Poteri pubblici e
dovere di disseminazione: l'altra faccia del Diritto all'informazione
di Francesco Brugaletta*
- 04.02.97
Nessuno lo può più negare: Internet è la
pietra angolare intorno a cui si sta cementando la "società
dell'informazione".
Una società caratterizzata dalla globalizzazione e dalla convergenza digitale
tra l'industria informatica, delle telecomunicazioni e dei media, che ha bisogno
di fondarsi (per sua stessa definizione) su trasparenza ed accesso alle
informazioni.
Lì dentro, soltanto una completa e corretta conoscenza può rendere effettiva
l'attività propositiva, partecipativa e di controllo del cittadino e solo in
questo modo si potrà realizzare quella "par condicio" tra poteri
(pubblici e non) e cittadini e, quindi, una democrazia sostanziale in grado di
divenire "agorà".
Si può ben dire, infatti, che il tasso di democrazia di un sistema del genere
non può che essere determinato in base alla quota di informazioni rilevanti che
circolano (liberamente) al suo interno e che sono in grado di essere raccolte e
utilizzate da tutti senza discriminazioni.
E allora un contributo decisivo alla affermazione della trasparenza può venire
dalle moderne tecnologie se e quando le informazioni relative al dato
("globale") legislativo, giurisprudenziale e amministrativo saranno
diffuse, disseminate e recepite a livello informatico con l'uso di reti (per
esempio Internet) e strumenti multimediali.
Dalle dedotte premesse consegue che
all'affermazione del Diritto all'informazione (in questa riflessione visto solo
nell'accezione di "diritto ad essere informati") non può non
corrispondere a carico del Potere Pubblico un inevitabile dovere d'informazione(1)
(cd. "dissemination" o disseminazione), vale a dire una politica
attiva da parte dei pubblici poteri per favorire la conoscenza degli atti e
documenti ed in genere dei dati in loro possesso da parte dei cittadini ; in
altre parole il dovere (creativo) di predisporre tutte le misure idonee perché
cittadini e organizzazioni sociali possano essere informati e quindi possano
consapevolmente esercitare (a loro volta) il diritto-dovere di partecipazione
alla vita politica e sociale(2).
È difficile oggi negare l'esistenza di un dovere
pubblico di tal genere in grado (anche) di consentire gratuitamente a tutti i
cittadini la possibilità di conoscere leggi, sentenze e atti governativi
attraverso i nuovi strumenti informatici e telematici.
La telematica, infatti, può rendere le norme giuridiche e gli atti di interesse
pubblico (sentenze, atti amministrativi) facilmente conoscibili e reperibili da
parte di tutti i componenti la collettività.
Può fare in modo, inoltre, che tale conoscenza si realizzi in tempo reale
rispetto al momento della adozione e che si verifichi un facile "feed
back" (cd. interattività) con la collettività amministrata.
E attraverso l'uso della rete Internet ciò può avvenire da subito e con spese
irrisorie (così come peraltro viene realizzato negli USA, non a torto paese
guida per queste cose).
Proprio in questo modo si può riempire di contenuto (almeno per una parte) il
Diritto all'informazione la cui base normativa è, nei confronti degli atti
amministrativi, certamente la legge n. 241 del 7 agosto 1990 ma che si ricava
agevolmente (anche per gli atti legislativi, giurisdizionali e politici) dalla
Costituzione (in particolar modo l'art. 21, ma anche altri) e dalla
democraticità dell'intero sistema.(3)
Val la pena di ricordare, inoltre, che il Diritto
all'informazione :
1. è strettamente collegato con il principio della trasparenza del potere
(pubblico e privato);
2. è parte vitale di qualunque sistema di partecipazione democratica ;
3. non ha valenza meramente egoistica e serve a "realizzare la circolazione
delle conoscenze atte a garantire decisioni il più possibile razionali, libere
e non manipolate".(4)
L'assunto fondamentale è, in parole semplici, che un cittadino informato (oggi
si potrebbe dire informatizzato e telematizzato) è essenziale per la creazione
di un sano processo decisionale democratico e che più un cittadino sa delle
autorità che lo governano e meglio sarà governato.
Tant'è che negli USA proprio in questi giorni è stato aggiornato il "Freedom
of Information Act" (cosiddetto FOIA oggi divenuto E-FOIA) la cui edizione
originale risaliva a 30 anni fa, quando il Governo possedeva soltanto 45
computer (oggi ne ha diecine di migliaia) e diffondeva informazioni soltanto a
mezzo stampa.(5)
E a questo punto dell'evoluzione tecnologica ed
in seguito all'attuarsi di tutte le potenzialità della rivoluzione "internettiana"
non c'è dubbio, poi, che il Diritto all'informazione si debba identificare in
gran parte con il Diritto di accesso alla rete (chi cerca qualunque tipo di
informazione ora può ottenerla collegandosi alle reti dal proprio computer);
diritto che non potrà essere limitato a gruppi di privilegiati.
Ma vediamo (con alcune esemplificazioni) quali possibilità concrete ci sono per
lo sviluppo in Italia di una politica di "dissemination" delle
informazioni pubbliche.
Cominciamo con le leggi.
L'art. 73 della costituzione italiana così recita : "le leggi sono
pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse
stabiliscano un termine diverso".
Orbene "nulla questio" in relazione alla necessità avvertita dal
legislatore costituzionale di stabilire un termine di "vacatio" ed un
"dies a quo" di decorrenza dello stesso.
Non è in questione nemmeno l'individuazione da parte del legislatore ordinario
della Gazzetta Ufficiale come strumento per realizzare la pubblicità
indispensabile al fine di cui sopra.
Mi vorrei soffermare, invece, sulla opportunità di ricostruire la
"ratio" della prescrizione costituzionale alla luce delle nuove
esigenze della società ed in relazione alle nuove acquisizioni tecnologiche.
Sotto questo punto di vista mi pare utile ricordare che compito indefettibile
del legislatore è quello di fare in modo che il comando imperativo contenuto
nella legge abbia il massimo di divulgazione fra i cittadini in modo da
amplificare la possibilità di una effettiva e consapevole attuazione della
stessa.
A maggior ragione ciò deve avvenire nel sistema attuale nel quale l'ordinamento
giuridico si presenta sempre più complesso e difficile da interpretare(6).
Va ricordato a tal proposito che in Italia sono
in vigore circa 200.000 leggi, un numero spropositato se si pensa alle leggi in
vigore in altri paesi europei (meno di diecimila in Francia e in Germania).
Sussiste poi una notevole mole di produzione normativa a livello europeo da una
parte e a livello regionale dall'altra, nonché, per quanto riguarda la
normazione secondaria, a livello regolamentare, ministeriale e locale.
Per raggiungere l'obiettivo della maggiore diffusione possibile delle norme
(primarie e secondarie) non par dubbio che debbano essere utilizzati tutti gli
strumenti messi a disposizione dalle innovazioni e dalle scoperte tecnologiche.
Una certa consapevolezza di tale necessità la ebbe anche il legislatore
italiano quando con la legge 11 dicembre 1984 n. 839 all'art. 11 così dispose:
"L'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato assicura la più ampia e rapida
diffusione della gazzetta ufficiale nell'intero territorio italiano, avvalendosi
anche dei mezzi di distribuzione dei giornali. La Gazzetta Ufficiale è posta in
vendita in ogni capoluogo di provincia non oltre il giorno successivo a quello
in cui essa è pubblicata. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle leggi
e degli atti di maggiore importanza è comunicata attraverso i notiziari
radiotelevisivi".
È evidente che il legislatore colse nel 1984 il
fenomeno della capillare diffusione delle edicole, dei giornali e dei notiziari
radiotelevisivi e ritenne di utilizzarlo proprio per la finalità in discorso.
Da allora ad oggi, tuttavia, ben altra strada è stata fatta e ben altri
fenomeni si sono affermati.
Abbiamo visto che le reti telematiche - Internet in primo luogo - sono
attualmente in condizione di diffondere in tempo reale e con poca spesa una
massa enorme di informazioni, con possibilità di ricerca semplice, gratuita e
immediata da parte degli utenti(7)
; abbiamo visto anche che un esempio di utilizzo delle reti telematiche ci viene
dall'esperienza degli U.S.A. dove le Autorità pubbliche mettono a disposizione
dei cittadini leggi, sentenze e atti governativi servendosi proprio della rete
Internet.
In questa direzione, anche in Italia, parrebbe già da subito possibile,
auspicabile e financo doverosa, la diffusione del contenuto della Gazzetta
Ufficiale attraverso una via telematica accessibile gratuitamente a tutti, in
modo da consentire a tutti i cittadini italiani di avere le stesse "chances"
dei cittadini statunitensi.
Ma anche ove, per raggiungere tale fine, si ritenesse necessario un intervento
esplicito del legislatore, basterebbe alla bisogna un semplice aggiornamento
della predetta legge 11 dicembre 1984 n. 839 con l'aggiunta al primo comma
dell'art. 11 della seguente frase : "e delle reti telematiche di dominio
pubblico" tra l'ultima parola "giornali" e il punto finale.
Il nuovo testo diverrebbe, a questo punto, il seguente: "L'Istituto
poligrafico e Zecca dello Stato assicura la più ampia e rapida diffusione della
gazzetta ufficiale nell'intero territorio italiano, avvalendosi anche dei mezzi
di distribuzione dei giornali e delle reti telematiche di dominio
pubblico".
Sarebbe solo un piccolo passo, nulla di fronte alle novità più recenti che ci
vengono dall'estero (es. il progetto G.I.L.S. del governo americano, la
"self service court" di Phoenix in Arizona o " the oral argument
page" della Supreme Court degli USA), ma pur sempre una cosa importante per
orientare un utilizzo delle attuali reti di dominio pubblico in direzione della
crescita della consapevolezza sociale e collettiva (nonché della trasparenza
dei pubblici poteri).
Da qualche giorno, comunque, è on line il sito sperimentale del Parlamento
all'indirizzo http://www.parlamento.it.
La presenza in rete dell'importante Istituzione Repubblicana rappresenta
sicuramente una occasione di rilievo per fare crescere la consapevolezza del
cittadino nei confronti delle leggi.
Ed infatti (ma purtroppo solo via "telnet" ) è possibile connettersi
gratuitamente all'intera banca dati della Camera dei Deputati (mentre l'accesso
a quella del Senato è a pagamento) previa richiesta scritta da inviare al
Segretario generale e rilascio di una apposita password.
Peccato, però, che le procedure di accesso siano ancora troppo burocratizzate e
che per il Senato sia previsto anche il pagamento di un canone.
La conoscenza delle leggi e degli atti parlamentari dovrebbe, infatti, essere
una risorsa da promuovere, come dire, ad ogni costo, perchè rappresenta una
base essenziale per costruire una coscienza democratica, civile, seria e
consapevole.
Ma la "dissemination" attiene,
ovviamente, anche ad altri atti dei pubblici poteri.
Per esempio le sentenze.
In questa direzione il Centro di documentazione giuridica della facoltà di
Giurisprudenza di Catania, con la collaborazione di magistrati del locale Tar,
ha creato, in via sperimentale, uno strumento nuovo denominato "tar on
line"(8)
che mette su Internet a disposizione di autorità, professionisti e cittadini la
giurisprudenza significativa del Tar Catania.
È una notevole innovazione nel panorama giuridico italiano.
Si tratta di una raccolta elettronica di sentenze per esteso, da ricercare a
mezzo di un apposito motore di ricerca che funziona "full text" o
anche per numero e data.
L'indirizzo internet è il seguente: http://www.lex.unict.it/ospiti/default.htm
e l'accesso è gratuito e consentito a tutti.
Questa ed altre esperienze pilota come quelle del
Tribunale di Cassino (http://www.officine.it/tribcassino),
del Tribunale di Napoli (http://www.connect.it/tribna)
e della Procura di Modena (http://www.vol.it/PROTMO)(9)
con i loro siti su Internet e le informazioni diffuse verso la collettività,
dimostrano come è già iniziato il cammino(10)
verso il tribunale digitale.(11)
E non è da sottovalutare, infine, l'ingresso su
Internet del sito sperimentale del CED della Cassazione (l'indirizzo è http://193.43.143.20).
Certo qui la presenza gratuita on line è limitata alle sole novità (in
massima) della Corte Costituzionale, della Cassazione civile e penale, e del
Consiglio di stato .
Ma può darsi che, prima o poi, verrà avvertita la possibilità di creare
attraverso il web un'estensione della banca dati verso i nuovi lidi della
multimedialità (con l'inserimento di ipertesti, contributi orali, video; si
pensi non solo ai convegni ma anche alle requisitorie dei P.M. ed alle arringhe
difensive nei processi)(12),
del tempo reale (con l'inserimento delle sentenze, sia della Cassazione che dei
giudici di merito, per esteso effettuato a mezzo di rilascio digitale da parte
delle rispettive cancellerie con immediato invio per le vie telematiche) e della
interattività.(13)
In conclusione
I rapporti tra poteri pubblici e cittadini vanno
oggi studiati assumendo come parametro fondamentale quello della
"trasparenza".(14)
E questo vale in modo particolare nella
attuale società nella quale non vi è rapporto o relazione che non sia
condizionato dalla decisioni dei pubblici poteri.
È necessario perciò (oggi ancor più che ieri) fornire al cittadino la
possibilità di conoscere recuperando una posizione di parità con le
organizzazioni ed enti che lo amministrano e lo sovrastano.
In questo senso si può ben dire che il Diritto all'informazione è (sempre di
più) nella nuova società un antecedente logico di ogni altro diritto.
E quindi non è più possibile rinviare (ricordiamoci che siamo a un passo dal
duemila) l'utilizzo massiccio delle innovazioni tecnologiche (Internet in primo
luogo) per la "dissemination" delle pubbliche informazioni condizione
indispensabile per consentire un consapevole accesso del cittadino verso le
informazioni stesse.
* Magistrato del T.A.R. Sicilia,
sezione di Catania
|