Sul PC donato non si paga l'IVA...
03.02.2000
(Nella proposta di collegato alla
legge finanziaria per il 2000 - Progetto di legge del Senato n.
4336)
Dalla relazione
introduttiva
L'articolo è finalizzato ad introdurre disposizioni che rimuovano
gli ostacoli di natura fiscale che disincentivano le donazioni di libri ed
altri prodotti editoriali nonché di dotazioni informatiche a favore
di taluni soggetti. A tal fine, si prevede, per quanto riguarda l'IVA, che i
beni oggetto delle suddette donazioni siano, in presenza di particolari
requisiti individuati con regolamento ministeriale, considerati distrutti.
Tale presunzione consente al donante di cedere i beni senza applicare
l'imposta e, al contempo, di non perdere il diritto di detrazione
dell'imposta sugli acquisti relativi ai medesimi beni. Analogamente, si
prevede, ai fini delle imposte sui redditi, che il valore normale dei beni
in questione non costituisce ricavo per i soggetti che effettuano le
donazioni.
Con il comma 2 si prevede che per il periodo d'imposta 2000 le
disposizioni di cui al comma 1 siano applicabili anche alle cessioni
gratuite di dotazioni informatiche ai propri dipendenti. A tal fine il
valore delle donazioni non costituisce compenso in natura ai sensi del comma
1 dell'articolo 48 del TUIR.
Dalla relazione tecnica
Si prevede l'emanazione di un decreto ministeriale
al fine di individuare le tipologie e le caratteristiche di prodotti editoriali e delle dotazioni informatiche ceduti gratuitamente ad
enti pubblici, associazioni e fondazioni con finalità di assistenza e beneficenza, nonché ad ONLUS e istituzioni scolastiche.
L'articolo in sostanza vuole favorire la rimozione degli ostacoli di natura fiscale che allo stato disincentivano le donazioni di tali
beni, altrimenti destinati alla rottamazione.
Il provvedimento, pertanto, pur essendo suscettibile di produrre effetti negativi sul gettito, di fatto produce una perdita
irrilevante.
Dalla relazione
tecnico-normativa
Impatto costituzionale: la norma costituisce attuazione
dell'articolo 3, comma 2, della Costituzione.
Impatto comunitario: si tratta di operazioni non imponibili
ai fini IVA; la detrazione è legittima se nei limiti dell'articolo 5,
paragrafo 1, n. 6, della citata VI direttiva.
Impatto normativo statale: interessa alcune disposizioni
del testo unico in materia di imposte sui redditi.
Impatto normativo regionale e sulle autonomie locali: non
vi è alcuna interferenza con norme regionali o con il sistema delle
autonomie locali.
Impatto amministrativo: qualche conseguenza potrà in
concreto verificarsi solo dopo l'emanazione del decreto previsto nel comma
3.
DISEGNO DI LEGGE N. 4336
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI
Art. 7. (Donazioni di opere librarie e di dotazioni informatiche)
1. I prodotti editoriali e le dotazioni informatiche non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione, ceduti gratuitamente
agli istituti di prevenzione e pena nonché alle istituzioni
scolastiche, sono considerati distrutti agli effetti dell'imposta sul valore
aggiunto e non si considerano destinati a finalità estranee
all'esercizio dell'impresa ai sensi degli articoli 53, comma 2, e 54, comma
1, lettera d) , del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni.
2. Per il periodo d'imposta 2000, le disposizioni di cui al comma 1 si
applicano anche alle cessioni gratuite ai propri dipendenti di dotazioni
informatiche; il relativo valore non costituisce compenso in natura ai sensi
dell'articolo 48, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.
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