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Il diritto di accesso

La Gazzetta on line si può e si deve fare

di Manlio Cammarata - 21.02.05

 
Prosegue l'iter dello schema di codice dell'amministrazione digitale, nella speranza che possa essere emanato entro la scadenza del 9 marzo prevista dalla legge-delega. Il testo è stato licenziato dal Consiglio di Stato, con un parere che non risparmia osservazioni severe, ma che sottolinea l'indubbio rilievo sistematico del testo. Del documento parleremo nei prossimi giorni, perché è un testo complesso e non privo di contraddizioni. Occorre dunque una lettura attenta.

Ora è opportuno soffermarsi su un punto particolare, che è stato considerato solo indirettamente e in forma molto generica dai giudici di Palazzo Spada. Che rilevano la necessità di rispettare la delega "di garantire la più ampia disponibilità di servizi resi per via telematica dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti pubblici e di assicurare ai cittadini e alle imprese l'accesso a tali servizi secondo il criterio della massima semplificazione degli strumenti e delle procedure".

Non c'è dubbio che la prima "semplificazione" necessaria, indispensabile, riguarda l'accesso dei cittadini e delle imprese alle fonti normative. E, posto che si parla di servizi resi per via telematica, questo significa rendere disponibili con lo stesso mezzo la Gazzetta ufficiale, i testi coordinati delle disposizioni più importanti e tutti gli atti che il cittadini devono conoscere per i loro rapporti con le pubbliche amministrazioni.
Insomma, l'annoso problema dell'accessibilità telematica delle fonti normative si ripropone con forza nel momento in cui l'emanando "codice" disegna un quadro sistematico di tutta l'amministrazione informatizzata.

Se ne parla da anni (si vedano i primi articoli nell'indice di questa sezione...) e ora il sistema per rendere disponibili on line le norme esiste, funziona, è a disposizione di tutti con caratteristiche molto interessanti: si chiama Normeinrete. Da qualche mese offre anche, gratis, l'accesso alle più utili banche dati della Corte di cassazione, il che significa la possibilità di trovare anche leggi molto vecchie (per ora dal 1948, ma presto la ricerca potrà spingersi fino ai primi anni del XX secolo - vedi La Cassazione on line gratis, ma non basta).
Il più importante aspetto del progetto Norme in rete - realizzato dal CNIPA e dal Ministero della giustizia - è la standardizzazione del formato e dei riferimenti dei testi, che consente la costruzione di un unico data base distribuito di tutta la normativa nazionale e locale.

Qual è il problema? Semplicemente che la Gazzetta ufficiale non rientra nel progetto! Per quanto la cosa appaia incredibile, l'Istituto poligrafico e zecca dello Stato aderisce solo in parte a Norme in rete e la Gazzetta è disponibile spesso incompleta, con un formato fuori da qualsiasi standard e di difficile utilizzo. E soltanto per sessanta giorni dalla data di pubblicazione. Questa assurda situazione deriva dal fatto che l'adesione al sistema Norme in rete è su base volontaria, perché nessuna norma obbliga le amministrazioni e gli altri enti pubblici a mettere on line i propri provvedimenti secondo criteri comuni.

Ora, con il codice dell'amministrazione digitale, c'è non solo l'opportunità, ma addirittura la necessità di colmare questa lacuna normativa. La strada è semplice: basta che nelle osservazioni che dovranno essere rese dalle commissioni parlamentari si inserisca una raccomandazione al Governo, affinché inserisca un articolo (starebbe bene dopo l'art. 8) che preveda la pubblicazione contemporanea degli atti normativi sulla Gazzetta cartacea e su un apposito sito internet. Questo, naturalmente, dovrebbe essere validato con un certificato digitale, per avere la garanzia della provenienza e dell'integrità dei testi.

In pratica un ipotetico art. 8-bis potrebbe recitare: "Lo Stato rende disponibili le leggi e gli altri atti normativi anche in formato elettronico, nel testo vigente, in modo che i cittadini possano accedervi gratis e senza formalità fin dal momento della loro pubblicazione". Quindi, nelle disposizioni finali, si potrebbe scrivere: "Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le leggi, i decreti e tutti gli atti normativi delle pubbliche amministrazioni centrali e locali sono pubblicati contemporaneamente in formato cartaceo e informatico. Le regole tecniche per la ricerca e il formato dei testi sono stabilite ai sensi dell'articolo 72".

Semplice, no?

 

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