli elenchi e al quale devono essere riconosciuti i diritti in
materia.
2. Informativa agli interessati
Oltre a quanto previsto dall'art. 13 del Codice (che implica
anche informazioni sui titolari dei trattamenti e sulle modalità di esercizio
dei diritti), l'operatore deve informare preventivamente gli interessati, in
modo agevolmente comprensibile e sulla base dell'informativa-tipo di cui
all'allegato IV:
2.1. sulle finalità degli elenchi realizzati in qualunque
forma (elenchi stampati su carta o riprodotti su supporti magnetici od ottici,
consultabili anche in rete, o ottenibili attraverso servizi che forniscono
informazioni sugli elenchi);
2.2. in merito ad ogni ulteriore possibilità di utilizzo
basato su funzioni di ricerca incorporate nelle versioni elettroniche degli
elenchi e in merito ai risultati conseguibili;
2.3. sulla facoltà di esprimere un consenso libero,
differenziato e revocabile, nonché di formulare alcune richieste, nei termini
di seguito indicati;
2.4. sulla possibilità che gli elenchi consultabili da
chiunque possano essere oggetto di cessione a terzi, in conformità alla legge e
per usi non incompatibili con le finalità per le quali i dati sono stati
raccolti.
3. Diritto di essere inseriti negli elenchi
Gli interessati hanno il diritto di decidere se i dati
personali che li riguardano debbano essere riportati negli elenchi conoscibili
da chiunque.
Il consenso all'inserimento di tali dati deve essere espresso
liberamente, in forma specifica e documentata per iscritto, sulla base di
un'idonea informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice e delle prescrizioni di
seguito indicate.
Il predetto diritto va riconosciuto sia in riferimento ad
elenchi formati da singoli operatori, sia in relazione ad elenchi unici messi a
disposizione di chiunque, a prescindere dalla forma con cui sono realizzati.
4. Dati da inserire negli elenchi
I dati personali riportati negli elenchi conoscibili da
chiunque sono limitati agli elementi necessari per identificare un determinato
interessato (nome, cognome, indirizzo postale e numeri di telefono fisso e -nel
caso di elenco misto per la telefonia vocale/personale e mobile- numero mobile).
Nel caso di eventuali elenchi riferiti alla sola telefonia
mobile è omesso, salvo che l'interessato vi acconsenta, l'indirizzo postale.
L'interessato può però chiedere che sia indicato il comune di residenza o di
domicilio.
L'interessato può chiedere che l'indirizzo postale sia
omesso in parte. Ove sia possibile dal punto di vista linguistico, può altresì
chiedere di non essere contraddistinto da un riferimento che ne riveli il sesso,
mediante abbreviazione del nome.
L'interessato può esprimere, nei modi suindicati, un
ulteriore consenso:
4.1. all'inserimento di altri dati personali che lo
riguardano, ove pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità dell'elenco
dichiarate dall'operatore o, per un elenco generale, unitariamente dagli
operatori. Deve essere possibile esprimere tale consenso in modo differenziato
in relazione a singoli dati (titolo di studio o di specializzazione;
professione; altri indirizzi o recapiti; indirizzo di posta elettronica);
4.2. all'utilizzazione dell'elenco consultabile da chiunque
per finalità diverse dalla ricerca di dati su persone sulla base del loro nome
(e, ove necessario, di un numero minimo di altri elementi di identificazione),
in particolare per quanto riguarda:
4.2.1. l'inclusione dei dati personali che riguardano il
medesimo interessato nell'ambito di quelli ottenibili attraverso servizi di c.d.
ricerca derivata o a criteri multipli che permettano a chiunque di risalire, nei
casi in cui è stato espresso il consenso, alle generalità di uno o più
interessati disponendo del solo numero telefonico o di un altro dato non
identificativo;
4.2.2. l'utilizzazione dei dati personali che riguardano il
medesimo interessato (sia attraverso chiamate, sia per inoltri a domicilio), a
fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale interattiva. A tal fine deve essere prevista una
procedura uniforme che tutti gli operatori sono tenuti ad utilizzare per
esplicitare la manifestazione di consenso attraverso i due simboli riportati in
calce all'allegato III da apporre a fianco dei singoli nominativi anche negli
elenchi consultabili da chiunque, in qualunque forma realizzati.
L'interessato può modificare in ogni tempo le manifestazioni
del consenso e le proprie richieste, che devono essere documentate per iscritto
e non devono comportare oneri per l'abbonato.
L'operatore deve indicare a disposizione del pubblico almeno
un indirizzo postale, un numero di telefax, un indirizzo di posta elettronica e
un ufficio cui gli interessati possono rivolgersi agevolmente. Va altresì
indicato un recapito telefonico presso il quale ottenere informazioni con
chiamata gratuita.
5. Diritti rispetto a dati non inseriti in elenchi
consultabili da chiunque
I diritti di cui all'art. 7 del Codice e di cui al presente
provvedimento sono esercitabili gratuitamente, ricorrendone i presupposti, anche
nei riguardi dei dati non riportati in elenchi consultabili da parte di
chiunque.
6. Conformazione tecnica dell'elenco generale e degli elenchi
dei singoli operatori
Devono essere previste idonee misure affinché l'elenco generale e gli elenchi
dei singoli operatori:
6.1. siano progettati per consentire la visualizzazione di un
numero limitato di risultati per pagina in caso di utilizzazione dei c.d.
servizi di ricerca derivata o a criteri multipli;
6.2. prevedano idonee procedure per l'aggiornamento immediato
degli elenchi disponibili in rete o ottenibili attraverso servizi che forniscono
informazioni sugli elenchi, nonché per l'aggiornamento periodico, entro un
congruo termine non superiore all'anno, di quelli cartacei o su supporti
magnetici od ottici consultabili non in rete, i quali devono indicare la data di
ultimo aggiornamento.
7. Disciplina transitoria.
Deve essere prevista una procedura per immettere nella prima
versione degli elenchi consultabili da chiunque, istituiti in applicazione della
disciplina in esame:
7.1. i nominativi degli interessati compresi negli elenchi di
telefonia vocale già pubblicati, decorso un periodo non inferiore a sessanta
giorni dalla ricezione di un'informativa scritta avente le caratteristiche
indicate nell'allegato IV, inviata da ciascun operatore anche unitamente alla
corrispondenza commerciale, rispettando le manifestazioni di volontà espresse
in passato anche in applicazione dell'art. 9 del d.lg. n. 171/1998;
7.2. i nominativi degli interessati, in relazione a servizi
di telefonia personale e mobile, i quali abbiano espresso il proprio consenso
nei termini suindicati, sulla base di un'informativa scritta inviata al
domicilio del sottoscrittore;
7.3. i nominativi di eventuali acquirenti del traffico
pre-pagato della telefonia personale e mobile che, sulla base del modulo scritto
di informativa e di consenso avente le caratteristiche suindicate, posto a
disposizione dagli operatori anche per via telematica, abbiano spontaneamente
manifestato il proprio consenso all'inclusione negli elenchi, alle condizioni
sopra precisate.
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ALLEGATO II
(Garanzie già individuate con il provvedimento del Garante del 23 maggio 2002
non ancora attuate dagli operatori)
1. Servizi di ricerca derivata o a criteri multipli
La base di dati unica, l'eventuale elenco generale e gli
elenchi dei singoli operatori, contenenti le informazioni degli abbonati e dei
titolari di schede di traffico prepagato, devono essere progettati e comunque
conformati in modo che, nel caso in cui essi vengano utilizzati per la
realizzazione di servizi di ricerca derivata o basata su criteri multipli, sia
possibile visualizzare solo un numero limitato di risultati per pagina.
2. Consultazione periodica e aggiornamento della base di dati
unica
Gli operatori sono tenuti, anche mediante idonee procedure
informatiche, ad effettuare consultazioni periodiche della base di dati unica,
al fine di realizzare aggiornamenti immediati e costanti della stessa in ragione
delle scelte operate, anche successivamente, dagli interessati.
3. Aggiornamento degli elenchi
Devono essere previste ed attuate idonee procedure che
consentano agli operatori e a chiunque realizzi elenchi di qualunque tipo di
aggiornare immediatamente gli elenchi disponibili in rete o ottenibili
attraverso servizi che forniscono informazioni sugli elenchi.
Devono essere, altresì, previste ed attuate idonee procedure
in grado di consentire l'aggiornamento periodico da effettuarsi entro un congruo
termine, comunque non superiore all'anno, anche degli elenchi stampati su carta
o memorizzati su supporti magnetici od ottici consultabili non in rete. Tali
elenchi devono indicare la data dell'ultimo aggiornamento.
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ALLEGATO III
(Dettagli operativi relativi all'inserimento dei dati personali degli abbonati e
dei titolari di schede di traffico prepagato nella base di dati unica e negli
elenchi comunque realizzati, e al loro successivo utilizzo)
1. Tempi complessivi di attuazione della nuova disciplina
L'adeguamento alle prescrizioni richiamate nel provvedimento
del 23 maggio 2002 e ai dettagli operativi indicati in questa sede, tenuto conto
dei tempi tecnici obiettivamente necessari e degli elementi forniti al riguardo
nel procedimento dagli operatori e dall'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, dovrà essere completato entro e non oltre la data del 30 aprile
2005.
In questo quadro, gli operatori hanno l'obbligo di contattare
la clientela in essere -per la telefonia vocale e per quella personale e mobile-
inviando loro il modello di cui all'allegato IV entro e non oltre il 31 gennaio
2005, e assegnando un congruo termine per la risposta di almeno sessanta giorni,
necessario per valutare adeguatamente gli effetti delle scelte sollecitate con
il modello.
Per quanto riguarda la prima formazione degli elenchi, resta
ferma la disciplina di cui all'allegato II, in particolare per quanto riguarda
la mancata risposta da parte degli interessati compresi negli elenchi di
telefonia vocale già pubblicati (punto 7.1).
Dal 1° febbraio 2005 potrà essere utilizzato per la nuova
clientela solo il modello medesimo.
Le scelte della clientela sono annotate nella base di dati
unica, in sede di prima applicazione, entro e non oltre il 31 maggio 2005, e,
successivamente, immediatamente dopo la loro ricezione da parte degli operatori.
L'operatore adotta idonee procedure affinché sia effettuata ogni opportuna
verifica prima di registrare o meno la presenza o l'assenza di determinate
scelte.
Resta fermo che è consentita la sola formazione,
distribuzione e diffusione degli elenchi, in qualunque forma realizzati, basati
sulla consultazione e accesso alla base di dati unica, e che è consentita la
sola utilizzazione di elenchi aggiornati.
2. Utilizzo del codice fiscale degli interessati
Al solo fine di identificare in maniera univoca gli abbonati
e i titolari di schede prepagate e procedere poi all'eventuale abbinamento dei
dati relativi a ciascuno di essi (anche se concernenti utenze gestite da più
operatori) potrà essere utilizzato il codice fiscale dagli stessi fornito (dato
c.d. "strumentale"), conformemente a quanto già stabilito da questa
Autorità (nota 30 dicembre 2002, n. 17895/16395).
3. Uso di altri dati strumentali
Le informazioni di cui gli operatori dispongono al fine di
individuare l'abbonato, il contratto di abbonamento e le sue variazioni (codice
fiscale, partita Iva, categoria di abbonamento, operatore di appartenenza, tipo
di variazione contrattuale) e inserite nella base di dati unica, non possono
essere in ogni caso pubblicate o altrimenti diffuse con qualunque mezzo, né
essere rivelate nell'ambito di alcun servizio offerto al pubblico che tragga
informazioni dalla medesima base di dati.
Tali informazioni possono essere eventualmente accessibili e
utilizzate nella sola misura effettivamete indispensabile al fine di consentire
la corretta interrogazione della base di dati unica (anche nel dare seguito alle
opzioni degli interessati relative al collegamento fra i dati che li riguardano)
e la realizzazione tecnica di servizi di elenchi e di servizi di informazione di
qualunque tipo ed in qualunque forma effettuati.
Le predette limitazioni all'utilizzo dei dati strumentali non
possono essere eluse, anche da parte di terzi, ricorrendo all'eventuale consenso
dell'interessato e devono essere rese note ai cessionari della base di dati
unica all'atto della cessione, tramite l'inserimento di un'apposita clausola nei
relativi contratti.
4. Procedure per controlli a campione
Gli operatori titolari del trattamento di dati registrati
nella base di dati unica effettuano idonee verifiche periodiche sulla liceità e
correttezza del trattamento delle informazioni registrate, estratte a campione e
confrontate con il modello ricevuto o altra documentazione disponibile, nonché
sugli elenchi realizzati. Il controllo è eseguito con cadenza almeno annuale da
un organismo composto da almeno un rappresentante degli operatori, da un
rappresentante dell'organismo preposto alla gestione della base di dati unica e
da un rappresentante delle associazioni dei consumatori di cui verrà chiesta la
designazione da parte del Consiglio nazionale dei consumatori ed utenti. Il
verbale dei controlli è trasmesso al Garante.
5. Clausola di responsabilità da inserire nei contratti di
cessione della base di dati unica
Al fine di assicurare il rispetto delle scelte operate dalla
clientela da parte di tutti i soggetti che accedono alla base di dati unica, gli
operatori devono inserire, nei contratti con i quali si disciplina la cessione o
altra utilizzazione della medesima base di dati, una specifica clausola che
richiami le prescrizioni del presente provvedimento, unitamente alle sanzioni
amministrative e penali previste per il loro mancato rispetto.
6. Realizzazione di campagne informative ed attivazione di
servizi a disposizione della clientela
Gli operatori coinvolti nella raccolta delle informazioni da
inserire nella base di dati unica e negli elenchi devono organizzare, in
particolare nella prima fase di applicazione del presente provvedimento, idonei
servizi di assistenza e di informazione ai cittadini, attraverso un numero
telefonico al quale rivolgersi gratuitamente e attivando ulteriori strumenti,
anche in collaborazione con associazioni dei consumatori e degli utenti, e
informandone il Garante.
7. Caratteristiche dei simboli grafici da apporre accanto ai
nominativi
Le scelte operate dagli abbonati e dagli acquirenti del
traffico pre-pagato della telefonia mobile e personale devono essere evidenziate
negli elenchi comunque realizzati, pubblicati a partire dal 1° agosto 2005,
esclusivamente mediante i simboli grafici riportati in calce al presente
allegato III.
Non sono ammesse modifiche ai simboli, fatta eccezione di
lievi adattamenti relativi alla dimensione o al colore, necessari in ragione del
genere o formato di elenco.
Al fine di consentire a chiunque utilizzi la base di dati
unica e/o i nuovi elenchi di comprendere agevolmente le scelte degli interessati
sulla base del simbolo grafico, dovrà essere inserita in entrambi una legenda
esplicativa adeguatamente posizionata in modo da consentire un'agevole
comprensione del relativo significato.
I due simboli da apporre in tutti gli elenchi consultabili da
chiunque, comunque formati, (allegato I, punto 4.2.2), cui corrispondono i
prescritti riscontri sulla base di dati unica, sono i seguenti:
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ALLEGATO IV (PDF 190
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