IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente,
del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del
dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario
generale;
Vista la richiesta di parere del Ministero dell'interno;
Vista la normativa internazionale e comunitaria in materia di protezione dei
dati personali e, in particolare, la direttiva n. 95/46/CE del 24 ottobre 1995;
Visto l'articolo 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei
dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (r.d. 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni e integrazioni);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;
PREMESSO:
Il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Garante in ordine ad uno
schema di decreto che individua le modalità di comunicazione all'autorità di
pubblica sicurezza, con mezzi informatici, delle generalità delle persone
alloggiate in strutture ricettive. Il decreto sostituirebbe solo l'art. 3 del
d.m. 11 dicembre 2000 di attuazione dell'articolo 109, comma 3, del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza più volte modificato sul punto (art.
109 r.d. n. 773/1931, mod., da ultimo, dalla l. 29 marzo 2001, n. 135).
OSSERVA PRELIMINARMENTE:
1. Raccolta generalizzata dei dati e principio di proporzionalità.
Prima di esprimere le osservazioni sullo schema di d.m. il Garante
rileva, in riferimento alla normativa primaria, che alla luce del sopravvenuto
Codice in materia di protezione dei dati personali deve essere avviata una
verifica sulla necessità e proporzionalità di una raccolta generalizzata dei
dati relativi a cittadini italiani concernenti tutte le loro presenze in
alberghi e in luoghi equiparati, da conservarsi presso le autorità di pubblica
sicurezza. La verifica deve riguardare anche il luogo in cui queste informazioni
sono conservate (una banca dati centralizzata, oppure archivi distinti presso le
autorità locali di p.s.).
Diversamente da quanto previsto dal testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, più volte modificato sul punto negli ultimi anni (art. 109
t.u.l.p.s.), la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen (art. 45)
obbliga infatti a rilevare dati relativi alle presenze in albergo solo nei
confronti di stranieri, anche europei, e non anche di cittadini italiani.
La medesima Convenzione ritiene poi sufficiente che sia identificato in albergo
solo un componente di un gruppo soggiornante o del nucleo familiare, senza
necessità di identificare anche il coniuge o i minori accompagnati; infine,
prevede che le schede su ciascun alloggiato siano trasmesse alle competenti
autorità di polizia (al posto di una disponibilità temporanea dei dati presso
la struttura alberghiera) solo se ciò è necessario per determinate finalità
di prevenzione o di accertamento di reati.
Il Garante rileva inoltre l'esigenza che, al posto dello schema sottoposto per
il parere, sia adottato un più ampio decreto ministeriale interamente
sostitutivo dei precedenti che si sono stratificati nel tempo. In attuazione del
predetto art. 109 sono infatti intervenuti, negli anni, diversi dd.mm. alcuni
dei quali già abrogati, e in mancanza di un unico provvedimento attuativo
permarrebbero incertezze applicative tra gli operatori interessati. A ciò va
aggiunta la constatazione che il d.m. 11 dicembre 2000 di cui si prevede la
parziale modifica è stato, a suo tempo, adottato in assenza del parere del
Garante ed emerge quindi la necessità che il Ministero lo sostituisca con un
nuovo d.m. non viziato e annullabile per violazione della normativa in materia
di protezione dei dati personali (art. 31, comma 2, l. n. 675/1996; ora, art.
154, comma 4, del Codice in materia di protezione dei dati personali). Si
formulano a tal fine alcune osservazioni anche sulle parti del d.m. del 2000 non
oggetto dello schema odierno.
OSSERVA ALTRESI':
2. Pertinenza dei dati trattati.
Allo schema non sono allegati elementi idonei a ritenere giustificato l'inserimento
nelle schede della residenza e della data di arrivo dell'alloggiato.
La stessa norma primaria (art. 109, comma 3, r.d. n. 773/1931) - richiede
la compilazione di una scheda di dichiarazione delle sole "generalità"
dei clienti, ovvero la comunicazione con mezzi informatici o telematici dei "dati
nominativi" delle predette schede.
Devono essere quindi espunte le indicazioni previste nell'articolo 2 del d. m.
11 dicembre 2000 e riportate nell'allegato tecnico allo schema di decreto (in
particolare: la "Data di arrivo dell'ospite"; il "Comune
di residenza se in Italia"; la "Provincia di residenza se in Italia";
la "Codifica Stato di residenza"; l'"Indirizzo di residenza,
comprensivo di maggiori dettagli sulla località se all'estero") .
Analoga osservazione vale per la redazione cartacea di schede e per il
modello di scheda approvato con decreto 5 luglio 1994, che fa anch'esso
riferimento a dati diversi dalle generalità degli interessati.
3. Consegna delle schede agli uffici di polizia.
Un chiarimento formale e organico è necessario a proposito delle
modalità di consegna delle schede all'autorità di p.s., considerate le
diverse e non omogenee espressioni utilizzate nella disciplina in esame. In
particolare, deve essere chiarito se la consegna debba avvenire per copia (come
prevede la norma primaria), oppure producendo "un elenco delle schede,
anche elaborato per mezzo di sistemi automatizzati (tabulato)" (art. 2, comma
1, d. m. 11 dicembre 2000: v., invece, l'art. 109 nella parte in cui prevede,
in alternativa alla copia della scheda, la comunicazione informatica dei dati
nominativi delle schede).
Inoltre, le schede o i tabulati devono essere consegnati dagli albergatori
direttamente ad uffici o organi di polizia, anziché per il tramite di altri
enti o soggetti come accade per i comuni (senza che, peraltro, si prevedano al
riguardo particolari cautele di riservatezza dei dati). Occorre infatti
assicurare che il trattamento dei dati sia effettuato dai soli soggetti
competenti a perseguire le finalità in questione (art. 2, commi 3, secondo
periodo, e 5, d. m. 11 dicembre 2000; art. 11, comma 1, lett. a) e b) del
Codice).
Il nuovo, complessivo, decreto da adottare deve contenere una norma
espressamente ricognitiva del fatto che la struttura ricettiva, una volta
acquisita idonea documentazione che dimostri di aver assolto l'obbligo di
comunicare i dati all'autorità di p.s. per via cartacea o telematica, deve
non conservare presso di sé e cancellare i dati, salvo che per eventuali fini
fiscali e contabili e nella misura a ciò strettamente necessaria (ad esempio,
le informazioni da inserire nella fattura o ricevuta).
Nel sostituire nel 2001 il predetto art. 109, il legislatore non ha infatti
previsto l'obbligo di conservare le schede presso la struttura ricettiva anche
dopo la consegna delle copie o la comunicazione dei dati alla competente
autorità (art. 109 r. d. n. 773/1931, come modificato dall'art. 8 della
legge 29 marzo 2001, n. 135). Tale obbligo era già cessato a decorrere dal
30 giugno 1996 in base alla precedente formulazione della norma (art. 109 r.
d. n. 773/1931 nella versione modificata dalla l. n. 203/1995 di conversione del
d. -l. n. 97/1995, poi interamente sostituito dal predetto art. 8 l. n. 135/
2001).
4. Comunicazione dei dati con mezzi informatici.
Lo schema prevede, in luogo del collegamento telematico diretto con le
questure (cui fa riferimento il vigente articolo 3 del d.m. 11 dicembre 2000),
un collegamento Internet ad una applicazione in rete (web application),
da utilizzare con un comune browser per la navigazione web.
In particolare, al gestore della struttura ricettiva verrebbe consentito di
inserire direttamente i dati nell'applicazione medesima in modalità
interattiva, oppure di interfacciare il sistema informativo alberghiero con una web
application.
Nel primo caso, l'esercente, nell'accedere all'applicazione in
rete, dovrebbe acquisire la "certificazione digitale". Tale
disposizione sembra far riferimento all'accettazione da parte della postazione
dell'esercente del certificato digitale associato al web server che
eroga il servizio. La disposizione deve essere integrata prevedendo maggiori
garanzie in merito al processo di certificazione dell'identità digitale dell'erogatore
del servizio, in modo da assicurare all'esercente che il destinatario della
comunicazione sia effettivamente il soggetto cui devono essere trasmesse le
informazioni (la questura) anziché, per esempio, un falso sito (fenomeno del web
phishing). Appare, infatti, insufficiente la mera citazione dello standard
ISO X.509 nell'allegato tecnico.
Il riferimento al certificato digitale lascia peraltro supporre che l'applicazione
telematica sia accessibile con connessione cifrata, come appare opportuno per
assicurare che la trasmissione dei dati avvenga in condizioni di sicurezza.
Inoltre, se -come sembra- con l'espressione "segnale di avvenuta
ricezione" si intende far riferimento ad una "ricevuta applicativa"
(ad esempio, un documento PDF firmato digitalmente dalla questura), deve essere
meglio specificato il contenuto di tale ricevuta e il modo in cui essa viene
formata e trasmessa.
In sintonia con quanto già osservato, deve ribadirsi anche in questa parte del
d.m. che i dati presso la struttura ricettiva vanno cancellati una volta
acquisita l'attestazione di aver adempiuto all'obbligo di trasmissione dei
dati all'autorità di p. s. (il predetto "segnale di avvenuta ricezione").
Andrebbe infine modificato il tenore formale dell'art. 3 del d.m. del 2000
nella parte in cui (comma 1), in riferimento al collegamento telematico,
presuppone anche un'"accettazione" della domanda dell'albergatore
(essendo sufficiente verificare che quest'ultimo sia dotato dei requisiti
tecnici di autenticazione ed autorizzazione all'accesso al sistema), nonché
nella parte in cui (allegato tecnico) utilizza espressioni desuete ("capo
famiglia").
5. Conservazione e accesso ai dati da parte degli organi di polizia.
Il complessivo d.m. da emanare costituisce un'utile occasione per
chiarire se le informazioni trasmesse alle questure restino conservate, come
sembra, solo presso le autorità provinciali di pubblica sicurezza, in archivi
informatizzati o cartacei oggetto di agevoli consultazioni in caso di esigenze
investigative diffuse sul territorio.
Non consta infatti l'esistenza di elementi idonei a giustificare l'ulteriore
inserimento di tali dati in una banca dati centralizzata, anche nell'ambito
del Centro elaborazione dati della pubblica sicurezza.
I dati devono essere comunque conservati separatamente da altri dati personali
detenuti per finalità di giustizia o di pubblica sicurezza (art. 53, comma
2, del Codice), e dovrà essere previsto un termine breve di conservazione
in conformità alle norme applicabili (artt. 11, comma 1, lett. e), 53 e 57,
comma 1, lett. d) del Codice).
Infine, è necessario individuare in maniera selettiva i soggetti che
possono accedere alle informazioni (con riferimento alle sole unità di
personale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza appartenenti alle forze
di polizia, espressamente autorizzate con apposito provvedimento) e prevedere
che tali unità possano accedere ai dati per esclusive finalità di prevenzione,
accertamento e repressione dei reati o di tutela dell'ordine o della sicurezza
pubblica, e limitatamente a quelli necessari rispetto a specifiche attività in
corso.
TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE:
esprime il parere richiesto nei termini di cui in motivazione.
Roma, 1 giugno 2005
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