Brevissime
considerazioni su pubblicità delle leggi,
reti telematiche e Internet
di Francesco Brugaletta - 16.12.96
L'art. 73 della costituzione italiana così
recita: "le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano
in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che
le leggi stesse stabiliscano un termine diverso".
Orbene "nulla questio" in relazione alla necessità avvertita dal
legislatore costituzionale di stabilire un termine di "vacatio" ed un
"dies a quo" di decorrenza dello stesso.
Non è in questione nemmeno l'individuazione da parte del legislatore ordinario
della Gazzetta Ufficiale come strumento per realizzare la pubblicità
indispensabile al fine di cui sopra.
Mi vorrei soffermare, invece, sulla opportunità
di ricostruire la "ratio" della prescrizione costituzionale alla luce
delle nuove esigenze della società ed in relazione alle nuove acquisizioni
tecnologiche.
Sotto questo punto di vista mi pare utile ricordare che compito indefettibile
del legislatore è quello di fare in modo che il comando imperativo contenuto
nella legge abbia il massimo di divulgazione fra i cittadini in modo da
amplificare la possibilità di una effettiva e consapevole attuazione della
stessa.
A maggior ragione ciò deve avvenire nel sistema attuale nel quale l'ordinamento
giuridico si presenta sempre più complesso e difficile da interpretare (da
ultimo sul tema cfr : V. Caianiello, " La legalità" in Il Consiglio
di Stato, n. 4, aprile 1996, II, pag. 771, senza scordare l'importante
contributo della Corte Costituzionale con la sentenza n. 364 del 1988
sull'ignoranza della legge penale).
Va ricordato a tal proposito che in Italia sono in vigore circa 200.000 leggi,
un numero spropositato se si pensa alle leggi in vigore in altri paesi europei
(meno di diecimila in Francia e in Germania).
Sussiste poi una notevole mole di produzione normativa a livello europeo nonchè
a livello regolamentare ministeriale e locale.
Per raggiungere l'obiettivo della maggiore
diffusione possibile delle norme (primarie e secondarie) non par dubbio che
debbano essere utilizzati tutti gli strumenti messi a disposizione dalle
innovazioni e dalle scoperte tecnologiche.
Una certa consapevolezza di tale necessità la ebbe anche il legislatore
italiano quando con la legge 11 dicembre 1984 n. 839 all'art. 11 così dispose:
"L'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato assicura la più ampia e rapida
diffusione della gazzetta ufficiale nell'intero territorio italiano, avvalendosi
anche dei mezzi di distribuzione dei giornali.
La Gazzetta Ufficiale è posta in vendita in ogni capoluogo di provincia non
oltre il giorno successivo a quello in cui essa è pubblicata.
La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle leggi e degli atti di maggiore
importanza è comunicata attraverso i notiziari radiotelevisivi."
È evidente che il legislatore colse nel 1984 il fenomeno della capillare
diffusione delle edicole dei giornali e dei notiziari radiotelevisivi e ritenne
di utilizzarlo proprio per la finalità in discorso.
Da allora ad oggi, tuttavia, ben altra strada è
stata fatta e ben altri fenomeni si sono affermati.
In particolare le reti telematiche - Internet in primo luogo - sono attualmente
in condizione di diffondere in tempo reale e con poca spesa una massa enorme di
informazioni con possibilità di ricerca semplice, gratuita e immediata da parte
degli utenti (ne parlo approfonditamente nel mio "La diffusione di
telematica, bbs e reti : quali conseguenze per il diritto dell'informatica e per
l'informatica giuridica" in I Tribunali Amministrativi regionali, n. 12,
dicembre 1994, II, pag. 378).
Un esempio di utilizzo delle reti telematiche ci viene dall'esperienza degli
U.S.A. dove le Autorità pubbliche mettono a disposizione dei cittadini leggi,
sentenze e atti governativi servendosi proprio della rete Internet.
In questa direzione, anche in Italia, parrebbe
già da subito possibile, auspicabile e financo doverosa, la diffusione del
contenuto della Gazzetta Ufficiale attraverso una via telematica accessibile
gratuitamente a tutti, in modo da consentire a tutti i cittadini italiani di
avere le stesse "chances" dei colleghi statunitensi (e per affermare
quello che può esser definito come "diritto alla informazione o conoscenza
o consapevolezza delle leggi").
Ma anche ove, per raggiungere tale fine, si ritenesse necessario un intervento
esplicito del legislatore, basterebbe alla bisogna un semplice aggiornamento
della predetta legge 11 dicembre 1984 n. 839 con l'aggiunta al primo comma
dell'art. 11 della seguente frase : "e delle reti telematiche di dominio
pubblico" tra l'ultima parola "giornali" e il punto finale.
Il nuovo testo diverrebbe, a questo punto, il seguente :
"L'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato assicura la più ampia e rapida
diffusione della gazzetta ufficiale nell'intero territorio italiano, avvalendosi
anche dei mezzi di distribuzione dei giornali e delle reti telematiche di
dominio pubblico".
Sarebbe solo un piccolo passo, nulla di fronte alle novità più recenti che ci
vengono dall'estero (es. il progetto GILS del governo americano, la "self
service court" di Phoenix in Arizona o " the oral argument page"
della Supreme Court degli USA), ma pur sempre una cosa importante per orientare
un utilizzo delle attuali reti di dominio pubblico in direzione della crescita
della consapevolezza sociale e collettiva (nonché della trasparenza dei
pubblici poteri) .
Certamente quelle esposte sono considerazioni
incomplete, che valgono, però, a porre un problema e che non dimenticano che
l'art. 73 della Costituzione, essendo collocato nella seconda parte della Carta,
nei prossimi mesi potrà essere oggetto di rimeditazione da parte del
Parlamento.
|