Misure minime di sicurezza - Chiarimenti sulla data certa
dell'atto previsto dall'art. 1 della L. 325/2000
Parere del 5 dicembre 2000
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI
Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà,
presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Ugo De
Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti e del dott. Giovanni
Buttarelli, segretario generale;
Visto l'art. 15, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Visto il d.P.R. 28 luglio 1999, n. 318, recante norme in materia di misure
minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali da adottarsi ai
sensi del medesimo art. 15, comma 2;
Visto il provvedimento del 29 febbraio 2000 (riportato anche sul sito web
del Garante www.garanteprivacy.it) con il quale il Garante ha richiamato
l'attenzione dei soggetti pubblici e privati tenuti ad applicare le misure
minime di sicurezza di cui al d.P.R. n. 318/99 sulle prescrizioni in esso
contenute e sulle connesse sanzioni;
Visto il provvedimento del 29 maggio 2000 (pubblicato anch'esso sul
menzionato sito web) con cui il Garante ha sottolineato che non sussiste alcun
obbligo di comunicazione al Garante delle determinazioni adottate in
attuazione del d.P.R. n. 318 se non a seguito di una specifica richiesta da
parte dell'Autorità ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 675;
Vista la legge 3 novembre 2000, n. 325 (recante: "Disposizioni
inerenti all'adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei
dati personali previste all'art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n.
675") pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n.
262 del 9 novembre 2000;
Considerato che ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. i), della legge n.
675/1996 tra i compiti del Garante vi rientra anche quello di curare la
conoscenza tra il pubblico della disciplina in materia di misure di sicurezza;
Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai
sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con
deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;
Relatore l'ing. Claudio Manganelli;
CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:
Sono pervenuti al Garante alcuni quesiti inerenti le modalità applicative
del d.P.R. 28 luglio 1999, n. 318, e della legge 3 novembre 2000, n. 325, con
particolare riguardo alle modalità per adottare il documento previsto
dall'art. 1 della medesima legge n. 325 con un atto "avente data
certa".
Il Garante ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti in ordine a tale
aspetto, in quanto rileva ai fini della corretta applicazione delle citate
fonti normative.
Occorre anzitutto premettere che il documento previsto dalla legge n.
325/2000 va distinto dal documento programmatico sulla sicurezza disciplinato
dall'art. 6 del d.P.R. n. 318/1999.
La redazione del documento non è poi direttamente rilevante ai fini della
responsabilità civile per danno derivante da mancata o inidonea adozione di
misure di sicurezza, essendo utile, secondo la legge n. 325, solo ai titolari
del trattamento che intendano beneficiare di un differimento sino al 31
dicembre 2000 del termine per adottare le misure minime di sicurezza di cui al
d.P.R. n. 318/1999, previste a pena di sanzione penale (art. 36 legge n.
675/1996).
Il documento di cui alla legge n. 325/2000 deve contenere una esposizione
sintetica delle esigenze tecniche ed organizzative che hanno reso necessario
avvalersi, per le misure minime, di un termine più ampio rispetto a quello
del 29 marzo 2000.
Il titolare del trattamento dovrà indicare le informazioni a tal fine
necessarie, da cui risultino (art. 1, comma 2, l. n. 325/2000):
- "gli accorgimenti da adottare o già adottati e gli elementi che
caratterizzano il programma di adeguamento, nonché le singole fasi in cui
esso è eventualmente ripartito";
- "le linee-guida previste per dare piena attuazione alle misure minime
di sicurezza, ..., nonché alle più ampie misure di sicurezza previste dal
comma 1 dell'articolo 15 della medesima legge n. 675 del 1996 ".
Il documento dovrà essere redatto entro un mese dalla data di entrata in
vigore della legge n. 325, e cioè entro l'11 dicembre 2000, e consentirà di
avvalersi del differimento del termine al 31 dicembre 2000 solo se sarà
redatto con un "atto avente data certa".
In proposito, per quanto di competenza, il Garante osserva che tale
requisito si collega con la comune disciplina civilistica in materia di prove
documentali e, in particolare, con quanto previsto dagli artt. 2702 - 2704 del
codice civile, i quali recano un'elencazione non esaustiva degli strumenti per
attribuire data certa ai documenti, consentendo di provare tale data anche in
riferimento a ogni "fatto che stabilisca in modo egualmente certo
l'anteriorità della formazione del documento" (art. 2704, terzo comma,
cod.civ.).
La legge n. 325/2000 presuppone quindi che il documento in questione sia
collegabile ad un fatto oggettivo attribuibile al soggetto che lo invoca, ma
sottratto alla sua esclusiva sfera di disponibilità.
In questa prospettiva, senza pretesa di indicare in modo esauriente tutti i
possibili strumenti idonei ad assegnare al documento una data certa, il
Garante richiama l'attenzione dei titolari del trattamento sulle seguenti
possibilità che appaiono utilmente utilizzabili:
a) ricorso alla c.d. "autoprestazione" presso uffici postali
prevista dall'art. 8 del d.lg. 22 luglio 1999, n. 261, con apposizione del
timbro direttamente sul documento avente corpo unico, anziché sull'involucro
che lo contiene;
b) in particolare per le amministrazioni pubbliche, adozione di un atto
deliberativo di cui sia certa la data in base alla disciplina della
formazione, numerazione e pubblicazione dell'atto;
c) apposizione della c.d. marca temporale sui documenti informatici (art.
15, comma 2, legge 15 marzo 1997, n. 59; d.P.R. 10 novembre 1997, n. 513;
artt. 52 ss. d.P.C.M. 8 febbraio 1999);
d) apposizione di autentica, deposito del documento o vidimazione di un
verbale, in conformità alla legge notarile; formazione di un atto pubblico;
e) registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un
ufficio pubblico.