Privacy su internet.
Gli indirizzi e-mail non sono pubblici
Dalla Newsletter N. 158 - 20.02.03
Gli indirizzi di posta elettronica non sono liberamente utilizzabili da
chiunque per il solo fatto di trovarsi in rete. La vasta conoscibilità degli
indirizzi e-mail che Internet consente, non rende lecito l'uso di questi dati
personali per scopi diversi da quelli per i quali sono presenti on line. Gli
indirizzi e-mail non sono, insomma, "pubblici" come possono essere
quelli presenti sugli elenchi telefonici.
Il principio è stato ribadito dall'Autorità Garante (composta da Stefano
Rodotà. Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi e Mauro Paissan) che ha affrontato
in questi ultimi mesi diversi casi di utenti che avevano segnalato la pratica
ormai diffusa di inviare e-mail commerciali ad indirizzi di posta elettronica
raccolti in rete. Alle proteste degli utenti, le società che avevano inviato le
e-mail rispondevano che non vi era stata alcuna violazione della privacy perché
gli indirizzi erano stati reperiti su Internet (spesso attraverso appositi
software) e che pertanto erano "pubblici".
Niente di più sbagliato, afferma l'Autorità. Gli indirizzi di posta
elettronica non provengono, infatti, da pubblici registri, elenchi, atti o
documenti formati o tenuti da uno o più soggetti pubblici e non sono sottoposti
ad un regime giuridico di piena conoscibilità da parte di chiunque. La
circostanza che l'indirizzo e-mail sia conoscibile di fatto, anche
momentaneamente, da una pluralità di soggetti non lo rende, infatti,
liberamente utilizzabile e non autorizza comunque l'invio di informazioni, di
qualunque genere, anche se non specificamente a carattere commerciale o
promozionale, senza un preventivo consenso.
L'Autorità sottolinea che l'eventuale disponibilità in Internet di
indirizzi di posta elettronica, anche se resi conoscibili dagli interessati per
certi scopi (ad esempio su un sito istituzionale o anche aziendale) attraverso
siti web o newsgroup, va "rapportata alle finalità per cui essi sono
pubblicati sulla rete".
A maggior ragione questo principio vale in caso di uso indebito di software che
rastrellano automaticamente migliaia di indirizzi in rete o li creano "a
tavolino" a prescindere da un accertamento sulla loro effettiva esistenza.
Per poter inviare e-mail senza violare la privacy degli utenti web è
obbligatorio, dunque, ottenere prima il loro consenso.
Uno degli ultimi casi di cui si è occupato il collegio del Garante ha
riguardato un docente che si era visto recapitare una e-mail pubblicitaria al
proprio indirizzo di posta elettronica, presente per finalità di istituto, sul
sito dell'università presso la quale insegna. |