Garante per la protezione 
        dei dati personali 
        La
        legge n. 675/96 
        07.05.97 
        Domani 8 maggio 1997
        entrerà in vigore un'importante legge che attiene alla
        raccolta e allelaborazione delle informazioni di
        carattere personale (l. 31 dicembre 1996, n. 675). 
        La legge reca una disciplina organica per la tutela dei
        diritti della personalità, e protegge in modo
        particolare il diritto alla riservatezza e il diritto
        allidentità personale. 
        La trasparenza e il controllo sulla circolazione delle
        informazioni diventano anche uno strumento essenziale per
        il corretto funzionamento del mercato e per lo sviluppo
        degli scambi. 
        Le garanzie previste riguardano sia i dati attinenti agli
        individui, sia le informazioni riferite alle
        associazioni, agli enti, alle imprese. 
        Il quadro normativo è complesso, e merita particolare
        attenzione nella sua applicazione. 
        Sino al 31 dicembre del corrente anno, la legge sarà
        applicabile solo a chi elabora informazioni personali con
        mezzi elettronici o comunque automatizzati. 
        Per i dati trattati con altri strumenti, in particolare
        su supporto cartaceo, la legge dovrà essere rispettata a
        partire dal 1 gennaio 1998. 
        I
        DIRITTI 
        Al cittadino
        sono riconosciuti alcuni diritti significativi, quale
        quello di: 
        a) accedere ai dati
        che lo riguardano, contenuti nelle banche dati pubbliche
        e private. Per alcuni archivi finalizzati alla cura di
        particolari interessi pubblici, si potrà chiedere a
        questa autorità di effettuare una verifica; 
        b) ottenere la rettifica, lintegrazione e la
        cancellazione dei dati erronei, incompleti o elaborati
        illecitamente; 
        c) opporsi al trattamento delle informazioni, qualora
        ricorrano "motivi legittimi" ovvero quando i
        dati siano utilizzati per determinate attività
        pubblicitarie o di informazione commerciale. 
        Questi ed altri diritti potranno essere fatti valere
        dinanzi allautorità giudiziaria, oppure dinanzi a
        questa autorità indipendente e di garanzia, i cui membri
        sono stati eletti dalle assemblee parlamentari. 
        Per rendere effettivi questi diritti, sono previsti
        alcuni adempimenti a carico di chi elabora informazioni
        di carattere personale. 
        Inoltre, la raccolta e lelaborazione dei dati
        devono rispettare alcuni requisiti, anche per ciò che
        riguarda lintegrità dei dati e la prevenzione del
        loro utilizzo abusivo da parte di terzi. 
        COSA
        CAMBIA A PARTIRE DALL'8 MAGGIO 
        Alcuni degli obblighi
        previsti dalla legge saranno immediatamente operativi. In
        particolare, a partire dall8 maggio: 
        
            - occorre adottare le
                opportune misure per assicurare la qualità dei
                dati (esattezza; completezza; aggiornamento;
                ecc.);
 
            - il
                "titolare" del trattamento (la società,
                lamministrazione o ente pubblico,
                lassociazione o limprenditore
                individuale presso i quali i dati sono trattati)
                deve individuare per iscritto le persone fisiche
                che possono effettuare il trattamento dei dati;
 
            - la nomina di un
                "responsabile" è facoltativa, e
                compete al "titolare". Si può
                designarlo nellambito del personale
                dipendente o di altre persone fisiche. Si può
                anche affidare tale compito ad un organismo
                esterno incaricato di elaborare i dati. In ogni
                caso, la scelta deve cadere su soggetti od
                organismi particolarmente capaci e affidabili, i
                cui compiti devono essere specificati per
                iscritto;
 
            - i dati e i sistemi
                devono essere protetti con idonee misure di
                sicurezza. Nella prima fase di applicazione della
                legge (allincirca, un anno) e necessario,
                quantomeno, che non aumenti il rischio di
                unutilizzazione non consentita dei dati o
                della loro perdita anche accidentale;
 
            - linteressato ha
                il diritto di ricevere alcune informazioni al
                momento in cui fornisce i dati, e di accedere
                alle informazioni che lo riguardano;
 
            - se si raccolgono
                informazioni personali, occorre darne notizia
                allinteressato che non ne sia già
                informato;
 
            - se i dati non hanno
                natura "sensibile" (in quanto non
                attengono, ad esempio, alla sfera della salute,
                delle abitudini sessuali o delle convinzioni
                politiche, religiose e sindacali), la raccolta o
                lelaborazione dei dati può essere basata
                sul consenso dellinteressato (manifestato
                anche oralmente, purché documentato per
                iscritto), oppure su unampia serie di
                presupposti equipollenti (es.: dati siano
                estratti da un archivio pubblico accessibile a
                chiunque);
 
            - qualora i dati siano
                "sensibili" occorre, di regola, il
                consenso scritto dellinteressato e
                unautorizzazione rilasciata una tantum
                dal Garante.
 
         
        Per i dati anche sensibili
        raccolti prima dell8 maggio 1997, qualora la base
        alle circostanze non si possa prescindere dal consenso, non
        è necessario raccoglierlo se i dati non sono divulgati. 
        UNA
        VALANGA DI NOTIFICAZIONI '? 
        Per il momento non è
        necessario effettuare alcuna notificazione al Garante 
        La legge n. 675
        prevede alcuni termini transitori. Prima della loro
        scadenza, il Garante intende porre a disposizione un
        modello che permetterà di effettuare più agevolmente le
        notificazioni, specie su supporto magnetico. 
        Le notificazioni previste dalla legge non riguardano le
        singole operazioni effettuate, oppure ciascun archivio o
        schedario, ma il complesso delle attività di
        raccolta e di elaborazione delle informazioni in atto
        presso un determinato organismo. 
        Ogni "titolare", quindi, potrà notificare con
        un unico atto, una tantum, linsieme delle banche dati che abbiano finalità
        correlate, senza necessità di ripetere la notificazione
        anno per anno come è avvenuto sino ad oggi. 
        Per le notificazioni è preferibile attendere che si
        completi il quadro normativo, il quale prevede
        lindividuazione di alcuni esoneri e di forme
        semplificate. 
        QUESITI 
        Il Garante, anche
        attraverso strumenti telematici, elaborerà alcune schede
        sintetiche per rispondere pubblicamente ai quesiti
        pervenuti. 
        IL
        GARANTE 
        La sede
        provvisoria del Garante è in Roma, presso la Camera dei
        deputati, Via del Seminario n. 76. 
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