IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco
Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del
dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott.
Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg.
30 giugno 2003, n. 196) e, in particolare gli articoli 33 ss., nonché il
relativo Allegato B) contenente il disciplinare tecnico in materia di misure
minime di sicurezza;
VISTO l'art. 29 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, con il quale
è stato, fra l'altro, modificato l'art. 34 del Codice;
RITENUTA l'esigenza di individuare alcune modalità
semplificate di applicazione del predetto disciplinare tecnico da parte dei "soggetti
che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici
dati sensibili quelli costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri
dipendenti e collaboratori anche a progetto, senza indicazione della relativa
diagnosi, ovvero dall'adesione ad organizzazioni sindacali o a carattere
sindacale", nonché rispetto a "trattamenti comunque
effettuati per correnti finalità amministrative e contabili, in particolare
presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani",
nel rispetto dei diritti degli interessati (comma 1-bis art. 34 cit.);
RILEVATA l'ulteriore esigenza che di tali modalità
semplificate, da aggiornare periodicamente, sia data la più ampia pubblicità
anche attraverso il sito Internet dell'Autorità (http://www.garanteprivacy.it);
VISTO il parere del Ministro per la semplificazione normativa
formulato con nota del 21 novembre 2008, sullo schema preliminare del presente
provvedimento trasmesso con nota del 3 novembre 2008;
VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;
PREMESSO
Il presente provvedimento individua modalità semplificate di
applicazione delle misure minime di sicurezza contenute nel disciplinare tecnico
di cui all'Allegato B) al Codice in materia di protezione dei dati personali, di
seguito indicato come Allegato
B).
La disciplina sulle misure minime di sicurezza
I soggetti che trattano dati personali sono tenuti a proteggerli
attraverso adeguate misure di sicurezza.
Alcune di esse sono individuate puntualmente dal Codice e
delineano il livello minimo di protezione dei dati: si tratta delle misure
indicate dagli articoli 33 ss. del Codice, da adottare nei modi previsti
dall'Allegato B).
Di recente sono state introdotte con disposizione di legge
alcune semplificazioni relative ai trattamenti effettuati con strumenti
elettronici da parte dei soggetti che utilizzano soltanto dati personali non
sensibili e che trattano, come unici dati sensibili, quelli inerenti allo stato
di salute o alla malattia dei propri dipendenti e collaboratori anche a
progetto, senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero all'adesione a
organizzazioni sindacali o a carattere sindacale.
Per questi casi, la tenuta di un aggiornato documento
programmatico sulla sicurezza (art. 34, comma 1, lett. g) del Codice) è stata
sostituita da un obbligo di autocertificazione (resa dal titolare del
trattamento ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) di trattare soltanto tali
dati in osservanza delle altre misure di sicurezza prescritte (art. 29 d.l. 25
giugno 2008, n. 112, come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008,
n. 133).
In relazione ai trattamenti sopra menzionati, nonché a
quelli effettuati da chiunque per correnti finalità amministrative e contabili
in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e
artigiani, il Garante deve individuare modalità semplificate di applicazione
dell'Allegato B) sentito il Ministro per la semplificazione normativa.
Tale individuazione avviene mediante il presente
provvedimento, che sarà aggiornato con cadenza periodica.
Semplificazione per taluni trattamenti
Come il Garante ha già evidenziato nel provvedimento del 19 giugno
2008 (in Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2008, n. 152 e in www.garanteprivacy.it,
doc. web n. 1526724),
nonché mediante la segnalazione al Parlamento e al Governo in materia di misure
minime di sicurezza del 19 giugno 2008, da parte di taluni titolari del
trattamento le medesime misure di sicurezza possono essere attuate in modo
semplificato, alla luce dell'esperienza applicativa e senza diminuire dal punto
di vista sostanziale le cautele volte a prevenire determinati rischi (art. 34,
comma 1 bis, del Codice, come introdotto dall'art. 29 cit.).
Sono state pertanto individuate alcune nuove modalità volte
a semplificare incisivamente l'applicazione di varie regole contenute
nell'Allegato B).
L'obiettivo è garantire egualmente un idoneo livello di
sicurezza tenendo conto delle ridotte dimensioni di alcune realtà
organizzative, nonché della particolare natura di alcuni trattamenti a fini
esclusivamente amministrativo-contabili. Ciò, sulla base di una dettagliata
ricognizione delle singole questioni e di approfondimenti svolti in ordine alle
questioni applicative che sono state poste a vario titolo all'attenzione di
questa Autorità, in particolare attraverso quesiti e segnalazioni.
Le modalità semplificate elencate nell'unito prospetto
potranno essere applicate immediatamente dai soggetti interessati.
TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE:
a) ai sensi dell'art. 34, comma 1-bis, del Codice individua
nell'unito prospetto che costituisce parte integrante del presente
provvedimento le modalità semplificate per applicare le misure minime di
sicurezza per il trattamento dei dati personali;
b) dispone che copia del presente provvedimento sia
trasmessa al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti,
per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 27 novembre 2008
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Pizzetti
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
Misure semplificate per applicare le misure minime di
sicurezza nel trattamento dei dati personali
1. Soggetti che possono avvalersi della semplificazione
Le seguenti modalità semplificate sono applicabili dai soggetti
pubblici o privati che:
a) utilizzano dati personali non sensibili o che trattano
come unici dati sensibili riferiti ai propri dipendenti e collaboratori
anche a progetto quelli costituiti dallo stato di salute o malattia
senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall'adesione a
organizzazioni sindacali o a carattere sindacale;
b) trattano dati personali unicamente per correnti finalità
amministrative e contabili, in particolare presso liberi professionisti,
artigiani e piccole e medie imprese (cfr. art. 2083 cod. civ. e d.m. 18
aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di
individuazione di piccole e medie imprese, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
12 ottobre 2005, n. 238).
2. Trattamenti effettuati con strumenti elettronici
I soggetti di cui al paragrafo 1 possono applicare le misure minime di
sicurezza prescritte dalla disciplina in materia di trattamenti realizzati con
l'ausilio di strumenti elettronici (art. 34 del Codice e regole da 1 a 26 dell'Allegato
B) osservando le modalità semplificate di seguito individuate.
2.1. Istruzioni agli incaricati del trattamento (modalità
applicative delle regole di cui ai punti 4, 9, 18 e 21 dell'Allegato B))
Le istruzioni in materia di misure minime di sicurezza previste
dall'Allegato B) possono essere impartite agli incaricati del trattamento anche
oralmente, con indicazioni di semplice e chiara formulazione.
2.2. Sistema di autenticazione informatica
(modalità applicative delle regole di cui ai punti 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 e
11 dell'Allegato B))
Per l'accesso ai sistemi informatici si può utilizzare un qualsiasi
sistema di autenticazione basato su un codice per identificare chi accede ai
dati (di seguito, "username"), associato a una parola chiave
(di seguito: "password"), in modo che:
a) l'username individui in modo univoco una sola
persona, evitando che soggetti diversi utilizzino codici identici;
b) la password sia conosciuta solo dalla persona
che accede ai dati.
L'username deve essere disattivato quando
l'incaricato non ha più la qualità che rende legittimo l'utilizzo dei dati (ad
esempio, in quanto non opera più all'interno dell'organizzazione).
Può essere adottata, quale procedura di autenticazione anche
la procedura di login disponibile sul sistema operativo delle
postazioni di lavoro connesse a una rete.
In caso di prolungata assenza o impedimento dell'incaricato
che renda indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive necessità di
operatività e di sicurezza del sistema, se l'accesso ai dati e agli strumenti
elettronici è consentito esclusivamente mediante uso della password,
il titolare può assicurare la disponibilità di dati o strumenti elettronici
con procedure o modalità predefinite. Riguardo a tali modalità, sono
fornite preventive istruzioni agli incaricati e gli stessi sono informati degli
interventi effettuati (ad esempio, prescrivendo ai lavoratori che si assentino
dall'ufficio per ferie l'attivazione di modalità che consentano di inviare
automaticamente messaggi di posta elettronica ad un altro recapito accessibile:
si vedano le Linee guida in materia di lavoro per posta elettronica e
Internet approvate dal Garante e pubblicate nella Gazzetta ufficiale
10 marzo 2007 , n. 58 [doc. web n. 1387522]).
2.3. Sistema di autorizzazione (modalità
applicative delle regole di cui ai punti 12, 13 e 14 dell'Allegato B))
Qualora sia necessario diversificare l'ambito del trattamento consentito,
possono essere assegnati agli incaricati –singolarmente o per categorie
omogenee corrispondenti profili di autorizzazione, tramite un sistema di
autorizzazione o funzioni di autorizzazione incorporate nelle applicazioni
software o nei sistemi operativi, così da limitare l'accesso ai soli dati
necessari per effettuare le operazioni di trattamento.
2.4. Altre misure di sicurezza (modalità
applicative delle regole di cui ai punti 15, 16, 17 e 18
dell'Allegato B))
I soggetti di cui al paragrafo 1 assicurano che l'ambito di trattamento
assegnato ai singoli incaricati, nonché agli addetti alla gestione o alla
manutenzione degli strumenti elettronici, sia coerente con i princìpi di
adeguatezza, proporzionalità e necessità, anche attraverso verifiche
periodiche, provvedendo, quando è necessario, ad aggiornare i profili di
autorizzazione eventualmente accordati.
Gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore
volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici (ad esempio, antivirus),
anche con riferimento ai programmi di cui all'art. 615-quinquies del
codice penale, nonché a correggerne difetti, sono effettuati almeno
annualmente. Se il computer non è connesso a reti di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico (linee Adsl, accesso a Internet tramite
rete aziendale, posta elettronica), l'aggiornamento deve essere almeno biennale.
I dati possono essere salvaguardati anche attraverso il loro
salvataggio con frequenza almeno mensile. Il salvataggio periodico può non
riguardare i dati non modificati dal momento dell'ultimo salvataggio effettuato
(dati statici), purché ne esista una copia di sicurezza da cui effettuare
eventualmente il ripristino.
2.5. Documento programmatico sulla sicurezza
(modalità applicative delle regole di cui ai punti da 19.1 a 19.8
dell'Allegato B))
2.5.1. Fermo restando che per alcuni casi è già previsto per disposizione
di legge che si possa redigere un'autocertificazione in luogo del documento
programmatico sulla sicurezza (vedi il precedente par. 1, lett. a); art. 29 d.l.
n. 112/2008 cit.), i soggetti pubblici e privati che trattano dati personali
unicamente per correnti finalità amministrative e contabili, in particolare
presso liberi professionisti, artigiani e piccole e medie imprese, possono
redigere un documento programmatico sulla sicurezza semplificato sulla base
delle indicazioni di seguito riportate.
Il documento deve essere redatto prima dell'inizio del
trattamento e deve essere aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno nel caso in
cui, nel corso dell'anno solare precedente, siano intervenute modifiche rispetto
a quanto dichiarato nel precedente documento.
Il documento deve avere i seguenti contenuti:
a) le coordinate identificative del titolare del
trattamento, nonché, se designati, gli eventuali responsabili. Nel caso in
cui l'organizzazione preveda una frequente modifica dei responsabili
designati, potranno essere indicate le modalità attraverso le quali è
possibile individuare l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento;
b) una descrizione generale del trattamento o dei
trattamenti realizzati, che permetta di valutare l'adeguatezza delle misure
adottate per garantire la sicurezza del trattamento. In tale descrizione vanno
precisate le finalità del trattamento, le categorie di persone interessate e
dei dati o delle categorie di dati relativi alle medesime, nonché i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere
comunicati;
c) l'elenco, anche per categorie, degli incaricati del
trattamento e delle relative responsabilità. Nel caso in cui l'organizzazione
preveda una frequente modifica dei responsabili designati, potranno essere
indicate le modalità attraverso le quali è possibile individuare l'elenco
aggiornato dei responsabili del trattamento con le relative responsabilità;
d) una descrizione delle altre misure di sicurezza adottate
per prevenire i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati,
di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle
finalità della raccolta.
3. Modalità applicative per i trattamenti realizzati
senza l'ausilio di strumenti elettronici (modalità
applicative delle regole di cui ai punti 27, 28 e 29 dell'Allegato B))
I soggetti di cui al paragrafo 1 possono adempiere all'obbligo di adottare
le misure minime di sicurezza di cui all'art. 35 del Codice applicando le misure
contenute nell'Allegato B) relativamente ai trattamenti realizzati senza
l'ausilio di strumenti elettronici (regole da 27 a 29 dello stesso Allegato B)),
con le modalità semplificate di seguito individuate.
3.1. Agli incaricati sono impartite, anche oralmente,
istruzioni finalizzate al controllo e alla custodia, per l'intero ciclo
necessario allo svolgimento delle operazioni di trattamento, degli atti e dei
documenti contenenti dati personali.
3.2. Quando gli atti e i documenti contenenti dati personali
sensibili o giudiziari sono affidati agli incaricati del trattamento per lo
svolgimento dei relativi compiti, i medesimi atti e documenti sono controllati e
custoditi dai medesimi incaricati fino alla restituzione in modo che a essi non
accedano persone prive di autorizzazione, e sono restituiti al termine delle
operazioni affidate.
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