La direttiva UE sulla privacy si applica anche ai software
spia
Dalla Newsletter n. 132 - 02.07.02
La direttiva europea sulla privacy si applica non solo alle informazioni
raccolte attraverso cookies, ma anche attraverso i cosiddetti spywares, cioè
quei software in grado di raccogliere informazioni su chi naviga in Internet a
sua insaputa. Tali informazioni possono essere raccolte in occasione del
dowloading di complessi software, anche musicali.
Il Gruppo che riunisce le autorità europee di protezione dati ha
approvato lo scorso 30 maggio un documento di lavoro nel quale fa il punto
sull'applicazione della direttiva europea sulla protezione dei dati (n.
95/46/CE) ai trattamenti effettuati da siti Web che siano situati in un Paese
non appartenente all'UE (il documento è disponibile, in lingua inglese, al
seguente indirizzo: http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/dataprot/wpdocs/wp56_en.pdf
- su InterLex qui,
ndr).
Dopo avere sottolineato che la direttiva si applica a questi trattamenti
purché il titolare del sito Web faccia ricorso ad uno strumento situato in un
Paese membro, i Garanti hanno indicato alcuni esempi specifici dell'applicazione
di questo principio (cookies, Javascript, spyware) e hanno ribadito l'intenzione
di approfondire ed ampliare la riflessione su questi temi anche per la loro
complessità tecnica.
Il documento nasce dall'esigenza di esaminare l'applicazione del principio
- fissato nell'art. 4, primo comma, lettera c) della direttiva - secondo
cui "Ciascuno Stato membro applica le disposizioni nazionali adottate per
l'attuazione della presente direttiva al trattamento di dati personali (.)
il cui responsabile [titolare, secondo la definizione italiana, ndr], non
stabilito nel territorio della Comunità, ricorre, ai fini del trattamento di
dati personali, a strumenti, automatizzati o non automatizzati, situati nel
territorio di detto Stato membro, a meno che questi non siano utilizzati ai
soli fini di transito nel territorio della Comunità europea."
La necessità di stabilire se il diritto interno di uno Stato si applichi a
situazioni in cui sono coinvolti più Paesi stranieri nasce dall'esigenza di
garantire la tutela dei cittadini di uno Stato (o dell'Unione) nei loro
rapporti con soggetti non appartenenti a quello Stato (o all'Unione). Per
quanto riguarda la tutela dei dati personali, il Parlamento ed il Consiglio
europei hanno raggiunto questo obiettivo facendo riferimento (come previsto
appunto dall'art. 4 della direttiva) al legame fisico fra attività e
ordinamento giuridico - in pratica, il legislatore UE ha scelto la
localizzazione geografica degli strumenti utilizzati per il trattamento.
Dunque, il principio fondamentale è che la direttiva dell'UE sulla
protezione dei dati personali si applica ai trattamenti di dati personali
effettuati per scopi specifici da titolari extra-UE che utilizzino strumenti
situati nel territorio di uno Stato membro.
Questo principio prescinde dalla cittadinanza della persona i cui dati sono
oggetto di trattamento: quello che conta è il luogo geografico in cui sono
situati gli strumenti che il titolare utilizza per trattare i dati personali
dell'individuo considerato.
I Garanti hanno poi fornito alcuni esempi concreti dell'applicazione di
questi principi: in particolare, sull'impiego dei cookies da parte di un
sito Web e di applicazioni tipo JavaScript o altre similari.
I cookies sono file di testo che vengono memorizzati nel disco rigido del PC
di un utente quando questi visita un sito Web che decida di farne uso. Il
cookie permette al sito Web di identificare il PC dell'utente, attraverso le
informazioni in esso memorizzate, ogniqualvolta si ha un nuovo contatto fra il
PC e quel sito Web. Le informazioni possono essere di vario genere: le pagine
visitate, gli annunci pubblicitari consultati, il numero identificativo dell'utente
(GUI, Global Unique Identifier), ecc. In questo caso, il titolare del sito
Web, situato in un Paese terzo, decide di utilizzare il PC dell'utente (lo
strumento) situato nel territorio di un paese UE attraverso i cookies, che
realizzano un trattamento di dati personali che sfugge al controllo dell'interessato
nell'UE. Il titolare dunque dispone degli strumenti informatici dell'utente;
pertanto, a questi trattamenti si applica la legge nazionale dello Stato
Membro in cui è situato il PC dell'utente. Come già sottolineato in un
documento elaborato dalla Internet Task Force nel 1999 (http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/dataprot/wpdocs/wp17it.pdf),
ciò significa che l'utente deve essere informato dal titolare del sito Web
sul fatto che verranno utilizzati cookies, sulle informazioni che verranno
memorizzate nei cookies e sulle finalità di tale memorizzazione; l'utente
deve poter scegliere se accettare o rifiutare i cookies nel loro complesso, e
stabilire quali informazioni debbano essere inserite nel cookie in rapporto,
ad esempio, al periodo di validità del cookie stesso (esistono infatti anche
i cosiddetti "cookie di sessione", la cui durata ha termine con l'uscita
dell'utente dalla connessione in rete).
Per quanto riguarda JavaScript, si tratta di una serie di istruzioni che
vengono inviate da un sito Web al computer dell'utente per consentire l'esecuzione
di determinate operazioni su tale computer. Se il titolare decide di fare uso
di queste applicazioni per raccogliere dati personali memorizzati nel computer
dell'utente, si può affermare che egli ricorra a strumenti automatizzati
secondo la definizione della direttiva, e dovrà dunque adeguarsi alla
normativa nazionale in materia.
Lo stesso vale per i banner, ossia gli annunci pubblicitari che compaiono
sulla pagina Web dopo che ci si è collegati ad un sito. In questo caso il
meccanismo di funzionamento è tale per cui il PC dell'utente, una volta
collegatosi al sito di interesse, viene "costretto" a connettersi
anche ad un altro server - quello della società pubblicitaria dalla quale
viene inviato il banner. Inoltre, per personalizzare l'invio dei messaggi
pubblicitari, alcune società pubblicitarie profilano gli utenti attraverso
cookies che sono inviati al PC dell'utente utilizzando il legame
ipertestuale invisibile fra il sito Web visitato e la società pubblicitaria.
In tutti questi casi è indubbio che il titolare situato in un Paese terzo
utilizzi il PC dell'utente senza che questi possa controllarne le modalità,
e che pertanto si ricada nell'ambito di applicazione della legge nazionale
(ai sensi della direttiva).
Lo stesso concetto vale per il cosiddetto "spyware", ossia i
programmi installati in modo occulto sul PC dell'utente - ad esempio, al
momento in cui questi scarica un programma di maggiori dimensioni, anche di
tipo musicale - per raccogliere dati personali come, per esempio, i file
musicali ascoltati più di frequente. Sono applicazioni definite
"applicazioni ET" perché "una volta entrate nel PC dell'utente
e apprese le informazioni necessarie, fanno quello che faceva l'extraterrestre
di Spielberg: telefonano a casa."
I Garanti - consapevoli dell'esistenza di numerose altre situazioni legate
ad Internet nelle quali l'interpretazione della norma comunitaria si presta
a considerevoli difficoltà - si sono dunque riproposti di continuare a
riflettere su questi temi per individuare casi specifici nei quali un
intervento chiarificatore sia particolarmente necessario.
Queste, in sintesi, le raccomandazioni che i Garanti rivolgono ai titolari
extra-UE per i quali valgono i principi della direttiva rispetto al
trattamento di dati personali via Internet:
- indicare chiaramente le finalità del trattamento ed informare gli
interessati almeno sull'identità del titolare (ed eventualmente del suo
rappresentante), sui possibili destinatari delle informazioni e sui diritti
riconosciuti agli interessati.
- accertarsi che i dati personali siano adeguati, pertinenti e non eccedenti
rispetto alle finalità della loro raccolta
- accertarsi della legittimità della raccolta (consenso dell'interessato,
fondamento contrattuale, rispetto di un requisito di legge, ecc.) e garantire
all'interessato il diritto di accesso e rettifica/cancellazione dei propri
dati personali
- garantire l'esistenza di adeguate misure di sicurezza
- prevedere particolari cautele per la raccolta di dati sensibili
I Garanti europei hanno sottolineato, infine, che l'attuazione pratica di
questi principi necessita di soluzioni tecnologiche che garantiscano a monte
il rispetto dei requisiti concernenti la tutela dei dati personali (essendo
tali requisiti già incorporati in un software apposito); un'altra
possibilità potrebbe consistere nella messa a punto di procedure per
autorizzare singoli prodotti, ossia nella creazione di un sistema europeo di
"bollini di qualità" per i siti Web, aperto anche ai siti Web
extra-UE. |