Nota del Garante
sulla notificazione dei trattamenti da parte dei
giornalisti
Garante
per la protezione
dei dati personali
Roma, li 24
marzo 1998
Prot. n. 2978
Al Comitato di redazione del quotidiano "La
Repubblica"
ROMA
Oggetto: quesito sulla
notificazione dei trattamenti di dati da parte dei
giornalisti.
E' pervenuto un quesito
con il quale si chiede di conoscere se i giornalisti
debbano notificare al Garante i trattamenti di dati
personali e con quali modalità.
Al riguardo, occorre
premettere alcune considerazioni di ordine generale anche
al fine di evitare alcuni diffusi equivoci.
Anzitutto, la legge n.
675/1996 non si applica all'area in cui ciascun individuo
apprende notizie e informazioni che rimangono utilizzate
in una dimensione strettamente privata. La legge,
infatti, tutela le persone alle quali si riferiscono i
dati, ma rispetta anche la sfera personale di chi intenda
esercitare la libertà di informarsi e di essere
informato per perseguire scopi meramente personali.
Questa garanzia opera in
favore di chiunque raccolga e conservi
informazioni per uso puramente personale, anche nel caso
in cui tale bagaglio conoscitivo serva ad accrescere il
livello di informazione della persona in riferimento a
suoi interessi di tipo professionale.
In questo quadro, la legge
n. 675 deve ritenersi inapplicabile alle agende
automatizzate e cartacee, alle rubriche, agli
indirizzari, agli appunti e al materiale informativo
(articoli, ritagli di giornale, CD-ROM, libri, documenti
ottenuti anche via INTERNET) che chiunque (ivi
compresi i giornalisti, i pubblicisti e gli autori di
articoli o saggi o di altre manifestazioni del pensiero)
è solito conservare nella propria sfera privata
per soddisfare interessi culturali o altre normali esigenze della vita di relazione.
Di conseguenza, questo
genere di documenti, benché contenga informazioni
personali, non è soggetto all'obbligo di notificazione,
anche quando sia eventualmente organizzato in maniera
sistematica o sia utilizzato per comunicare
episodicamente con altri (si pensi al caso in cui si invii un fax o un messaggio di posta elettronica, ovvero si
fornisca un indirizzo a terzi).
E' peraltro possibile che
la persona che tratta determinati dati per "fini
esclusivamente personali" li destini alla diffusione
o alla comunicazione sistematica a terzi (art. 3).
In quest'ultimo caso, al contrario dell'ipotesi poc'anzi
considerata, la legge n. 675/1996 si applica e in
alcuni casi rende necessario effettuare una
"notificazione" al Garante.
Soffermando ora
l'attenzione sulla "notificazione", vanno
anzitutto ribadite alcune osservazioni di fondo:
a) la notificazione non
deriva da un'iniziativa del Garante o da intenti censori,
né rappresenta una novità nell'ordinamento, in
quanto qualunque detentore di archivi magnetici ha dovuto
notificarne l'esistenza al Ministero dell'interno sin dal
1981 e fino allo scorso anno (nel quale è entrata in
vigore la legge n. 675 che individua nel Garante il nuovo
organo destinatario della notificazione). Al contrario,
la nuova disciplina della notificazione prevista dalla
legge n.675/1996 è resa necessaria dalla direttiva
europea n. 95/46/CE del 24 ottobre 1995 (che l'Italia
ha recepito per prima in Europa), la quale regola nei
dettagli il contenuto della notificazione e delimita la
possibilità di prevedere esoneri o forme semplificate.
Piuttosto, il Garante ha cooperato attivamente con il
Governo nel primo trimestre di applicazione della legge,
al fine di prevedere un congruo numero di
semplificazioni e di esoneri poi introdotti dal
decreto legislativo n. 255 del 28 luglio 1997;
b) la notificazione è una
dichiarazione con cui si descrivono le caratteristiche
generali dell'attività di raccolta e di elaborazione
delle informazioni, e non presuppone in alcun modo
l'esposizione dei dati personali raccolti o dei nominativi
dei relativi interessati. In altre parole, la
notificazione non reca le generalità dei soggetti
registrati negli archivi e banche dati, né, a maggior
ragione, contiene altra documentazione di uso personale (art. 7);
c) la legge n. 675/1996
reca un'esplicita clausola di salvaguardia delle norme
sul segreto professionale del giornalista, il quale può
far valere la tutela della confidenzialità della
fonte delle notizie qualora ciò sia richiesto dal
relativo carattere fiduciario, in ogni circostanza e sede nella quale la legge n. 675/1996 trovi applicazione,
anche nei confronti del Garante e del cittadino che
intenda tutelare i propri diritti, (art. 13, c. 5, l. n.
675/1996; art. 2, terzo c., l. n.69/1993).
Esaminando ora la tematica
della notificazione da parte dei giornalisti, occorre
premettere che la legge-delega n. 676/1996 permetteva ai
Governo di introdurre semplificazioni ed esoneri nei soli
casi in cui i trattamenti di dati, "...in
ragione delle relative modalità o della natura dei dati
personali, non presentino rischi di un danno
all'interessato,... ", e in
particolare nei casi di trattamenti non automatizzati di
dati diversi da quelli sensibili (art. 1, c. 1, lett. f)
l. 676/1996).
Il decreto legislativo n.
255/1997 ha utilizzato questa facoltà ed ha esonerato
dalla notificazione tutti coloro che raccolgono ed
elaborano temporaneamente dati finalizzati alla
pubblicazione o alla diffusione occasionale di articoli,
saggi ed altre manifestazioni del pensiero (art. 7, c. 5-ter,
lett. n) legge n. 675).
Questo esonero riduce
ampiamente il numero delle notificazioni,
in quanto solleva da tale adempimento gli innumerevoli
soggetti che collaborano saltuariamente con quotidiani,
collane e periodici - pubblicati anche per via telematica
- o che sono autori di libri ed opere audiovisive.
Ovviamente, la medesima ipotesi di esonero può essere
utilizzata anche dagli editori e dai produttori che
curano la materiale confezione delle pubblicazioni e
delle espressioni letterarie ed artistiche.
Il decreto legislativo n.
255/1997 ha previsto una diversa soluzione per quanto
riguarda i giornalisti, i pubblicisti e i praticanti, che
sono stati autorizzati ad effettuare una notificazione in
forma semplificata.
Il Garante, dando
anticipata attuazione al regolamento sull'organizzazione
del proprio ufficio, attualmente in fase di
pubblicazione, ha poi approvato un modello, che
può essere utilizzato sia per la notificazione
"ordinaria" (compilandolo interamente), sia per
quella semplificata (completando solo la prima parte).
Le peculiari modalità di
svolgimento dell'attività giornalistica inducono ora ad
esaminare idubbi emersi riguardo al soggetto tenuto
alla notificazione semplificata.
Al riguardo, il Garante
ritiene che la disposizione sulla notificazione da parte dei
giornalisti, dei pubblicisti e dei praticanti soffermi
l'accento sul piano funzionale e cioè
sull'attività di raccolta e di elaborazione delle
informazioni, anziché su tali soggetti in quanto tali (art. 7, c. 5-bis, lett. b), l. n. 675).
Il "titolare"
del trattamento è, com'è noto, il soggetto cui
competono le decisioni di fondo sulle finalità e sulle
modalità del trattamento (art. 1 l. 675/1996).
Poiché le finalità
perseguite in ambito giornalistico sono insite
nell'essenza stessa della relativa attività, diviene
decisivo appurare se le scelte di ordine generale sulle
complessive modalità dei trattamenti di dati
competano ai singoli giornalisti collaboratori o,
piuttosto, all'editore.
Il Garante, prendendo
spunto da un caso nel quale si è posto il problema
dell'identificazione del "titolare" (caso in
cui la persona interessata aveva chiesto all'editore -
anziché ai singoli giornalisti - di modificare il
trattamento di dati che la riguardava), ritiene corretto
ed aderente alla realtà identificare nell'editore
il "titolare" del complesso di dati che ruota
attorno all'impresa editoriale e che è tenuto, di
conseguenza, alla notificazione semplificata.
Questa conclusione deriva
non tanto da una scelta arbitraria legata ad una mera
esigenza di semplificazione delle procedure, quanto da
un'analisi del modo di esplicazione dell'attività
giornalistica e del rapporto giornalisti-editori, oggetto
di riflessioni analoghe anche ad altri Paesi.
A questa stessa
conclusione non è di ostacolo la prassi adottata per
effetto del contratto di lavoro giornalistico concluso
tra la Federazione italiana editori giornali (FIEG) e la
Federazione nazionale della stampa italiana (FNSI), che
anche nell'edizione più recente (1 ottobre 1995 - 30
settembre 1999) ribadisce alcuni principi a garanzia
della "sfera soggettivo-professionale"
del giornalista, già tutelata dalla legge n. 69 del 3
febbraio 1963 recante l'"Ordinamento della
professione giornalistica".
Tale contratto (v. la voce
relativa alle "Procedure e modalità di
realizzazione dei piani") prevede "accessi
di diverso livello agli archivi di servizio a seconda dei
gradi di competenza" o la segretezza di testi "attraverso
l'adozione di 'chiavi d'accesso' o la predisposizione di
particolari zone di 'memoria' o altri tipi di
accorgimenti tecnici". Queste circostanze,
però, appaiono ininfluenti nel caso di specie, e
risultano anzi fisiologiche in ogni struttura che elabori
dati, anche di piccole o medie dimensioni, nella quale
possono esistere fasce di dati riservati all'accesso di
alcuni soggetti (si pensi ad una segreteria di sicurezza)
senza che questo interrompa l'unitarietà di un
complessivo trattamento di dati (ad esempio, posto in
essere presso un Ministero).
Nel contratto figurano poi
altre indicazioni che, pur salvaguardando opportunamente
l'autonomia dei singoli giornalisti, non sembrano tali da
inficiare l'identificazione nell'editore del
"titolare" del complessivo trattamento di dati.
Infatti, l'obbligo
contrattuale di adottare "procedure, metodologie
ed accorgimenti tecnici atti a tutelare l'autonomia
e le competenze proprie della professione giornalistica,
nonché la segretezza dei testi fino al
momento in cui il giornalista li mette a disposizione,
secondo i gradi di competenza, della struttura
redazionale", esprime un opportuno principio
che valorizza l'autonomia e le capacità professionali
del giornalista specie nella ricerca delle notizie, e che
tutela, soprattutto, il risultato e la confidenzialità
delle fonti.
Tuttavia, questo stesso
principio non inficia la costruzione che fa ruotare
attorno all'impresa editoriale il complesso delle
attivati informative.
Al contrario, il contratto
collettivo reca esso stesso altre indicazioni che confermano
l'approccio seguito in questa sede. Si pensi, al
riguardo, alle prescrizioni contrattuali che prevedono:
a) un ruolo decisivo
dell'editore nel programmare l'"utilizzazione
dei sistemi elettronici editoriali e di ogni altro
supporto tecnologico da parte delle redazioni"
al fine di favorire lo sviluppo del pluralismo, il
miglioramento della qualità dell'informazione e
l'economicità di gestione. Questi obiettivi, secondo il
contratto (art. 42), devono essere realizzati attraverso
l'ammodernamento degli impianti, investimenti e nuovi
modelli di organizzazione del lavoro redazionale che
favoriscano incrementi di produttività dell'impresa;
b) la temporanea
segretezza dei testi non ancora messi a disposizione
della struttura redazionale da parte del singolo
giornalista non è l'unica peculiarità del trattamento
di dati in ambito editoriale. Infatti, il contratto
collettivo precisa un aspetto coerente con lalegge n.
675, e cioè che l'accesso alla memoria del sistema
editoriale "è riservato al corpo redazionale", con esclusione di
altre figure (ad esempio, amministrative) in servizio
presso l'editore e che curano altri trattamenti di dati
(es., quelli relativi all'attività contrattuale);
c) il giornalista, pur
beneficiando temporaneamente della segretezza dei testi
non ancora riversati nella struttura, deve pur sempre
avvalersi del sistema editoriale, utilizzando"la zona di memoria a lui riservata
per l'elaborazione e l'archiviazione di materiale
giornalistico o comunque attinente la professione".
Il giornalista deve inoltre operare tenendo conto che i
piani per l'utilizzazione dei sistemi editoriali "devono
prevedere procedure sull'intervento dei tecnici addetti
alla manutenzione del sistema sugli archivi
personali", che peraltro devono
essere idonee a consentire al giornalista interessato di
apprendere tempestivamente il motivo, il giorno e l'ora
dell'intervento (v., su questi profili, l'allegato E del
contratto).
In conclusione, deve
ritenersi corretta la soluzione che individua
nell'editore il soggetto che può notificare con un
unico atto (e una tantum) l'insieme delle
banche dati automatizzate e cartacee di cui e
"titolare" e che sono utilizzate a scopi
giornalistici, anche quando (come accade di regola) le
informazioni sono frammentate in più archivi, computer o
fascicoli posti in uno o più luoghi nella materiale
disponibilità dei singoli giornalisti.
In altre parole, non
spiega alcun ostacolo la circostanza che le informazioni
possono essere riversate solo in parte in una banca dati
comune e possono non essere condivise, quindi, da alcuni
collaboratori.
La notificazione è
infatti una dichiarazione generale che non si
riferisce a singoli archivi, computer o schedari, ma
attiene al complesso dell'attività di raccolta,
di elaborazione e di diffusione delle informazioni, ed è
inoltre dovuta "una sola volta", "a
prescindere dal numero delle operazioni da svolgere,
nonché dalla durata del trattamento".
Potendo riguardare più
trattamenti aventi finalità correlate tra loro (art. 7
l. n. 675/1996), la notificazione in ambito giornalistico
può senz'altro comprendere l'insieme delle basi
di dati che ruotano attorno all'impresa editoriale e ai
relativi collaboratori, e può quindi riassumere in una
sola dichiarazione sia i trattamenti di dati finalizzati
direttamente allo scopo giornalistico, sia quelli che
l'impresa gestisce per finalità amministrative (es.:
dati relativi al personale dipendente, attivati contabile
e contrattuale, ecc.) o commerciali (es.: archivio
clienti, marketing).
Tale soluzione semplifica
notevolmente l'attività dei singoli collaboratori ed è
attuabile sia nell'ambito delle imprese che curano la
pubblicazione di quotidiani e periodici, sia da
parte delle case editrici in riferimento
all'insieme dei libri, delle collane e delle altre
pubblicazioni da esse curate.
E' da osservare che la
medesima soluzione semplifica anche l'attività dei
giornalisti che operano senza un vincolo di
subordinazione o che collaborano contemporaneamente a
più quotidiani, periodici, ecc., in quanto la
notificazione potrà essere effettuata pur sempre dalle
imprese che si avvalgono della loro collaborazione.
Non può peraltro
escludersi il caso del tutto residuale del giornalista
che non si limiti a detenere le agende, le rubriche, gli
indirizzari, gli appunti e l'altro materiale informativo
al quale si è accennato in premessa, e che operi in una
condizione di completa autonomia dall'editore al
di fuori di quelle particolari modalità di lavoro
previste dal contratto di lavoro collettivo con
riferimento alla struttura editoriale. In tal caso, il
giornalista che crea una distinta base di dati destinati
alla diffusione assume la veste di "titolare del
trattamento" e deve effettuare, per questa parte di
attività, una notificazione una tantum al
Garante.
Il principio della
confidenzialità delle fonti, è bene ribadirlo, vige
però anche in questo caso.
In definitiva, devono
ritenersi infondate le preoccupazioni manifestate da
alcuni giornalisti circa le reali finalità della
notificazione ed il rischio di una limitazione della
libertà di informare.
E' peraltro auspicabile
che l'Ordine dei giornalisti, la FIEG e la FNSI diano
ampia diffusione della presente nota che sarà loro
trasmessa per doverosa conoscenza.
IL PRESIDENTE
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