IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà,
presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano
Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli,
segretario generale;
VISTO l'art. 37, commi 1 e 2, del d.lg. 30 giugno 2003, n.
196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;
RILEVATO che tale Codice indica i trattamenti di dati da
notificare al Garante e demanda a questa Autorità il compito di
individuare, tra essi, quelli sottratti all'obbligo di notificazione purché
non suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà
dell'interessato in ragione delle modalità di trattamento o della
natura dei dati (art. 37, comma 1);
RILEVATO che il medesimo Codice demanda altresì al
Garante il compito di individuare ulteriori trattamenti in aggiunta a quelli
elencati nella predetta disposizione;
VISTA la documentazione in atti;
RILEVATO in sede di prima applicazione del Codice che taluni
trattamenti sono effettuati con modalità che permettono, allo stato, di
sottrarli all'obbligo di notificazione, ferma restando l'osservanza degli
ulteriori principi ed obblighi previsti dal Codice in materia di protezione dei
dati personali;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai
sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il Prof. Stefano Rodotà;
DELIBERA
A) di sottrarre all'obbligo di notificazione al Garante,
tra i casi previsti dall'art. 37, comma 1, del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196:
1) con riferimento ai casi di cui al comma 1, lett. a) di
tale disposizione:
a) i trattamenti non sistematici di dati genetici o
biometrici effettuati da esercenti le professioni sanitarie, anche unitamente ad
altri esercenti titolari dei medesimi trattamenti, rispetto a dati non
organizzati in una banca di dati accessibile a terzi per via telematica. Ciò
limitatamente ai dati e alle operazioni, compresa la comunicazione,
indispensabili per perseguire finalità di tutela della salute o
dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo;
b) i trattamenti di dati genetici o biometrici
effettuati nell'esercizio della professione di avvocato, in relazione alle
operazioni e ai dati necessari per svolgere le investigazioni difensive di cui
alla legge n. 397/2000, o comunque per far valere o difendere un diritto anche
da parte di un terzo in sede giudiziaria. Ciò sempre che il diritto sia
di rango almeno pari a quello dell'interessato e i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario
al loro perseguimento;
c) i trattamenti di dati che indicano la posizione
geografica di mezzi di trasporto aereo, navale e terrestre, effettuati
esclusivamente a fini di sicurezza del trasporto;
2) con riferimento ai casi di cui al comma 1, lett. b) della
medesima disposizione, i trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale effettuati da esercenti le professioni sanitarie,
anche unitamente ad altri esercenti titolari dei medesimi trattamenti:
a) a fini di procreazione assistita, di trapianto di
organi e tessuti, indagine epidemiologica, rilevazione di malattie mentali,
infettive, diffusive o di sieropositività. Ciò sempre che i
trattamenti siano effettuati non sistematicamente, rispetto a dati non
organizzati in una banca di dati accessibile a terzi per via telematica e
limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per la tutela della
salute o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo;
b) ad esclusivi fini di monitoraggio della spesa
sanitaria o di adempimento di obblighi normativi in materia di igiene e
sicurezza del lavoro e della popolazione;
3) con riferimento ai casi di cui al comma 1, lett. c), i trattamenti di dati
idonei a rivelare la sfera psichica di lavoratori:
a) effettuati da associazioni, enti od organismi a
carattere sindacale per adempiere esclusivamente a specifici obblighi o compiti
previsti dalla normativa in materia di rapporto di lavoro o di previdenza, anche
in tema di diritto al lavoro dei disabili;
b) effettuati da associazioni, enti od organismi senza
scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico o
religioso riguardo a dati di propri dipendenti o collaboratori, per adempiere
esclusivamente a specifici obblighi previsti dalla normativa in materia di
rapporto di lavoro o di previdenza;
4) con riferimento ai casi di cui al comma 1, lett. d), i
trattamenti di dati personali:
a) che non siano fondati unicamente su un trattamento
automatizzato volto a definire profili professionali, effettuati per esclusive
finalità di occupazione o di gestione del rapporto di lavoro, fuori dei
casi di cui alla lettera e) del medesimo art. 37, comma 1;
b) che non siano fondati unicamente su un trattamento
automatizzato volto a definire il profilo di un investitore, effettuati
esclusivamente per adempiere a specifici obblighi previsti dalla normativa in
materia di intermediazione finanziaria;
c) relativi all'utilizzo di marcatori elettronici o di
dispositivi analoghi installati, oppure memorizzati temporaneamente, e non
persistenti, presso l'apparecchiatura terminale di un utente, consistenti
nella sola trasmissione di identificativi di sessione in conformità alla
disciplina applicabile, all'esclusivo fine di agevolare l'accesso ai
contenuti di un sito Internet;
5) con riferimento ai casi di cui al comma 1, lett. e), i
trattamenti di dati sensibili effettuati:
a) al solo fine di selezione di personale per conto
esclusivamente di soggetti appartenenti al medesimo gruppo bancario o
societario;
b) da soggetti pubblici per adempiere esclusivamente a
specifici obblighi o compiti previsti dalla normativa in materia di occupazione
e mercato del lavoro;
c) da associazioni o organizzazioni di categoria al solo
fine di svolgere ricerche campionarie relativamente a dati riguardanti
l'adesione alla medesima associazione o organizzazione;
6) con riferimento ai casi di cui al comma 1, lett. f), i
trattamenti di dati personali:
a) effettuati da soggetti pubblici per la tenuta di
pubblici registri o elenchi conoscibili da chiunque;
b) registrati in banche di dati utilizzate in rapporti
con l'interessato di fornitura di beni, prestazioni o servizi, o per
adempimenti contabili o fiscali, anche in caso di inadempimenti contrattuali,
azioni di recupero del credito e contenzioso con l'interessato;
c) registrati in banche di dati utilizzate da soggetti
pubblici o privati per adempiere esclusivamente ad obblighi normativi in materia
di rapporto di lavoro, previdenza o assistenza;
d) registrati in banche di dati utilizzate da soggetti
pubblici al solo fine della tenuta ed esecuzione di atti, provvedimenti e
documenti, in tema di riscossione di tributi, applicazione di sanzioni
amministrative, o rilascio di licenze, concessioni o autorizzazioni;
e) relativi a immagini o suoni conservati
temporaneamente per esclusive finalità di sicurezza o di tutela delle
persone o del patrimonio;
f) trattati, in base alla legge, dai soggetti
autorizzati in relazione alle operazioni e ai dati necessari all'esclusivo
fine di prestare l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi
a essa connessi o strumentali ("confidi");
B) di inviare copia della presente deliberazione all'Ufficio pubblicazione
leggi e decreti del Ministero della giustizia ai fini della sua pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 marzo 2004
IL PRESIDENTE
Rodotà
IL RELATORE
Rodotà
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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