Garante
per la protezione
dei dati personali
Tessera elettorale e
diritti dei cittadini
dalla Newsletter n. 19
- 16-28 novembre 1999
Il collegio del Garante
per la protezione dei dati personali ha inviato al
Ministero dell'interno il proprio parere sullo schema di
regolamento riguardante la tessera elettorale,
sottolineando la necessità di modifiche volte a
salvaguardare pienamente la libertà elettorale dei
cittadini.
Con tale atto, previsto dalla legge n.120 del 1999, viene
istituita una tessera elettorale di tipo cartaceo,
destinata a svolgere, per una serie di consultazioni, la
stessa funzione del certificato elettorale e a
certificare l'avvenuta partecipazione al voto.
L'Autorità è consapevole che il provvedimento è volto
a contenere la spesa sostenuta per la stampa e la
distribuzione dei certificati elettorali e a prevenire il
rischio di comportamenti non corretti da parte di alcune
categorie di elettori che potrebbero cercare di votare in
più di una sezione durante una stessa consultazione.
Tuttavia, esprime la preoccupazione che il modello
ipotizzato di tessera cartacea (sebbene previsto per una
fase transitoria in attesa dell'utilizzo di supporti
informatici) possa portare ad una eccessiva
conoscibilità di dati sul comportamento elettorale dei
cittadini, con un effetto che non sarebbe conforme alla
legge sulla privacy e al rispetto di fondamentali diritti
costituzionali.
Il collegio del Garante ritiene, dunque, opportuno che si
predispongano nuove modalità per la tessera cartacea che
riescano a tutelare meglio la riservatezza, o che si
proceda subito alla adozione della tessera elettronica. A
prescindere dall'eventuale utilizzazione della carta
d'identità elettronica anche a fini elettorali,
l'introduzione della tessera elettorale su supporto
informatico permetterebbe, infatti, di adottare misure
tecniche che consentano l'accesso alla certificazione
dell'avvenuta partecipazione al voto solo alle sezioni
elettorali (e, eventualmente, all'ufficio elettorale
comunale) e in relazione a singole consultazioni,
escludendo ogni conoscenza dei passati comportamenti
elettorali.
L'Autorità ha ricordato, innanzitutto, che l'avvenuta
partecipazione al voto o il mancato esercizio del diritto
di voto è oggi desumibile solo da alcuni atti
eventualmente accessibili (liste elettorali, elenchi
predisposti dall'ufficio elettorale), ma soggetti ad una
limitata pubblicità presso alcuni uffici e, cosa più
importante, in relazione a singole consultazioni
elettorali.
Viceversa, il modello cartaceo di tessera elettorale
renderebbe noto, a chiunque esamini il documento, una
sequenza di dati relativi a tutte le consultazioni
elettorali precedenti. Informazioni che, per effetto di
smarrimenti, visione della tessera da parte di altri
soggetti o di componenti dei seggi elettorali, richieste
improprie di terzi, esporrebbero il cittadino al rischio
che la scelta di partecipare o meno alla consultazione
elettorale sia agevolmente conoscibile anche fuori della
sezione elettorale o dell'ufficio elettorale comunale.
Questo aspetto suscita ampie riserve, soprattutto tenendo
conto che alcune consultazioni elettorali, sia generali,
sia locali, possono assumere un particolare significato
per l'oggetto (si pensi a determinati referendum o
votazioni di ballottaggio) o per il contesto in cui
cadono (alcune forze politiche possono esprimere
specifici orientamenti agli elettori di tipo
partecipativo o astensionistico), tanto che il mero dato
dell'avvenuta partecipazione alle operazioni di voto può
risultare molto indicativo.
L'Autorità ha ricordato, a tale proposito, che il dovere
civico dell'elettore connesso all'espressione del voto è
accompagnato dalla previsione costituzionale della
segretezza del voto, tutela che non può essere ridotta
alla sola conoscenza del contenuto della scheda
elettorale, ma anche ad alcuni dati che evidenziano il
complessivo orientamento dell'elettore.
Il fatto che non siano state previste
"sanzioni" per la mancata espressione del voto,
fa ritenere egualmente necessaria una tutela dei
comportamenti degli elettori, in modo tale da evitare che
possibili censure di ordine morale o sociale rispetto
alle scelte dei singoli.
Per quanto riguarda i dati relativi al titolare della
tessera elettorale devono essere meglio individuati
quelli pertinenti agli scopi prefissati. Desta
perplessità, ad esempio, la previsione del codice
fiscale e la non precisa individuazione dei soggetti ai
quali è demandata la scelta del suo inserimento nella
tessera, nonché dei relativi criteri.
Come già indicato in occasione del parere espresso sullo
schema di regolamento riguardante la carta d'identità
elettronica, il Garante ha ribadito l'esigenza che il
trattamento dei dati connessi a numeri di identificazione
personale, compreso il codice fiscale, sia accompagnato
da precise garanzie sulle condizioni del loro utilizzo
(garanzie che sono demandate a norme di carattere
primario, da emanare allo scopo di completare il
recepimento della direttiva comunitaria sulla
riservatezza dei dati).
Inoltre, l'Autorità ha segnalato la necessità di
introdurre disposizioni su vari aspetti della protezione
dei dati personali, in particolare riguardo agli obblighi
cui è tenuto il personale che tratta i dati, alle misure
di sicurezza da predisporre per la custodia degli stessi,
specialmente di quelli sensibili, e all'adozione di
opportune cautele, ad esempio il plico chiuso, per
garantire la riservatezza dell'elettore al momento della
consegna della tessera ad una persona diversa
dall'interessato.
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