| Osservazioni
        del Garante sul codice di deontologiapresentato
        dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti
 Questo
        testo non era destinato alla pubblicazione, ma è stato
        tuttavia diffuso da organi di stampa ed è quindi
        pubblico. Riteniamo che sia utile riportarlo per intero
        per rendere chiari i termini di una discussione la cui
        rilevanza va al di là del caso specifico del codice dei
        giornalisti (ndr). Garante
        per la protezionedei dati personali
 Roma, li 23
        gennaio 1998  Consiglio nazionale
        dell'ordine dei giornalistiLungotevere de' Cenci, 8
 00186 Roma
 Oggetto: codice di
        deontologia previsto dall'art. 25 della legge n. 675/1996
         Con riferimento al testo
        consegnato al Garante, si valuta positivamente il
        rispetto del termine del 31 dicembre che era stato
        indicato a seguito del breve differimento richiesto da
        codesto Consiglio nazionale.Il testo approvato dal Consiglio si inserisce nel
        processo di completamento delle garanzie previste dalla
        legge n. 675/96, ma per il suo concreto contenuto si
        presta ad alcune osservazioni che rendono necessaria una
        sua revisione.
 Il testo appare infatti difforme dalle disposizioni che
        lo prevedono, in particolare sotto tre principali
        profili:
 1) Le disposizioni
        deliberate sembrano voler essere esclusivamente «norme
        deontologiche», anziché le norme del «codice
        deontologico» previsto dall'articolo 25 della legge n.
        675, il quale, invece, assume il rango di una speciale
        norma secondaria frutto della convergenza della volontà
        del Consiglio nazionale e delle misure di indirizzo
        indicate dal Garante. Questa discutibile impostazione del
        Consiglio si deduce dalla titolazione del testo, dalla
        relativa formula di approvazione, nonché dalla
        previsione secondo cui le violazioni sembrerebbero
        soltanto «sanzionate in via disciplinare» (articolo10).Il codice è una norma dell'ordinamento giuridico
        generale, e ad essa devono adeguarsi tutti coloro che
        esercitino funzioni informative mediante mezzi di
        comunicazione di massa; pertanto, il suo rispetto verrà
        garantito dai diversi organi pubblici ed ovviamente anche
        dall'Ordine per quanto riguarda le sanzioni disciplinari
        applicabili ai soli iscritti;
 2) Molte delle norme
        proposte derogano o sembrano prescindere dal rispetto
        delle disposizioni contenute nella legge 675/1996 o in
        norme che già ponevano precisi limiti a tutela della
        riservatezza e che non sono state certamente abrogate. Ad
        esempio, non vengono considerate (e sembrano anzi
        contraddette in parte) le disposizioni contro le
        interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis
        c.p.), o a tutela delle vittime degli atti di violenza
        sessuale (arti. 734 bis c.p.), dei minori coinvolti nei
        procedimenti penali (articolo 13, d.P.R. 448/1988) e dei
        malati di AIDS (art. 5, L. 135/1990).Inoltre, molte forme di tutela previste dalla legge
        675/1996 (come quelle relative ai dati sensibili)
        verrebbero ridotte radicalmente dalla previsione secondo
        la quale il giornalista potrebbe prescinderne in
        determinate situazioni, anche in assenza di modifiche di
        alcune norme della legge n. 675.
 Ciò non sembra ammissibile, specie mediante una norma
        secondaria;
 3) In terzo luogo, le
        norme proposte appaiono alquanto carenti sul versante di
        quello che dovrebbe essere il loro contenuto specifico e
        cioè la determinazione di "misure ed accorgimenti a
        garanzia degli interessati rapportate alla natura dei
        dati" sia ordinari sia sensibili (art. 25 L.
        675/96). Si vedano, ad esempio, gli artt. 2 e 6 del testo,
        che non individuano una sfera essenziale di tutela degli
        interessati. Inoltre, questa mancata specificazione è
        evidente per i dati relativi ai minori, o in riferimento
        all'uso di tecnologie invasive della riservatezza o che
        facilitano comportamenti sleali (ad esempio: uso di
        teleobiettivi o di microfoni unidirezionali, captazione
        di conversazioni private).Inoltre, si ricorda che altre disposizioni della legge n.
        675 rinviano al codice alcune scelte normative che
        dovrebbero essere opportunamente sviluppate (artt. 7,
        commi 5 bis, lett. b,e 5 quater, lett. b, L. 675/96).
 Si segnala altresì che nella revisione del testo
        dovranno essere utilizzati alcuni accorgimenti volti a
        evitare incongruenze anche tecniche delle singole
        disposizioni.
 Su questo piano, si formulano le seguenti osservazioni:
 a) le considerazioni
        esposte nel preambolo, al di là dell'opinabilità di
        alcuni passaggi, non si prestano a essere collocate in
        una fonte normativa qual è il codice previsto dall'art.
        25 della legge n. 675, e andrebbero semmai collocate in
        un altro documento;  b) in aggiunta agli
        annunci previsti per rendere più chiara al pubblico
        l'esistenza delle basi informative, appare opportuno che
        il codice prescriva che i quotidiani e i periodici
        indichino gli eventuali responsabili del trattamento o,
        comunque, le persone alle quali i cittadini possono
        rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall'art. 13
        della legge;  c) il principio
        dell'essenzialità dell'informazione, anche per quanto
        riguarda congiunti e soggetti non interessati ai fatti,
        è sancito in riferimento ai soli dati sensibili (art. 2)
        e non a quelli comuni (art. 3);  d) appare necessario che
        il codice tenga conto del principio secondo cui, anche in
        presenza di figure pubbliche, il giornalista deve
        tutelare una sfera essenziale della riservatezza degli
        interessati e la loro dignità e identità personale;  e) il principio affermato
        dall'art. 4 del testo, secondo cui spetta al giornalista
        il giudizio ultimo sulla valutazione dell'esistenza di un
        interesse per il minore, è previsto dalla Carta di
        Treviso solo "per i casi ove manchi una univoca
        disciplina giuridica". L'art. 4 non è neppure
        coerente al principio affermato dalla Carta
        (esplicitamente richiamata dal testo), secondo cui la
        pubblicazione nell'interesse del minore presuppone,
        comunque, l'assenso dei genitori;f) non appare accettabile il principio secondo cui la
        ricorrenza di "rilevanti motivi di interesse
        pubblico" potrebbe giustificare la pubblicazione di
        immagini lesive finanche della dignità della persona;
 g) le misure e gli
        accorgimenti a garanzia degli interessati da inserire nel
        codice dovrebbero essere modulate meglio in base alla
        natura dei dati, tenendo in maggiore considerazione, ad
        esempio, il diritto alla riservatezza per quanto riguarda
        l'insorgenza di determinate malattie gravi o terminali
        delle persone che non hanno alcuna funzione o rilievo
        pubblico;  h) l'art. 9 dello schema
        è del tutto superfluo in quanto si limita a ripetere un
        principio già affermato in termini più precisi dalla
        legge.  Il Garante resta a
        disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed invita
        codesto Consiglio a completare la riformulazione del
        testo in tempi brevi, e comunque entro il 10 febbraio
        p.v.  IL PRESIDENTE |