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  Tutela dei dati personali - Comunicazioni del Garante

Garante per la protezione
dei dati personali

Tessera elettorale e diritti dei cittadini
dalla Newsletter n. 19 - 16-28 novembre 1999

Il collegio del Garante per la protezione dei dati personali ha inviato al Ministero dell'interno il proprio parere sullo schema di regolamento riguardante la tessera elettorale, sottolineando la necessità di modifiche volte a salvaguardare pienamente la libertà elettorale dei cittadini.
Con tale atto, previsto dalla legge n.120 del 1999, viene istituita una tessera elettorale di tipo cartaceo, destinata a svolgere, per una serie di consultazioni, la stessa funzione del certificato elettorale e a certificare l'avvenuta partecipazione al voto.
L'Autorità è consapevole che il provvedimento è volto a contenere la spesa sostenuta per la stampa e la distribuzione dei certificati elettorali e a prevenire il rischio di comportamenti non corretti da parte di alcune categorie di elettori che potrebbero cercare di votare in più di una sezione durante una stessa consultazione.
Tuttavia, esprime la preoccupazione che il modello ipotizzato di tessera cartacea (sebbene previsto per una fase transitoria in attesa dell'utilizzo di supporti informatici) possa portare ad una eccessiva conoscibilità di dati sul comportamento elettorale dei cittadini, con un effetto che non sarebbe conforme alla legge sulla privacy e al rispetto di fondamentali diritti costituzionali.
Il collegio del Garante ritiene, dunque, opportuno che si predispongano nuove modalità per la tessera cartacea che riescano a tutelare meglio la riservatezza, o che si proceda subito alla adozione della tessera elettronica. A prescindere dall'eventuale utilizzazione della carta d'identità elettronica anche a fini elettorali, l'introduzione della tessera elettorale su supporto informatico permetterebbe, infatti, di adottare misure tecniche che consentano l'accesso alla certificazione dell'avvenuta partecipazione al voto solo alle sezioni elettorali (e, eventualmente, all'ufficio elettorale comunale) e in relazione a singole consultazioni, escludendo ogni conoscenza dei passati comportamenti elettorali.
L'Autorità ha ricordato, innanzitutto, che l'avvenuta partecipazione al voto o il mancato esercizio del diritto di voto è oggi desumibile solo da alcuni atti eventualmente accessibili (liste elettorali, elenchi predisposti dall'ufficio elettorale), ma soggetti ad una limitata pubblicità presso alcuni uffici e, cosa più importante, in relazione a singole consultazioni elettorali.
Viceversa, il modello cartaceo di tessera elettorale renderebbe noto, a chiunque esamini il documento, una sequenza di dati relativi a tutte le consultazioni elettorali precedenti. Informazioni che, per effetto di smarrimenti, visione della tessera da parte di altri soggetti o di componenti dei seggi elettorali, richieste improprie di terzi, esporrebbero il cittadino al rischio che la scelta di partecipare o meno alla consultazione elettorale sia agevolmente conoscibile anche fuori della sezione elettorale o dell'ufficio elettorale comunale.
Questo aspetto suscita ampie riserve, soprattutto tenendo conto che alcune consultazioni elettorali, sia generali, sia locali, possono assumere un particolare significato per l'oggetto (si pensi a determinati referendum o votazioni di ballottaggio) o per il contesto in cui cadono (alcune forze politiche possono esprimere specifici orientamenti agli elettori di tipo partecipativo o astensionistico), tanto che il mero dato dell'avvenuta partecipazione alle operazioni di voto può risultare molto indicativo.
L'Autorità ha ricordato, a tale proposito, che il dovere civico dell'elettore connesso all'espressione del voto è accompagnato dalla previsione costituzionale della segretezza del voto, tutela che non può essere ridotta alla sola conoscenza del contenuto della scheda elettorale, ma anche ad alcuni dati che evidenziano il complessivo orientamento dell'elettore.
Il fatto che non siano state previste "sanzioni" per la mancata espressione del voto, fa ritenere egualmente necessaria una tutela dei comportamenti degli elettori, in modo tale da evitare che possibili censure di ordine morale o sociale rispetto alle scelte dei singoli.
Per quanto riguarda i dati relativi al titolare della tessera elettorale devono essere meglio individuati quelli pertinenti agli scopi prefissati. Desta perplessità, ad esempio, la previsione del codice fiscale e la non precisa individuazione dei soggetti ai quali è demandata la scelta del suo inserimento nella tessera, nonché dei relativi criteri.
Come già indicato in occasione del parere espresso sullo schema di regolamento riguardante la carta d'identità elettronica, il Garante ha ribadito l'esigenza che il trattamento dei dati connessi a numeri di identificazione personale, compreso il codice fiscale, sia accompagnato da precise garanzie sulle condizioni del loro utilizzo (garanzie che sono demandate a norme di carattere primario, da emanare allo scopo di completare il recepimento della direttiva comunitaria sulla riservatezza dei dati).
Inoltre, l'Autorità ha segnalato la necessità di introdurre disposizioni su vari aspetti della protezione dei dati personali, in particolare riguardo agli obblighi cui è tenuto il personale che tratta i dati, alle misure di sicurezza da predisporre per la custodia degli stessi, specialmente di quelli sensibili, e all'adozione di opportune cautele, ad esempio il plico chiuso, per garantire la riservatezza dell'elettore al momento della consegna della tessera ad una persona diversa dall'interessato.