Prosegue l'iter dello schema di codice dell'amministrazione
digitale, nella
speranza che possa essere emanato entro la scadenza del 9 marzo prevista dalla
legge-delega. Il testo è stato licenziato dal Consiglio di Stato, con un parere
che non risparmia osservazioni severe, ma che sottolinea l'indubbio rilievo
sistematico del testo. Del documento
parleremo nei prossimi giorni, perché è un testo complesso e non privo di
contraddizioni. Occorre dunque una lettura attenta. Ora è opportuno soffermarsi su un punto particolare, che
è stato
considerato solo indirettamente e in forma molto generica dai giudici di Palazzo
Spada. Che rilevano la necessità di rispettare la delega "di garantire la
più ampia disponibilità di servizi resi per via telematica dalle pubbliche
amministrazioni e dagli altri soggetti pubblici e di assicurare ai cittadini e
alle imprese l'accesso a tali servizi secondo il criterio della massima
semplificazione degli strumenti e delle procedure".
Non c'è dubbio che la prima "semplificazione" necessaria,
indispensabile, riguarda l'accesso dei cittadini e delle imprese alle fonti
normative. E, posto che si parla di servizi resi per via telematica, questo
significa rendere disponibili con lo stesso mezzo la Gazzetta ufficiale, i testi
coordinati delle disposizioni più importanti e tutti gli atti che il cittadini
devono conoscere per i loro rapporti con le pubbliche amministrazioni.
Insomma, l'annoso problema dell'accessibilità telematica delle fonti normative
si ripropone con forza nel momento in cui l'emanando "codice" disegna
un quadro sistematico di tutta l'amministrazione informatizzata. Se ne parla
da anni (si vedano i primi articoli nell'indice di
questa sezione...) e ora il sistema per rendere disponibili on line le norme
esiste, funziona, è a disposizione di tutti con caratteristiche molto
interessanti: si chiama Normeinrete.
Da qualche mese offre anche, gratis, l'accesso alle più utili banche dati della
Corte di cassazione, il che significa la possibilità di trovare anche leggi
molto vecchie (per ora dal 1948, ma presto la ricerca potrà spingersi fino ai
primi anni del XX secolo - vedi La Cassazione on line gratis, ma non basta).
Il più importante aspetto del progetto Norme in rete - realizzato dal CNIPA e
dal Ministero della giustizia - è la standardizzazione del formato e dei
riferimenti dei testi, che consente la costruzione di un unico data base
distribuito di tutta la normativa nazionale e locale. Qual è il problema?
Semplicemente che la Gazzetta ufficiale non rientra nel progetto! Per quanto la
cosa appaia incredibile, l'Istituto poligrafico e zecca dello Stato aderisce
solo in parte a Norme in rete e la Gazzetta è disponibile spesso incompleta, con un formato fuori da
qualsiasi standard e di difficile utilizzo. E soltanto per sessanta giorni dalla
data di pubblicazione. Questa assurda situazione deriva dal fatto che l'adesione
al sistema Norme in rete è su base volontaria, perché nessuna norma obbliga le
amministrazioni e gli altri enti pubblici a mettere on line i propri
provvedimenti secondo criteri comuni. Ora, con il codice
dell'amministrazione digitale, c'è non solo l'opportunità, ma addirittura la
necessità di colmare questa lacuna normativa. La strada è semplice: basta che
nelle osservazioni che dovranno essere rese dalle commissioni parlamentari si
inserisca una raccomandazione al Governo, affinché inserisca un articolo
(starebbe bene dopo l'art. 8) che preveda
la pubblicazione contemporanea degli atti normativi sulla Gazzetta cartacea e su
un apposito sito internet. Questo, naturalmente, dovrebbe essere validato con un
certificato digitale, per avere la garanzia della provenienza e dell'integrità
dei testi. In pratica un ipotetico art. 8-bis potrebbe recitare: "Lo Stato
rende disponibili le leggi e gli altri atti normativi anche in formato
elettronico, nel testo vigente, in modo che i cittadini possano accedervi gratis
e senza formalità fin dal momento della loro pubblicazione". Quindi, nelle
disposizioni finali, si potrebbe scrivere: "Entro sei mesi dall'entrata in
vigore del presente decreto, le leggi, i decreti e tutti gli atti normativi
delle pubbliche amministrazioni centrali e locali sono pubblicati
contemporaneamente in formato cartaceo e informatico. Le regole tecniche per la
ricerca e il formato dei testi sono stabilite ai sensi dell'articolo 72". Semplice,
no?
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