IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente,
del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del
dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli,
segretario generale;
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno
2003, n. 196, di seguito "Codice");
VISTO il provvedimento adottato dal Garante il 5 ottobre 1998 sulla non menzione, nella fatturazione
dettagliata, da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico, delle ultime tre cifre dei numeri telefonici chiamati;
visto altresì il parere reso in materia da questa Autorità al Ministero delle
comunicazioni il 5 ottobre 1999;
VISTO l'art. 124, comma 4, del Codice il quale stabilisce che nella fatturazione
all'abbonato non sono evidenziate le ultime tre cifre dei numeri chiamati;
VISTO l'art. 124, comma 2, del Codice che prevede l'obbligo per il fornitore del
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico di abilitare
l'utente a effettuare comunicazioni e a richiedere servizi da qualsiasi
terminale, gratuitamente e in modo agevole, avvalendosi per il pagamento di
modalità alternative alla fatturazione, anche impersonali, quali carte di
credito o di debito o carte prepagate;
RILEVATO che l'art. 124, comma 5, del Codice prevede che il Garante, accertata
l'effettiva disponibilità delle predette modalità alternative alla
fatturazione indicate al comma 2 del medesimo articolo, può autorizzare il
fornitore a indicare nella fatturazione dettagliata richiesta dagli abbonati i
numeri completi delle comunicazioni;
VISTA l'istruttoria preliminare avviata dall'Autorità nel corso dell'anno 2007
volta a verificare il rispetto della disciplina in materia di protezione dei
dati personali, relativamente all'effettiva e diffusa disponibilità per
abbonati e utenti di modalità di pagamento alternative alla fatturazione, anche
impersonali, ai sensi dell'art. 124, comma 2, del Codice;
VISTI gli elementi acquisiti, nei quali i principali fornitori di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico hanno attestato, sotto la
propria responsabilità, di aver abilitato i propri utenti a effettuare
comunicazioni e a richiedere servizi mediante l'utilizzo di modalità
alternative alla fatturazione;
RILEVATO che la maggior parte dei predetti fornitori ha altresì attestato,
sotto la propria responsabilità, di aver attualmente reso reperibili sul
territorio nazionale proprie modalità alternative alla fatturazione, anche di
tipo impersonale, quali carte a codice e carte prepagate, oppure di aver
abilitato i propri utenti all'uso di carte di debito o di credito;
TENUTO CONTO che i fornitori hanno altresì attestato che tali carte sono
fruibili e distribuite sul territorio, essendo acquistabili presso tabaccherie,
edicole, siti web, circuiti bancari Atm e ricevitorie della rete Sisal o
Lottomatica, nonché presso negozi dove sono disponibili prodotti dei fornitori;
CONSIDERATO che, nell'ambito dell'istruttoria preliminare compiuta è emerso
che, oltre a modalità alternative alla fatturazione messe a disposizione
direttamente da fornitori, ve ne sono altre che risultano distribuite da parte
di soggetti diversi dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica (ad
es., Poste italiane S.p.A.);
TENUTO CONTO che dagli elementi acquisiti nell'ambito dell'istruttoria
preliminare emerge anche che, rispetto al periodo in cui è stato disciplinato
il mascheramento delle ultime tre cifre, si è registrato un enorme incremento
dell'utilizzo della telefonia mobile con particolare riferimento a quella c.d.
prepagata, che costituisce di per sé una sostanziale modalità alternativa di
pagamento (allo stato, le linee attive risultano superare gli 80 milioni e, di
queste, l'89% risulta appartenere alla categoria delle prepagate);
VISTE le osservazioni del 6 febbraio 2008 formulate da parte dell'associazione
di categoria rappresentativa dei maggiori fornitori di servizi di
telecomunicazioni, (Assotelecomunicazioni-Asstel);
CONSIDERATO che sussistono, allo stato, le condizioni per adottare un
provvedimento generale di carattere autorizzativo ai sensi dell'art. 124, comma
5, del Codice rivolto ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico che abbiano abilitato i propri utenti a effettuare
comunicazioni e a richiedere servizi mediante l'utilizzo delle predette
modalità alternative;
TENUTO CONTO che i dati contenuti nelle fatture dettagliate attengono ad aspetti
della vita privata che riguardano il chiamante, l'abbonato e il chiamato;
rilevato che è necessario contemperare i rispettivi diritti e che si rende,
quindi, necessario adottare il presente provvedimento di carattere autorizzativo
ai sensi dell'art. 124, comma 5, del Codice;
RITENUTO che i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico che intendano avvalersi della facoltà prevista per legge e dal
presente provvedimento dovranno informare preventivamente della decisione di
esercitare tale facoltà tutti i rispettivi abbonati mediante un'idonea
informativa da inserire all'interno di almeno due fatture e nel proprio sito
web;
CONSIDERATO che la società che si avvale della presente autorizzazione è
tenuta, in ogni caso, a offrire ai propri abbonati che lo richiedano la
possibilità di ricevere la fatturazione con le ultime tre cifre "mascherate";
CONSIDERATO che l'informativa dei fornitori dovrà specificare agli abbonati che
abbiano richiesto o intendano richiedere la fatturazione dettagliata che la
riceveranno "in chiaro"; che in tale informativa il fornitore
dovrà inserire un invito agli abbonati a informare coloro che utilizzano
l'utenza che la fatturazione perverrà completa dei numeri chiamati relativi
alle comunicazioni documentate nella fatturazione dettagliata; che dovrà essere
altresì indicato agli abbonati, che su loro specifica richiesta, essi potranno
ricevere la fatturazione con le ultime tre cifre "mascherate";
RITENUTO che, in ragione della richiesta di Assotelecomunicazioni-Asstel di
stabilire una data unica per gli operatori, appare congruo indicare nel 1°
luglio 2008 la data a partire dalla quale tutti i fornitori di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico, sempreché essi abbiano abilitato i propri
utenti a effettuare chiamate e a richiedere servizi nei termini sopra indicati,
potranno indicare i numeri completi delle comunicazioni nella fatturazione
dettagliata;
VISTO che copia del presente provvedimento verrà trasmessa al Ministero della
giustizia, anche ai fini della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana a cura dell'Ufficio pubblicazione leggi e decreti, nonché,
per opportuna conoscenza, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;
Relatore il prof. Francesco Pizzetti;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
a) autorizza, ai sensi dell'art. 124, comma 5, del Codice, a partire dal 1°
luglio 2008, tutti i fornitori di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico, sempreché essi abbiano abilitato i propri utenti a
effettuare comunicazioni e a richiedere servizi da qualsiasi terminale
avvalendosi per il pagamento di modalità alternative alla fatturazione, a
indicare nella fatturazione dettagliata richiesta dagli abbonati, i numeri
completi delle comunicazioni, a condizione che essi forniscano a tutti i propri
abbonati un'idonea informativa da inserire all'interno di almeno due fatture e
nel proprio sito web. L'informativa dovrà:
• menzionare la decisione del fornitore di avvalersi della presente
autorizzazione, specificando che tutti gli abbonati che abbiano chiesto o
chiederanno la fatturazione dettagliata la riceveranno "in chiaro",
salvo che non richiedano il mascheramento delle ultime tre cifre;
• contenere l'invito, rivolto a tutti gli abbonati, che abbiano chiesto o
chiederanno la fatturazione dettagliata "in chiaro", a
informare coloro che utilizzino l'utenza che la fatturazione perverrà completa
di tutti i numeri chiamati relativi alle comunicazioni documentate nella
fatturazione dettagliata;
b) dispone, ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice, che copia del presente
provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia anche ai fini della sua
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura
dell'Ufficio pubblicazione leggi e decreti, nonché, per opportuna conoscenza,
all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Roma, 13 marzo 2008
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Pizzetti
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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