IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco
Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del
dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott.
Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTI gli atti d'ufficio relativi alla problematica del
rinvenimento di dati personali all'interno di apparecchiature elettriche ed
elettroniche cedute a un rivenditore per la dismissione o la vendita o a seguito
di riparazioni e sostituzioni; viste, altresì, le recenti notizie di stampa in
ordine al rinvenimento da parte dell'acquirente di un disco rigido usato,
commercializzato attraverso un sito Internet, di dati bancari relativi a oltre
un milione di individui contenuti nel disco medesimo;
VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia
di protezione dei dati personali), con particolare riferimento agli artt.
31 e ss. e 154, comma 1, lett. h), nonché alle regole 21 e 22 del
disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza allegato
"B" al Codice;
VISTO il d.lg. 25 luglio 2005, n. 151 (Attuazione delle
direttive 2002/95/Ce, 2002/96/Ce e 2003/108/Ce, relative alla riduzione dell'uso
di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché
allo smaltimento dei rifiuti), che prevede misure e procedure finalizzate a
prevenire la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche,
nonché a promuovere il reimpiego, il riciclaggio e altre forme di recupero di
tali rifiuti in modo da ridurne la quantità da avviare allo smaltimento (cfr.
art. 1, comma 1, lett. a) e b));
CONSIDERATO che l'applicazione della disciplina contenuta nel
menzionato d.lg. n. 151/2005, mirando (tra l'altro) a privilegiare il recupero
di componenti provenienti da rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (Raee), anche nella forma del loro reimpiego o del riciclaggio in
beni oggetto di (nuova) commercializzazione (cfr. in particolare artt. 1 e 3,
comma 1, lett. e) ed f), d.lg. n. 151/2005), comporta un
rischio elevato di "circolazione" di componenti elettroniche
"usate" contenenti dati personali, anche sensibili, che non siano
stati cancellati in modo idoneo, e di conseguente accesso ad essi da parte di
terzi non autorizzati (quali, ad esempio, coloro che provvedono alle predette
operazioni propedeutiche al riutilizzo o che acquistano le apparecchiature sopra
indicate);
CONSIDERATO che il "reimpiego" consiste nelle
operazioni che consentono l'utilizzo dei rifiuti elettrici ed elettronici o di
loro componenti "allo stesso scopo per il quale le apparecchiature
erano state originariamente concepite, compresa l'utilizzazione di dette
apparecchiature o di loro componenti successivamente alla loro consegna presso i
centri di raccolta, ai distributori, ai riciclatori o ai fabbricanti"
(art. 3, comma 1, lett. e), d.lg. n. 151/2005) e il "riciclaggio"
consiste nel "ritrattamento in un processo produttivo dei materiali di
rifiuto per la loro funzione originaria o per altri fini" (art. 3,
comma 1, lett. e), d.lg. n. 151/2005);
CONSIDERATO che rischi di accessi non autorizzati ai dati
memorizzati sussistono anche in relazione a rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche avviati allo smaltimento (art. 3, comma 1, lett. i),
d.lg. n. 151/2005);
RILEVATA la necessità di richiamare l'attenzione su tali
rischi di persone giuridiche, pubbliche amministrazioni, altri enti e persone
fisiche che, avendone fatto uso nello svolgimento delle proprie attività, in
particolare quelle industriali, commerciali, professionali o istituzionali (di
seguito sinteticamente individuati con la locuzione "titolari del
trattamento": art. 4, comma 1, lett. f) del Codice), dismettono
sistemi informatici o, più in generale, apparecchiature elettriche ed
elettroniche contenenti dati personali (come pure dei soggetti che, su base
individuale o collettiva, provvedono al reimpiego, al riciclaggio o allo
smaltimento dei rifiuti di dette apparecchiature);
RILEVATO che la disciplina di cui al citato d.lg. n. 151/2005
e alla normativa secondaria che ne è derivata (allo stato contenuta nel d.m. 25
settembre 2007, n. 185, recante "Istituzione e modalità di
funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei
sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee)",
nell'ulteriore d.m. del 25 settembre 2007, recante "Istituzione del
Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei Raee", nonché
nel d.m. 8 aprile 2008, recante "Disciplina dei centri di raccolta dei
rifiuti urbani raccolti in modo differenziato come previsto dall'art. 183, comma
1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive
modifiche") lascia impregiudicati gli obblighi che gravano sui
titolari del trattamento relativamente alle misure di sicurezza nel trattamento
dei dati personali (e la conseguente responsabilità);
RILEVATO che ogni titolare del trattamento deve quindi
adottare appropriate misure organizzative e tecniche volte a garantire la
sicurezza dei dati personali trattati e la loro protezione anche nei confronti
di accessi non autorizzati che possono verificarsi in occasione della
dismissione dei menzionati apparati elettrici ed elettronici (artt. 31 ss. del
Codice); ciò, considerato anche che, impregiudicati eventuali accordi che
prevedano diversamente, produttori, distributori e centri di assistenza di
apparecchiature elettriche ed elettroniche non risultano essere soggetti, in
base alla particolare disciplina di settore, a specifici obblighi di distruzione
dei dati personali eventualmente memorizzati nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche a essi consegnate;
RILEVATO che dall'inosservanza delle misure di sicurezza può
derivare in capo al titolare del trattamento una responsabilità penale (art.
169 del Codice) e, in caso di danni cagionati a terzi, civile (artt. 15 del
Codice e 2050 cod. civ.);
RILEVATO che analoghi obblighi relativi alla destinazione dei
dati gravano sul titolare del trattamento nel caso in cui la dismissione delle
apparecchiature coincida con la cessazione del trattamento (art. 16 del Codice);
RILEVATO che le misure da adottare in occasione della
dismissione di componenti elettrici ed elettronici suscettibili di memorizzare
dati personali devono consistere nell'effettiva cancellazione o trasformazione
in forma non intelligibile dei dati personali negli stessi contenute, sì da
impedire a soggetti non autorizzati che abbiano a vario titolo la disponibilità
materiale dei supporti di venirne a conoscenza non avendone diritto (si pensi,
ad esempio, ai dati personali memorizzati sul disco rigido dei personal
computer o nelle cartelle di posta elettronica, oppure custoditi nelle
rubriche dei terminali di comunicazione elettronica);
CONSIDERATO che tali misure risultano allo stato già
previste quali misure minime di sicurezza per i trattamenti di dati sensibili o
giudiziari, sulla base delle regole 21 e 22 del disciplinare tecnico in materia
di misure minime di sicurezza che disciplinano la custodia e l'uso dei supporti
rimovibili sui quali sono memorizzati i dati, che vincolano il riutilizzo dei
supporti alla cancellazione effettiva dei dati o alla loro trasformazione in
forma non intelligibile;
RITENUTO che i titolari del trattamento, in occasione della
dismissione delle menzionate apparecchiature elettriche ed elettroniche, qualora
siano sprovvisti delle necessarie competenze e strumentazioni tecniche per la
cancellazione dei dati personali, possono ricorrere all'ausilio o conferendo
incarico a soggetti tecnicamente qualificati in grado di porre in essere le
misure idonee a cancellare effettivamente o rendere non intelligibili i dati,
quali centri di assistenza, produttori e distributori di apparecchiature che
attestino l'esecuzione di tali operazioni o si impegnino ad effettuarle;
RITENUTO che chi procede al reimpiego o al riciclaggio di
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o di loro componenti debba
comunque assicurarsi dell'inesistenza o della non intelligibilità di dati
personali sui supporti, acquisendo, ove possibile, l'autorizzazione a
cancellarli o a renderli non intelligibili;
CONSIDERATO che, ferma restando l'adozione di ulteriori
opportune cautele volte a prevenire l'indebita acquisizione di informazioni
personali, anche fortuita, da parte di terzi, le predette misure, suscettibili
di aggiornamento alla luce dell'evoluzione tecnologica, possono in particolare
consistere, a seconda dei casi, anche nelle procedure di cui agli allegati
documenti, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
RITENUTA la necessità di curare la conoscenza tra il
pubblico della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali
e delle relative finalità, nonché delle misure di sicurezza dei dati (art.
154, comma 1, lett. h), del Codice), con riferimento alla dismissione
di apparecchiature elettriche ed elettroniche, anche attraverso la pubblicazione
del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai
sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
1. ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. h)
del Codice, richiama l'attenzione di persone giuridiche, pubbliche
amministrazioni, altri enti e persone fisiche che, avendone fatto uso nello
svolgimento delle proprie attività, in particolare quelle industriali,
commerciali, professionali o istituzionali, non distruggono, ma dismettono
supporti che contengono dati personali, sulla necessità di adottare idonei
accorgimenti e misure, anche con l'ausilio di terzi tecnicamente qualificati,
volti a prevenire accessi non consentiti ai dati personali memorizzati nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate a essere:
a. reimpiegate o riciclate, anche seguendo le
procedure di cui all'allegato
A);
b. smaltite, anche seguendo le procedure di cui all'allegato
B).
Tali misure e accorgimenti possono essere attuate
anche con l'ausilio o conferendo incarico a terzi tecnicamente qualificati,
quali centri di assistenza, produttori e distributori di apparecchiature che
attestino l'esecuzione delle operazioni effettuate o che si impegnino ad
effettuarle.
Chi procede al reimpiego o al riciclaggio di
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o di loro componenti è
comunque tenuto ad assicurarsi dell'inesistenza o della non intelligibilità
di dati personali sui supporti, acquisendo, ove possibile, l'autorizzazione a
cancellarli o a renderli non intelligibili;
2. dispone che copia del presente
provvedimento sia trasmesso al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione
leggi e decreti, per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
Roma, 13 ottobre 2008
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Fortunato
IL SEGRETARIO GENERALE
Allegato A) al provvedimento del Garante del 13
ottobre 2008
Reimpiego e riciclaggio di rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche
In caso di reimpiego e riciclaggio di rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche le misure e gli accorgimenti volti a prevenire
accessi non consentiti ai dati personali in esse contenuti, adottati nel
rispetto delle normative di settore, devono consentire l'effettiva cancellazione
dei dati o garantire la loro non intelligibilità. Tali misure, anche in
combinazione tra loro, devono tenere conto degli standard tecnici esistenti e
possono consistere, tra l'altro, in:
Misure tecniche preventive per la memorizzazione
sicura dei dati, applicabili a dispositivi elettronici o informatici:
1. Cifratura di singoli file o gruppi di file,
di volta in volta protetti con parole-chiave riservate, note al solo utente
proprietario dei dati, che può con queste procedere alla successiva
decifratura. Questa modalità richiede l'applicazione della procedura di
cifratura ogni volta che sia necessario proteggere un dato o una porzione di
dati (file o collezioni di file), e comporta la necessità per
l'utente di tenere traccia separatamente delle parole-chiave utilizzate.
2. Memorizzazione dei dati sui dischi rigidi (hard-disk)
dei personal computer o su altro genere di supporto magnetico od ottico
(cd-rom, dvd-r) in forma automaticamente cifrata al momento della loro
scrittura, tramite l'uso di parole-chiave riservate note al solo utente. Può
effettuarsi su interi volumi di dati registrati su uno o più dispositivi di
tipo disco rigido o su porzioni di essi (partizioni, drive logici, file-system)
realizzando le funzionalità di un c.d. file-system crittografico
(disponibili sui principali sistemi operativi per elaboratori elettronici, anche
di tipo personal computer, e dispositivi elettronici) in grado di
proteggere, con un'unica parola-chiave riservata, contro i rischi di
acquisizione indebita delle informazioni registrate. L'unica parola-chiave di
volume verrà automaticamente utilizzata per le operazioni di cifratura e
decifratura, senza modificare in alcun modo il comportamento e l'uso dei
programmi software con cui i dati vengono trattati.
Misure tecniche per la cancellazione sicura dei
dati, applicabili a dispositivi elettronici o informatici:
3. Cancellazione sicura delle informazioni, ottenibile con
programmi informatici (quali wiping program o file shredder) che
provvedono, una volta che l'utente abbia eliminato dei file da un'unità
disco o da analoghi supporti di memorizzazione con i normali strumenti previsti
dai diversi sistemi operativi, a scrivere ripetutamente nelle aree vuote del
disco (precedentemente occupate dalle informazioni eliminate) sequenze casuali
di cifre "binarie" (zero e uno) in modo da ridurre al minimo le
probabilità di recupero di informazioni anche tramite strumenti elettronici di
analisi e recupero di dati.
Il numero di ripetizioni del procedimento considerato sufficiente a raggiungere
una ragionevole sicurezza (da rapportarsi alla delicatezza o all'importanza
delle informazioni di cui si vuole impedire l'indebita acquisizione) varia da
sette a trentacinque e incide proporzionalmente sui tempi di applicazione delle
procedure, che su dischi rigidi ad alta capacità (oltre i 100 gigabyte) possono
impiegare diverse ore o alcuni giorni), a secondo della velocità del computer
utilizzato.
4. Formattazione "a basso livello" dei
dispositivi di tipo hard disk (low-level formatting–LLF),
laddove effettuabile, attenendosi alle istruzioni fornite dal produttore del
dispositivo e tenendo conto delle possibili conseguenze tecniche su di esso,
fino alla possibile sua successiva inutilizzabilità;
5. Demagnetizzazione (degaussing) dei dispositivi di
memoria basati su supporti magnetici o magneto-ottici (dischi rigidi, floppy-disk,
nastri magnetici su bobine aperte o in cassette), in grado di garantire la
cancellazione rapida delle informazioni anche su dispositivi non più
funzionanti ai quali potrebbero non essere applicabili le procedure di
cancellazione software (che richiedono l'accessibilità del dispositivo
da parte del sistema a cui è interconnesso).
Allegato B) al provvedimento del Garante del 13 ottobre 2008
Smaltimento di rifiuti elettrici ed elettronici
In caso di smaltimento di rifiuti elettrici ed elettronici, l'effettiva
cancellazione dei dati personali dai supporti contenuti nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche può anche risultare da procedure che, nel rispetto
delle normative di settore, comportino la distruzione dei supporti di
memorizzazione di tipo ottico o magneto-ottico in modo da impedire
l’acquisizione indebita di dati personali.
La distruzione dei supporti prevede il ricorso a procedure o
strumenti diversi a secondo del loro tipo, quali:
-
sistemi di punzonatura o deformazione meccanica;
-
distruzione fisica o di disintegrazione (usata per i supporti ottici come
i cd-rom e i dvd);
-
demagnetizzazione ad alta intensità.
|