Prescrizioni ai titolari di banche dati costituite sulla base di
elenchi telefonici formati prima del 1° agosto 2005 a seguito della deroga
introdotta dall'art. 44 d.l. n. 207/2008 - 12 marzo 2009
(G.U. n. 66 del 20 marzo 2009)
23.03.09
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco
Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del
dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del cons.
Filippo Patroni Griffi, segretario generale;
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali
(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");
VISTO l'art. 129, comma 2, del Codice che, in attuazione
della disciplina comunitaria e, in particolare, della direttiva 2002/58/Ce,
ha individuato nella "mera ricerca dell'abbonato per comunicazioni
interpersonali" la finalità primaria degli elenchi telefonici realizzati
in qualunque forma;
CONSIDERATO che tale disposizione ribadisce che il
trattamento dei dati inseriti negli elenchi, se realizzato per fini ulteriori
tra cui rientrano quelli pubblicitari, promozionali o commerciali, è lecito
solo se è effettuato con il consenso espresso liberamente e specificamente
dagli interessati, documentato per iscritto e previa informativa;
VISTO il provvedimento del 15 luglio 2004 (in www.garanteprivacy.it,
doc. web n. 1032381)
con il quale l'Autorità ha individuato le modalità di inserimento e di
successivo utilizzo dei dati personali relativi agli abbonati e agli
acquirenti del traffico prepagato negli elenchi telefonici
"alfabetici" del servizio universale, realizzati in qualsiasi forma,
in rapporto alle diverse finalità sopraindicate, anche in rapporto
all'informativa;
VISTO il provvedimento del 14 luglio 2005 (in www.garanteprivacy.it,
doc. web n. 1151640)
con il quale l'Autorità ha individuato procedure semplificate per la
redazione e l'utilizzo degli elenchi organizzati per categorie
merceologiche/professionali (c.d. elenchi "categorici");
RILEVATO che la disciplina in materia di protezione dei
dati personali prevede la possibilità di utilizzare, per attività di
carattere promozionale, pubblicitario o commerciale, alcune categorie di dati
e, in particolare: a) quelli presenti negli elenchi c.d.
"alfabetici" per i quali l'interessato ha manifestato il proprio
consenso (Provv. 15 luglio 2004 cit.); b) quelli presenti negli
elenchi c.d. "categorici" (Provv. 14 luglio 2005 cit.); c)
quelli presenti nelle banche dati costituite utilizzando anche dati estratti
da elenchi telefonici formati precedentemente al 1° agosto 2005, sempre che
il titolare del trattamento sia in grado di dimostrare di aver fornito
effettivamente, prima di tale data, l'informativa agli interessati ai sensi
dell'art. 13 del Codice;
RILEVATO che resta impregiudicato quanto previsto dall'art.
130 del Codice riguardo alle attività promozionali effettuate attraverso
sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore, per le
quali è sempre necessario il consenso espresso dell'interessato;
VISTO l'art. 44, comma 1-bis del decreto legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio
2009, n. 14 (in G.U. n. 28L del 28 febbraio 2009), che ha stabilito
che i dati personali presenti nelle banche dati costituite sulla base di
elenchi telefonici pubblici formati prima del 1° agosto 2005 sono lecitamente
utilizzabili per fini promozionali sino al 31 dicembre 2009, anche in deroga
agli articoli 13 e 23 del Codice, dai soli titolari del trattamento che hanno
provveduto a costituire dette banche dati prima del 1° agosto 2005;
CONSIDERATO che la predetta previsione ha introdotto una
deroga temporanea ai principi generali della vigente disciplina sopra
richiamata che, in quanto tale, cessa alla scadenza del 31 dicembre 2009 e non
istituisce, invece, un regime speciale applicabile anche successivamente a
tale data;
CONSIDERATO che la deroga in questione è subordinata al
contemporaneo verificarsi di due condizioni, ossia che le banche dati siano
state costituite prima del 1° agosto 2005 e che i dati in esse presenti
vengano utilizzati per finalità promozionali esclusivamente dagli stessi
titolari che le hanno a suo tempo costituite;
CONSIDERATO che la stessa deroga ha posto quindi un vincolo
di finalità e un vincolo di carattere temporale nell'utilizzo delle predette
banche dati, rappresentato dallo svolgimento di attività di carattere
promozionale sino al 31 dicembre 2009 e che, quindi, i dati personali presenti
nelle predette banche dati non possono essere utilizzati, in vigenza del
regime derogatorio, per finalità ulteriori e al di fuori dell'ambito
temporale di operatività della deroga;
RITENUTO, pertanto, che rendere una informativa e acquisire
un consenso, nel predetto periodo, finalizzati alla costituzione di una banca
dati da utilizzare per attività promozionali anche in data successiva al 31
dicembre 2009, costituisce una attività ulteriore rispetto ai vincoli di
finalità e di ordine temporale indicati nella norma derogatoria e
transitoria;
CONSIDERATO, inoltre, che l'informativa, ove resa agli
interessati nel corso del predetto periodo, non renderebbe lecita la
costituzione di una banca dati utilizzabile per attività di carattere
promozionale, come avveniva anteriormente al 1° agosto 2005;
CONSIDERATO, poi, in ragione del predetto vincolo di
finalità introdotto per il periodo transitorio, che il consenso, anche
laddove fosse acquisito in vigenza della deroga, non rileverebbe in alcun modo
per lo svolgimento di attività promozionali o per lo svolgimento di altre
attività per le quali è necessario acquisirlo, anche in data successiva al
31 dicembre 2009;
CONSIDERATO, dunque, che una banca dati potrebbe essere
utilizzata per attività promozionali, successivamente al 31 dicembre 2009,
solo se formata nel rispetto della disciplina ordinaria, atteso che la
disciplina derogatoria e transitoria cessa alla predetta data e, come già
rilevato, costituisce una deroga di carattere temporaneo alla disciplina
generale e non istituisce un regime speciale applicabile anche successivamente
alla scadenza indicata;
CONSIDERATO inoltre che, in ragione di quanto detto, i dati
personali presenti nelle banche dati considerate dalla norma derogatoria e
transitoria, non possono essere ceduti, a qualunque titolo, a terzi;
CONSIDERATO che, in relazione all'attuale utilizzo delle
predette banche dati per finalità promozionali, resta comunque impregiudicata
la disciplina generale prevista dal Codice e, in particolare, quella relativa
ai diritti degli interessati; e che, pertanto, le predette banche dati non
possono contenere i dati degli interessati che, nel corso del tempo, abbiano
esercitato il diritto di opposizione ai sensi dell'art. 7 del Codice;
RITENUTA la necessità di prescrivere ai titolari del
trattamento, ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. b) e art. 154,
comma 1, lett. c) del Codice, le misure necessarie per rendere il
trattamento conforme alle disposizioni vigenti, anche in considerazione delle
recenti modifiche normative;
TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 162, comma 2-ter
del Codice, in caso di inosservanza del presente provvedimento prescrittivo,
è applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento
di una somma da trentamila euro a centottantamila euro;
TENUTO CONTO, inoltre, che, ai sensi dell'art. 164-bis,
comma 2, del Codice, in caso di più violazioni di un'unica o di più
disposizioni relative a violazioni amministrative, commesse anche in tempi
diversi in relazione a banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni,
si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
cinquantamila euro a trecentomila euro;
TENUTO CONTO, infine, che ai sensi dell'art. 168 del
Codice, chiunque, in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o
esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti,
dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti
falsi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la
reclusione da sei mesi a tre anni;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal
segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n.
1/2000 del 28 giugno 2000;
RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e
154, comma 1, lett. c) del Codice, prescrive a tutti i titolari del
trattamento che siano in possesso di banche dati costituite sulla base di
elenchi telefonici pubblici formati prima del 1° agosto 2005 e che
intendano utilizzarle per fini promozionali avvalendosi della deroga
introdotta dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le seguenti misure
necessarie per rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti:
a) documentare in modo adeguato l'avvenuta
costituzione della banca dati prima del 1° agosto 2005 e conservare la
relativa documentazione presso la sede legale del titolare;
b) trattare direttamente i dati personali presenti
nelle banche dati oggetto del presente provvedimento, senza possibilità
di cederli, a qualunque titolo, a terzi;
c) specificare, in occasione di ogni contatto con
gli interessati, chi rivesta la qualifica di titolare del trattamento dei
dati, anche nel caso in cui questi operi per conto di terzi e fare
presente agli interessati stessi che hanno il diritto di opporsi ai sensi
dell'art. 7 del Codice;
d) registrare in via immediata l'eventuale
opposizione dell'interessato al trattamento dei suoi dati personali
effettuato dal titolare (art. 7, comma 4, del Codice), con effetto anche
nei confronti dei terzi per conto dei quali questo operi, anche qualora ciò
avvenga telefonicamente, e fornire altresì all'interessato
l'identificativo dell'operatore o dell'operazione compiuta;
e) utilizzare i dati personali presenti nelle
banche dati di cui alla lett. a) esclusivamente per finalità promozionali
e sino al 31 dicembre 2009, non potendo i titolari rendere un'informativa
agli interessati e richiedere agli stessi un consenso per l'uso dei loro
dati per attività di carattere promozionale da effettuare in data
successiva al 31 dicembre 2009;
f) comunicare al Garante, entro quindici giorni
dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, di
essere in possesso di banche dati costituite anteriormente al 1° agosto
2005 che si intendono utilizzare per attività promozionali fino al 31
dicembre 2009, chiarendo se il trattamento dei dati personali venga
effettuato anche per conto di terzi.
Si dispone la trasmissione di copia del presente
provvedimento al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e
decreti, per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.