C'era una volta una legge che si intitolava "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi" (legge 7 agosto 1990, n.
241). Per la verità, c'è ancora, modificata molte volte e da ultimo dalla L.
11 Febbraio 2005 , n. 15 "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto
1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa".
La legge 241 aveva innovato profondamente le regole sul procedimento
amministrativo e aveva introdotto il principio della trasparenza e del diritto
di accesso dei cittadini alle informazioni che li riguardano. Non più, si era
detto, un'amministrazione chiusa in se stessa, ma aperta al dialogo. Trasparente,
appunto.
Si leggeva
all'art. 22: "1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività
amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a
chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti
il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità
stabilite dalla presente legge".
Non era granché, se paragonato al diritto di accesso imposto dalla legge degli
USA Freedom of Information Act (ne parliamo più avanti), ma era comunque
un'innovazione notevole.
La norma è stata disapplicata con la massima diligenza da molte
amministrazioni, anche col pretesto della poi sopravvenuta normativa sulla
tutela dei dati personali.
Ma ecco che
cosa è successo con la 15/05:
Art. 15
1. L'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 22 (Definizioni e principi in materia di accesso). - 1. Ai fini del
presente capo si intende:
a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere
visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli
portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto,
concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e
collegata al documento al quale e' chiesto l'accesso;
c) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente
individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio
dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
Nulla da eccepire sulla tutela della riservatezza, ma dalla formula "chiunque vi abbia
interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti" del vecchio
testo alla nuova disposizione, la distanza è molta. La necessità
di dimostrare di avere "un interesse diretto, concreto e attuale,
corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al
documento al quale è chiesto l'accesso" rende molto più difficile
l'esercizio del diritto. E non basta:
4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica
amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto
previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a
dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.
E ancora:
Art. 16
1. L'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 24 (Esclusione dal diritto di accesso). - 1. Il diritto di accesso e'
escluso:
...
c) nei confronti dell'attivita' della pubblica amministrazione diretta
all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e
di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne
regolano la formazione;
...
2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da
esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilita' sottratti
all'accesso ai sensi del comma 1.
3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo
generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.
E questa è la trasparenza dell'azione amministrativa nell'Italia del 2005!
Negli Stati Uniti d'America vige dal 1966 il Freedom of Information ACT
(FOIA) che obbliga tutte le agenzie governative (corrispondenti, più o meno,
alle nostre pubbliche amministrazioni) a predisporre gli strumenti per l'accesso
dei cittadini a tutte le informazioni disponibili, anche per controllare che
cosa fanno gli uffici. Si legge in un documento ufficiale del Parlamento
americano che il FOIA "ha portato alla scoperta di sprechi, frodi, abusi e
malversazioni nel Governo federale" (per avere un'idea della portata e
degli effetti di questa legge si può andare sul sito sito Public Citizen e fare una ricerca inserendo semplicemente la
parola "foia".
Oppure si può vedere la pagina
del FOIA della Federal Communication Commission o quella di qualsiasi altra
agenzia del governo USA.
Ora qualcuno si chiederà come mai
solo a questo punto dell'articolo compaiano dei link, contrariamente alle nostre
abitudini. Il fatto è che il testo vigente della L. 241/90 non è
reperibile on line (provate con NIR: il link al testo vigente offerto dalla Cassazione porta
a un regolamento dell'Inail), mentre per la L. 15/05 c'è un link alla
Gazzetta ufficiale, che però non funziona perché sono passati più di 60
giorni dalla pubblicazione. Per fortuna c'è il link al benemerito Comune di
Jesi, che fornisce un testo tratto alla meno peggio dalla GU. Ma non c'è il
link all'altro sito che offre il testo
della 15/05, quello del Parlamento italiano. Incredibile.
Eppure il "Codice
dell'amministrazione digitale", approvato dal Governo pochi giorni dopo la
legge 15/05, afferma solennemente:
Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione (art, 2, c. 1).
E poi:
Lo Stato favorisce ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero, al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili sia individuali che
collettivi (art. 9, c. 1).
Ma dimentica due aspetti essenziali: 1) per "promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero, al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili"
è necessario assicurare un effettivo diritto di accesso ai documenti
amministrativi e rendere disponibili i testi vigenti delle leggi e di ogni altra
norma, nel testo vigente, gratis per tutti; 2) un divieto di prendere in giro i
cittadini con altisonanti dichiarazioni di principio che sono contraddette da
leggi in vigore.
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