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  Tutela dei dati personali - Comunicazioni del Garante

Osservazioni del Garante sul codice di deontologia
presentato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti

Questo testo non era destinato alla pubblicazione, ma è stato tuttavia diffuso da organi di stampa ed è quindi pubblico. Riteniamo che sia utile riportarlo per intero per rendere chiari i termini di una discussione la cui rilevanza va al di là del caso specifico del codice dei giornalisti (ndr).

Garante per la protezione
dei dati personali

Roma, li 23 gennaio 1998

Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti
Lungotevere de' Cenci, 8
00186 Roma

Oggetto: codice di deontologia previsto dall'art. 25 della legge n. 675/1996

Con riferimento al testo consegnato al Garante, si valuta positivamente il rispetto del termine del 31 dicembre che era stato indicato a seguito del breve differimento richiesto da codesto Consiglio nazionale.
Il testo approvato dal Consiglio si inserisce nel processo di completamento delle garanzie previste dalla legge n. 675/96, ma per il suo concreto contenuto si presta ad alcune osservazioni che rendono necessaria una sua revisione.
Il testo appare infatti difforme dalle disposizioni che lo prevedono, in particolare sotto tre principali profili:

1) Le disposizioni deliberate sembrano voler essere esclusivamente «norme deontologiche», anziché le norme del «codice deontologico» previsto dall'articolo 25 della legge n. 675, il quale, invece, assume il rango di una speciale norma secondaria frutto della convergenza della volontà del Consiglio nazionale e delle misure di indirizzo indicate dal Garante. Questa discutibile impostazione del Consiglio si deduce dalla titolazione del testo, dalla relativa formula di approvazione, nonché dalla previsione secondo cui le violazioni sembrerebbero soltanto «sanzionate in via disciplinare» (articolo10).
Il codice è una norma dell'ordinamento giuridico generale, e ad essa devono adeguarsi tutti coloro che esercitino funzioni informative mediante mezzi di comunicazione di massa; pertanto, il suo rispetto verrà garantito dai diversi organi pubblici ed ovviamente anche dall'Ordine per quanto riguarda le sanzioni disciplinari applicabili ai soli iscritti;

2) Molte delle norme proposte derogano o sembrano prescindere dal rispetto delle disposizioni contenute nella legge 675/1996 o in norme che già ponevano precisi limiti a tutela della riservatezza e che non sono state certamente abrogate. Ad esempio, non vengono considerate (e sembrano anzi contraddette in parte) le disposizioni contro le interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.), o a tutela delle vittime degli atti di violenza sessuale (arti. 734 bis c.p.), dei minori coinvolti nei procedimenti penali (articolo 13, d.P.R. 448/1988) e dei malati di AIDS (art. 5, L. 135/1990).
Inoltre, molte forme di tutela previste dalla legge 675/1996 (come quelle relative ai dati sensibili) verrebbero ridotte radicalmente dalla previsione secondo la quale il giornalista potrebbe prescinderne in determinate situazioni, anche in assenza di modifiche di alcune norme della legge n. 675.
Ciò non sembra ammissibile, specie mediante una norma secondaria;

3) In terzo luogo, le norme proposte appaiono alquanto carenti sul versante di quello che dovrebbe essere il loro contenuto specifico e cioè la determinazione di "misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati" sia ordinari sia sensibili (art. 25 L. 675/96). Si vedano, ad esempio, gli artt. 2 e 6 del testo, che non individuano una sfera essenziale di tutela degli interessati. Inoltre, questa mancata specificazione è evidente per i dati relativi ai minori, o in riferimento all'uso di tecnologie invasive della riservatezza o che facilitano comportamenti sleali (ad esempio: uso di teleobiettivi o di microfoni unidirezionali, captazione di conversazioni private).
Inoltre, si ricorda che altre disposizioni della legge n. 675 rinviano al codice alcune scelte normative che dovrebbero essere opportunamente sviluppate (artt. 7, commi 5 bis, lett. b,e 5 quater, lett. b, L. 675/96).
Si segnala altresì che nella revisione del testo dovranno essere utilizzati alcuni accorgimenti volti a evitare incongruenze anche tecniche delle singole disposizioni.
Su questo piano, si formulano le seguenti osservazioni:

a) le considerazioni esposte nel preambolo, al di là dell'opinabilità di alcuni passaggi, non si prestano a essere collocate in una fonte normativa qual è il codice previsto dall'art. 25 della legge n. 675, e andrebbero semmai collocate in un altro documento;

b) in aggiunta agli annunci previsti per rendere più chiara al pubblico l'esistenza delle basi informative, appare opportuno che il codice prescriva che i quotidiani e i periodici indichino gli eventuali responsabili del trattamento o, comunque, le persone alle quali i cittadini possono rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall'art. 13 della legge;

c) il principio dell'essenzialità dell'informazione, anche per quanto riguarda congiunti e soggetti non interessati ai fatti, è sancito in riferimento ai soli dati sensibili (art. 2) e non a quelli comuni (art. 3);

d) appare necessario che il codice tenga conto del principio secondo cui, anche in presenza di figure pubbliche, il giornalista deve tutelare una sfera essenziale della riservatezza degli interessati e la loro dignità e identità personale;

e) il principio affermato dall'art. 4 del testo, secondo cui spetta al giornalista il giudizio ultimo sulla valutazione dell'esistenza di un interesse per il minore, è previsto dalla Carta di Treviso solo "per i casi ove manchi una univoca disciplina giuridica". L'art. 4 non è neppure coerente al principio affermato dalla Carta (esplicitamente richiamata dal testo), secondo cui la pubblicazione nell'interesse del minore presuppone, comunque, l'assenso dei genitori;
f) non appare accettabile il principio secondo cui la ricorrenza di "rilevanti motivi di interesse pubblico" potrebbe giustificare la pubblicazione di immagini lesive finanche della dignità della persona;

g) le misure e gli accorgimenti a garanzia degli interessati da inserire nel codice dovrebbero essere modulate meglio in base alla natura dei dati, tenendo in maggiore considerazione, ad esempio, il diritto alla riservatezza per quanto riguarda l'insorgenza di determinate malattie gravi o terminali delle persone che non hanno alcuna funzione o rilievo pubblico;

h) l'art. 9 dello schema è del tutto superfluo in quanto si limita a ripetere un principio già affermato in termini più precisi dalla legge.

Il Garante resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed invita codesto Consiglio a completare la riformulazione del testo in tempi brevi, e comunque entro il 10 febbraio p.v.

IL PRESIDENTE