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  Tutela dei dati personali - Comunicazioni del Garante

Garante per la protezione
dei dati personali

Lettera circolare 801/GAR del 9 giugno 1997

Con riferimento alla richiesta di autorizzazione al trattamento di dati sensibili, presentata ai sensi dell'art. 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, si comunica quanto segue:

L'art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo 9 maggio 1997, n. 123 (Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 1997, n. 107) ha stabilito che le disposizioni della legge n. 675/96 che prevedono una autorizzazione del Garante si applicano a decorrere dal 30 novembre 1997.Di conseguenza, fino a tale data il trattamento di dati sensibili non richiede autorizzazioni.
Rimane fermo l'obbligo di richiedere il consenso dell'interessato per le informazioni raccolte a partire dall'8 maggio 1997.
Nell'articolo citato si prevede anche la possibilità che il Garante rilasci «autorizzazioni relative a determinate categorie di titolari o di trattamenti», inoltre, sono allo studio forme semplificate per l'invio delle richieste di autorizzazione.
Successivamente alla data del 30 novembre 1997, non sarà necessario ripresentare una nuova richiesta di autorizzazione, se il trattamento dei dati sarà effettuato in conformità all'autorizzazione-tipo, di cui sarà data adeguata pubblicità, anche con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Per quanto riguarda, invece, i trattamenti ai quali non sarà applicabile l'autorizzazione-tipo, questa Autorità si riserva di esaminare le richieste già presentate, entro 30 giorni a partire dal 30 novembre 1997.
A tale proposito, si precisa sin d'ora che, le singole autorizzazioni non potranno essere rilasciate in assenza delle indicazioni specificate nello schema-tipo di richiesta, che sarà predisposto da questa Autorità.

Roma, 9 giugno 1997
Prot. n. 801/GAR

Il Presidente
Stefano Rodotà