NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco
Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del
dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott.
Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30
giugno 2003, n. 196);
VISTA la disciplina che regola la pubblicazione degli elenchi nominativi
dei contribuenti che hanno presentato le dichiarazioni ai fini dell'imposta
sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; rilevato che su questa base
gli elenchi sono formati annualmente e depositati per un anno, ai fini della
consultazione da parte di chiunque, presso i comuni interessati e gli uffici
dell'Agenzia competenti territorialmente; rilevato che con apposito decreto
devono essere stabiliti annualmente "i termini e le modalità" per
la loro formazione (art. 69 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come mod.
dall'art. 19 l. 30 dicembre 1991, n. 413; art. 66 bis d.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 633);
VISTO il provvedimento con il quale l'Agenzia delle entrate ha attuato tale
disciplina per il 2005 disponendo che gli elenchi, distribuiti ai predetti
uffici dell'Agenzia e trasmessi ai comuni mediante sistemi telematici, siano
altresì pubblicati nell'apposita sezione del sito Internet dell'Agenzia
http://www.agenziaentrate.gov.it "ai fini della consultazione"
"in relazione agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente
competenti" (Provv. Direttore dell'Agenzia 5 marzo 2008 prot.
197587/2007);
VISTO il provvedimento del 30 aprile 2008 con il quale questa Autorità,
appena avuta notizia di tale diffusione in Internet e avendo ritenuto sulla
base di una verifica preliminare che essa non risultava conforme alla
normativa di settore, ha invitato in via d'urgenza l'Agenzia a sospenderla;
RILEVATO che con tale provvedimento il Garante ha anche invitato l'Agenzia
a fornire ulteriori chiarimenti che, sollecitati con nota dell'Autorità del 2
maggio, sono pervenuti nel termine indicato (nota Agenzia 5 maggio 2008 n.
2008/68657); esaminate le deduzioni formulate e la documentazione allegata;
RILEVATO dalle segnalazioni pervenute e dagli elementi acquisiti
nell'istruttoria preliminare che la diffusione in Internet a cura direttamente
dell'Agenzia, contrariamente a quanto da questa sostenuto nella predetta nota,
contrasta con la normativa in materia, in quanto:
1) il provvedimento del Direttore dell'Agenzia poteva stabilire solo
"i termini e le modalità" per la formazione degli elenchi. La
conoscibilità di questi ultimi è infatti regolata direttamente da
disposizione di legge che prevede, quale unica modalità, la distribuzione di
tali elenchi ai soli uffici territorialmente competenti dell'Agenzia e la loro
trasmissione, anche mediante supporti magnetici ovvero sistemi telematici, ai
soli comuni interessati, in entrambi i casi in relazione ai soli contribuenti
dell'ambito territoriale interessato. Ciò, come sopra osservato, ai fini del
loro deposito per la durata di un anno e della loro consultazione -senza che
sia prevista la facoltà di estrarne copia- da parte di chiunque (art. 69,
commi 4 ss., d.P.R. n. 600/1973 cit.; v. anche art. 66 bis d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633);
2) il Codice dell'amministrazione digitale, invocato dall'Agenzia a
sostegno della propria scelta, incentiva l'uso delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione nell'utilizzo dei dati delle pubbliche
amministrazioni. Tuttavia, il Codice stesso fa espressamente salvi i limiti
alla conoscibilità dei dati previsti da leggi e regolamenti (come avviene nel
menzionato art. 69), nonché le norme e le garanzie in tema di protezione dei
dati personali (artt. 2, comma 5 e 50 d.lg. 7 marzo 2005, n. 82);
3) la predetta messa in circolazione in Internet dei dati, oltre a essere
di per sé illegittima perché carente di una base giuridica e disposta senza
metterne a conoscenza il Garante, ha comportato anche una modalità di
diffusione sproporzionata in rapporto alle finalità per le quali l'attuale
disciplina prevede una relativa trasparenza. I dati sono stati resi
consultabili non presso ciascun ambito territoriale interessato, ma
liberamente su tutto il territorio nazionale e all'estero. L'innovatività di
tale modalità, emergente dalle stesse deduzioni dell'Agenzia, non traspariva
dalla generica informativa resa ai contribuenti nei modelli di dichiarazione
per l'anno 2005. L'Agenzia non ha previsto "filtri" nella
consultazione on-line e ha reso possibile ai numerosissimi utenti del sito
salvare una copia degli elenchi con funzioni di trasferimento file. La
centralizzazione della consultazione a livello nazionale ha consentito ai
medesimi utenti, già nel ristretto numero di ore in cui la predetta sezione
del sito web è risultata consultabile, di accedere a innumerevoli dati di
tutti i contribuenti, di estrarne copia, di formare archivi, modificare ed
elaborare i dati stessi, di creare liste di profilazione e immettere tali
informazioni in ulteriore circolazione in rete, nonché, in alcuni casi, in
vendita. Con ciò ponendo anche a rischio l'esattezza dei dati e precludendo
ogni possibilità di garantire che essi non siano consultabili trascorso
l'anno previsto dalla menzionata norma;
4) infine, va rilevato che questa Autorità non è stata consultata
preventivamente dall'Agenzia stessa, come prescritto rispetto ai regolamenti e
agli atti amministrativi attinenti alla protezione dei dati personali (art.
154, comma 4, del Codice);
CONSIDERATO che, sulla base delle motivazioni suesposte, non risulta lecita
la predetta forma di pubblicazione degli elenchi;
CONSIDERATO pertanto che, a conferma della sospensione già effettuata, va
inibita all'Agenzia la diffusione ulteriore in Internet dei predetti elenchi
con le modalità sopra indicate, nonché la loro diffusione in modo analogo
per i periodi di imposta successivi al 2005 in carenza di un'idonea base
normativa e della preventiva consultazione del Garante (artt. 143, comma 1,
lett. c) e 154, comma 1, lett. a), b) e d), del Codice);
CONSIDERATO che con contestuale altro provvedimento va contestata
all'Agenzia la violazione amministrativa per l'assenza di un'idonea e
preventiva informativa ai contribuenti interessati (artt. 13 e 161 del
Codice);
CONSIDERATO che coloro che hanno ottenuto i dati dei contribuenti
provenienti, anche indirettamente, dal menzionato sito Internet, non possono
metterli ulteriormente in circolazione stante la violazione di legge accertata
con il presente provvedimento; considerato che tale ulteriore loro messa in
circolazione -in particolare mediante reti telematiche o altri supporti
informatici- configura un fatto illecito che, ricorrendo determinate
circostanze, può avere anche natura di reato (artt. 11, commi 1, lett. a) e
2, 13, 23, 24, 161 e 167 del Codice); rilevata pertanto la necessità di
favorire la più ampia pubblicità al presente provvedimento;
CONSIDERATO che restano tuttavia impregiudicate le altre forme di legittimo
accesso agli elenchi consultabili da chiunque presso comuni interessati e
uffici dell'Agenzia competenti territorialmente, ai fini di un loro legittimo
utilizzo anche per finalità giornalistiche;
CONSIDERATO che, qualora il Parlamento e il Governo intendessero porre mano
a una revisione normativa della disciplina sulla conoscibilità degli elenchi
dei contribuenti anche in rapporto all'evoluzione tecnologica, si porrà
l'esigenza di individuare, sentita questa Autorità, opportune soluzioni e
misure di protezione per garantire un giusto equilibrio tra l'esigenza di
forme proporzionate di conoscenza dei dati dei contribuenti e la tutela dei
diritti degli interessati;
VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai
sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;
Relatore il prof. Francesco Pizzetti;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
1) a conferma della sospensione della pubblicazione degli elenchi
nominativi per l'anno 2005 dei contribuenti che hanno presentato dichiarazioni
ai fini dell'imposta sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi
degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. a), b) e d), del
Codice, inibisce all'Agenzia di:
a) diffondere ulteriormente in Internet detti elenchi con le modalità che
il presente provvedimento ha stabilito essere in contrasto con la disciplina
di settore attualmente vigente;
b) diffonderli in modo analogo per i periodi di imposta successivi al 2005,
in carenza di idonea base normativa e della preventiva consultazione del
Garante;
2) manda all'Ufficio di contestare all'Agenzia, con contestuale
provvedimento, la violazione amministrativa per l'assenza di un'idonea e
preventiva informativa ai contribuenti interessati;
3) dispone che l'Ufficio curi la più ampia pubblicità del presente
provvedimento, anche mediante pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana, al fine di rendere edotti coloro che hanno ottenuto i
dati dei contribuenti provenienti, anche indirettamente, dal sito Internet
dell'Agenzia, della circostanza che essi non possono continuare a metterli in
circolazione stante la suesposta violazione di legge e che tale ulteriore
messa in circolazione configura un fatto illecito che, ricorrendo determinate
circostanze, può avere anche natura di reato.
Roma, 6 maggio 2008
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Pizzetti
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli |