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 Attualità

Le agevolazioni per l'internet nel "collegato" alla finanziaria 2000
06.01.2000

(Le proposte del Governo, che devono essere discusse dal Parlamento)

Articolo 17
(Agevolazioni per il commercio elettronico e il collegamento telematico)

1. Per lo sviluppo delle attività di commercio elettronico, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla concessione, nei limiti stabiliti dalla disciplina comunitaria per gli aiuti "de minimis" di un credito d'imposta, non rimborsabile, che può essere utilizzato dal soggetto beneficiario in una o più soluzioni, per i versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il termine massimo di cinque anni dalla ricezione del provvedimento di concessione.

2. Al fine di introdurre innovazioni nelle metodologie operative, nelle procedure gestionali e nelle tecnologie con riferimento a filiere produttive dei settore tessile, abbigliamento e calzaturiero, estensibile ad altri settori di particolare rilevanza per lo sviluppo competitivo del Paese, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta specifiche misure per la concessione di contributi in conto capitale nei limiti degli aiuti "de minimis".

3. Alla selezione delle iniziative finanziabili ai sensi dei comma 1 e 2 si provvede tramite bandi pubblici, nei quali sono indicati i soggetti destinatari degli interventi, anche al fine di favorire forme associative tra imprese e i processi d'integrazioni delle stesse in relazione a particolari territori e filiere produttive, nonché le spese ammissibili le misure delle agevolazioni, le modalità e i tempi della loro concessione ed erogazione.

4. E' conferita al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, la somma di lire 110 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001, 2002, di cui 80 miliardi per le finalità di cui al comma 1 e 30 miliardi per le finalità di cui al comma 2. Sulle predette somme gravano gli oneri per le azioni di monitoraggio e di stimolo del mercato nell'ambito delle attività degli osservatori permanenti sul commercio elettronico e sul settore tessile-abbigliamento-calzature nel limite di 2 miliardi per ciascuno dei medesimi anni.

5. Per la gestione degli interventi di cui ai comma 1 e 2 il Ministero dell'industria, commercio e artigianato può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di enti pubblici, ovvero di altri soggetti individuati con le procedure di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 i cui oneri sono posti a carico degli stanziamenti cui le convenzioni si riferiscono.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a lire 110 miliardi annui per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.