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 Attualità

Sul PC donato non si paga l'IVA...
03.02.2000

(Nella proposta di collegato alla legge finanziaria per il 2000  - Progetto di legge del Senato n. 4336)

Dalla relazione introduttiva

L'articolo è finalizzato ad introdurre disposizioni che rimuovano gli ostacoli di natura fiscale che disincentivano le donazioni di libri ed altri prodotti editoriali nonché di dotazioni informatiche a favore di taluni soggetti. A tal fine, si prevede, per quanto riguarda l'IVA, che i beni oggetto delle suddette donazioni siano, in presenza di particolari requisiti individuati con regolamento ministeriale, considerati distrutti. Tale presunzione consente al donante di cedere i beni senza applicare l'imposta e, al contempo, di non perdere il diritto di detrazione dell'imposta sugli acquisti relativi ai medesimi beni. Analogamente, si prevede, ai fini delle imposte sui redditi, che il valore normale dei beni in questione non costituisce ricavo per i soggetti che effettuano le donazioni.
Con il comma 2 si prevede che per il periodo d'imposta 2000 le disposizioni di cui al comma 1 siano applicabili anche alle cessioni gratuite di dotazioni informatiche ai propri dipendenti. A tal fine il valore delle donazioni non costituisce compenso in natura ai sensi del comma 1 dell'articolo 48 del TUIR.

Dalla relazione tecnica

Si prevede l'emanazione di un decreto ministeriale al fine di individuare le tipologie e le caratteristiche di prodotti editoriali e delle dotazioni informatiche ceduti gratuitamente ad enti pubblici, associazioni e fondazioni con finalità di assistenza e beneficenza, nonché ad ONLUS e istituzioni scolastiche. 
L'articolo in sostanza vuole favorire la rimozione degli ostacoli di natura fiscale che allo stato disincentivano le donazioni di tali beni, altrimenti destinati alla rottamazione. 
Il provvedimento, pertanto, pur essendo suscettibile di produrre effetti negativi sul gettito, di fatto produce una perdita irrilevante. 

Dalla relazione tecnico-normativa

Impatto costituzionale: la norma costituisce attuazione dell'articolo 3, comma 2, della Costituzione.
Impatto comunitario: si tratta di operazioni non imponibili ai fini IVA; la detrazione è legittima se nei limiti dell'articolo 5, paragrafo 1, n. 6, della citata VI direttiva.
Impatto normativo statale: interessa alcune disposizioni del testo unico in materia di imposte sui redditi.
Impatto normativo regionale e sulle autonomie locali: non vi è alcuna interferenza con norme regionali o con il sistema delle autonomie locali.
Impatto amministrativo: qualche conseguenza potrà in concreto verificarsi solo dopo l'emanazione del decreto previsto nel comma 3.

 DISEGNO DI LEGGE N. 4336

CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI

Art. 7. (Donazioni di opere librarie e di dotazioni informatiche)

1. I prodotti editoriali e le dotazioni informatiche non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione, ceduti gratuitamente agli istituti di prevenzione e pena nonché alle istituzioni scolastiche, sono considerati distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi degli articoli 53, comma 2, e 54, comma 1, lettera d) , del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
2. Per il periodo d'imposta 2000, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle cessioni gratuite ai propri dipendenti di dotazioni informatiche; il relativo valore non costituisce compenso in natura ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.