Chiarimenti sui trattamenti da notificare al
Garante - 23 aprile 2004
ABI
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Via della Frezza, 70 - Roma
Confcommercio
Piazza G.G. Belli, 2- Roma
Confindustria
Viale dell'Astronomia, n. 30 - Roma
Oggetto: chiarimenti sui trattamenti da notificare al Garante
La notificazione al Garante deve essere come noto effettuata solo se il
trattamento dei dati personali è indicato specificamente nel Codice entrato in
vigore lo scorso 1° gennaio (art. 37 d.lg. n. 196/2003).
La notificazione può essere poi esclusa per effetto di un
provvedimento di questa Autorità che è stato già adottato lo scorso 31 marzo
(Provv. n. 1/2004,
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 6 aprile 2004, n. 81 e sul sito web
www.garanteprivacy.it).
Si ritiene ora opportuno evidenziare altri trattamenti che
non devono essere notificati in base ad una corretta interpretazione delle
disposizioni vigenti.
1. Dati genetici e biometrici (art. 37,
comma 1, lett. a)).
Il provvedimento n. 1/2004 ha individuato i presupposti in base ai quali non
devono essere notificati i trattamenti di tali dati effettuati da esercenti
le professioni sanitarie e da avvocati.
Tale esonero, alle condizioni indicate, opera anche nel caso
in cui l'attività sia prestata in forma associata. L'esonero opera inoltre
per l'attività svolta da medici titolari di un trattamento in materia di
igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione.
2. Posizione geografica di persone od oggetti (art. 37,
comma 1, lett. a)).
La norma si riferisce alla localizzazione di persone o oggetti, ed è quindi
riferita alla rilevazione della loro presenza in determinati luoghi, mediante
reti di comunicazione elettronica gestite o accessibili dal titolare del
trattamento.
La localizzazione va notificata quando permette di
individuare in maniera continuativa -anche con eventuali intervalli- l'ubicazione
sul territorio o in determinate aree geografiche, in base ad apparecchiature o
dispositivi elettronici detenuti dal titolare o dalla persona oppure collocati
sugli oggetti.
La localizzazione deve comunque permettere di risalire all'identità
degli interessati, anche indirettamente attraverso appositi codici.
Non devono essere quindi notificati al Garante i trattamenti
di dati personali che consentano solo una rilevazione non continuativa del
passaggio o della presenza di persone o oggetti, effettuata, ad esempio, all'atto
della:
a) registrazione di ingressi o uscite presso luoghi di
lavoro, tramite tessere elettromagnetiche, codici di accesso o altri
dispositivi, a meno che, mediante la rete di comunicazione elettronica, sia
possibile tracciare gli spostamenti di interessati in determinati luoghi o aree
sul territorio. Non devono essere inoltre trattati dati biometrici, perché in
tal caso la notificazione è necessaria;
b) rilevazione di immagini o suoni, anche con impianti
a circuito chiuso, presso immobili o edifici ove si svolgono attività del
titolare del trattamento (locali commerciali, professionali o aziendali, nonché
le relative aree perimetrali, adibite a parcheggi o a carico/scarico merci,
accessi, uscite di emergenza), a meno che, anche mediante interazione con altri
sistemi, il titolare possa rilevare le diverse ubicazioni o spostamenti di una
persona o di un oggetto in determinati luoghi o aree sul territorio;
c) lettura di carte elettroniche per fornire beni,
prestazioni o servizi quali, ad esempio, carte di pagamento, carte di credito o
di fidelizzazione. I dati non devono essere peraltro rilevati con strumenti
elettronici volti ad analizzare abitudini o scelte di consumo, poiché in tal
caso la notificazione è necessaria (art. 37,
comma 1, lett. d)).
3. Dati sulla salute o sulla vita sessuale utilizzati per
prestare servizi sanitari per via telematica (art. 37,
comma 1, lett. b)).
É tenuto alla notificazione chi eroga servizi sanitari per via telematica
relativi ad una banca di dati o alla fornitura di beni.
Non devono essere quindi notificati i trattamenti di dati
sanitari -e/o sulla vita sessuale- effettuati nell'ambito di servizi di
assistenza o consultazione sanitaria per via telefonica, come i servizi
telefonici gestiti in ambito assicurativo e che consentono il consulto di
esercenti professioni sanitarie.
4. Dati sulla vita sessuale o sulla sfera psichica
trattati da organismi no-profit (art. 37,
comma 1, lett. c)).
Non vanno notificati al Garante i trattamenti effettuati da associazioni, enti
od organismi che non hanno carattere politico, sindacale, religioso o
filosofico, come ad esempio cooperative che svolgono attività di ricovero e
assistenza a malati psichici.
Il provvedimento n. 1 del Garante, laddove esclude
(punto 3) la notificazione per i trattamenti di dati idonei a rivelare la sfera
psichica di lavoratori in materia di rapporto di lavoro e di previdenza, si
riferisce anche ai casi in cui si deve adempiere a specifici obblighi stabiliti
in sede di contrattazione collettiva e giuridicamente rilevanti in base alla
normativa in materia.
5. Strumenti elettronici per profilare interessati o
utenti di servizi di comunicazione elettronica (art. 37,
comma 1, lett. d)).
Ai fini dell'obbligo di notificazione, gli strumenti elettronici utilizzati
devono essere configurati e impiegati per definire o valutare il profilo o la
personalità dell'interessato, oppure per analizzare le sue abitudini o scelte
di consumo. I sistemi o programmi informatici devono essere finalizzati a
registrare, elaborare o raffrontare specifiche annotazioni per studiare il
comportamento o le preferenze di singoli interessati od utenti individuati
nominativamente o identificabili anche indirettamente attraverso appositi
codici.
Non devono essere quindi notificati i trattamenti di dati
effettuati al solo fine di:
a) fornire all'interessato beni, prestazioni o servizi,
con l'ausilio di strumenti elettronici finalizzati alla gestione del relativo
rapporto e dei connessi adempimenti contabili o fiscali, all'invio di
eventuali comunicazioni informative commerciali e al controllo della qualità di
servizi offerti senza procedere ad alcuna profilazione degli interessati;
b) verificare l'identità o il profilo di autorizzazione
di utenti o incaricati, nell'ambito di sistemi di autenticazione
informatica o di autorizzazione per l'accesso a dati o sistemi (ad esempio,
per accedere ad una banca di dati personali o a determinati contenuti di un sito
web). Anche in questo caso, se sono trattati dati biometrici la
notificazione è necessaria (art. 37, comma 1, lett. a));
c) registrare gli accessi ad un sito web, se i dati
sono memorizzati esclusivamente per il tempo tecnicamente indispensabile ai fini
di sicurezza del sistema o di elaborazione statistica in forma anonima.
6. Rilevazione del rischio sulla solvibilità economica o
di comportamenti illeciti o fraudolenti (art. 37,
comma 1, lett. f)).
Non devono essere notificati i trattamenti effettuati da soggetti che utilizzano
banche di dati centralizzate o sistemi informativi gestiti autonomamente da
altri soggetti -titolari del relativo trattamento- e che, pur comunicando a
questi ultimi alcuni dati personali, non hanno alcun potere decisionale in
ordine alle finalità e alle modalità del trattamento e agli strumenti
utilizzati in tali ambiti. Ciò anche quando, per mere ragioni tecniche, una
copia della banca di dati gestita dal terzo autonomo titolare del trattamento,
risieda presso il soggetto abilitato unicamente a consultarla in tale forma.
Ad esempio, banche, uffici postali e società emittenti carte
di pagamento non devono notificare i trattamenti di dati effettuati nell'ambito
dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di
pagamento istituito ai sensi del d.lg. n. 507/1999 (c.d. Centrale di allarme
interbancaria-CAI) e gestito dalla Banca di Italia in qualità di titolare del
trattamento (art. 10-bis, comma 2, l. n. 386/1990; art. 1, comma 4, d. m. n.
458/2001).
In riferimento ai casi indicati nel provvedimento n.
1/2004 del Garante, si ritiene utile infine precisare che:
a) non devono essere notificati (punto 6, lett. b))
i trattamenti relativi a clienti o fornitori effettuati da liberi professionisti
od organismi (es.: CAAF) per adempimenti fiscali (ad es., in qualità di
intermediari necessari per presentare le dichiarazione dei redditi) o contabili
(es.: redazione di bilanci), oppure per svolgere investigazioni difensive o
curare la difesa in sede giudiziaria di diritti degli assistiti;
b) i trattamenti relativi alla fornitura di beni, prestazioni
o servizi (ad esempio, concernenti clienti, fornitori o dipendenti) o ad
adempimenti contabili o fiscali, e che non devono essere notificati in base al provvedimento n.
1/2004 (punto 6, lett. b)), riguardano anche dati di cui sia
necessario il trattamento in sede pre-contrattuale;
c) i trattamenti relativi ad obbligazioni, comportamenti
illeciti o fraudolenti che non devono essere notificati in quanto trattati solo
per adempiere ad obblighi normativi in materia di rapporto di lavoro, previdenza
o assistenza (punto 6, lett. c)), comprendono quelli concernenti eventuali
obblighi derivanti dalla contrattazione collettiva, giuridicamente rilevanti in
base alla normativa in materia;
d) sono sottratti all'obbligo di notificazione i soggetti
pubblici che utilizzano la banca di dati elettronica per riscuotere tributi,
applicare sanzioni amministrative o rilasciare licenze, concessioni o
autorizzazioni (punto
6, lett. d) del provv. n. 1/2004). Devono invece notificare i
soggetti privati concessionari di servizi di riscossione di tributi che
esercitano le medesime attività, a meno che essi svolgano formalmente ed
effettivamente le funzioni di "responsabile del trattamento" per conto del
soggetto pubblico conformemente alle disposizioni vigenti su tale designazione (art. 29 del
Codice);
e) non sono sottratti all'obbligo di notificazione i
trattamenti di immagini o suoni che, benché registrati temporaneamente, siano
inseriti in apposite banche di dati elettroniche relative a comportamenti
illeciti o fraudolenti (punto 6, lett. e) del provv. n. 1/2004).
L'Autorità resta a disposizione per ogni ulteriore
chiarimento.