Attualità

Quali obblighi per le attività ricettive?

di Daniele Coliva – 21.09.05

 
La possibilità di connettersi all’internet anche dall’albergo è una comodità che sta sempre più prendendo piede anche in Italia.
L’assimilabilità agli internet point è all’apparenza pacifica, in quanto in sostanza l’offerta dell’albergo consiste nella messa a disposizione dei clienti di una connessione all’internet.
Occorre pertanto verificare se gli obblighi previsti dalla cosiddetta “legge Pisanu” (obbligo di licenza di polizia, identificazione del cliente e copia del documento di riconoscimento, conservazione dei dati di traffico) trovino applicazione anche in questo caso.

La soluzione dipende in concreto da quale sia la modalità adottata per consentire al cliente di navigare.
L’art. 7 del d.l. 144/2005 infatti impone l’obbligo di richiedere al questore la licenza a carico di chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche...

La locuzione chiave è “apparecchi terminali”, che indica – in termini correnti – i computer o le postazioni fisse più o meno colorate (che sempre computer sono) attraverso i quali il cliente effettua l’accesso all’internet. Le medesime parole sono ripetute all’art. 1 del decreto del ministro dell’interno 16/8/2005, con riferimento agli obblighi a carico di titolari e gestori.
Si può quindi affermare che le previsioni della nuova disciplina si applicano solamente nel caso in cui il cliente acceda all’internet per mezzo di un computer messo a disposizione, a titolo oneroso o gratuito, dal titolare dell’esercizio.

Qualora invece l’albergatore offra la connessione solamente mediante la predisposizione di una presa di rete, allora non sussistono obblighi, né di richiesta della licenza di polizia, né di identificazione del cliente con le modalità previste dalla nuova normativa, né di tracciamento delle connessioni e conservazione dei relativi dati di traffico. Solo nel caso in cui la connessione sia offerta mediante tecnologia senza fili (c.d. hotspot wireless) il gestore è tenuto, a mente dell’art. 4 del DM 16/8/2005 ad adottare le misure fisiche o tecnologiche occorrenti per impedire l’uso di apparecchi terminali che non consentono l’identificazione dell’utente, ovvero ad utenti che non siano identificati secondo le modalità di cui all’art. 1 (sulle difficoltà di identificare gli utenti degli "hot spot" vedi Internet point, istruzioni per l'uso di Corrado Giustozzi).

La conclusione è chiara ed emerge dalla lettura della disciplina complessiva, tenuto conto in particolare che l’obbligo di identificazione è limitato, salvo quanto già detto per l’accesso tramite wi-fi, ai soggetti che pongano a disposizione apparecchi terminali.
Tuttavia, si legge nella circolare del Ministero dell’interno n. 557/2005 che …In particolare, gli obblighi di identificazione e registrazione devono essere assolti anche dagli esercenti attività ricettive, laddove vengano offerti alle persone ospitate servizi di connessione alle reti telefoniche e telematiche, anche se gratuiti, ma ciò non esclude che l’identificazione avvenga contestualmente a quella richiesta a norma dell’art. 109 del T.U. delle leggi di P.S.” (Quest’ultima disposizione è quella che impone l’obbligo di identificazione ai fini di pubblica sicurezza dei clienti delle strutture ricettive).

In questo caso, l’estensore della circolare è andato apparentemente oltre la lettera della legge, laddove attribuisce obblighi di identificazione indiscriminatamente anche a carico degli albergatori. In realtà l’obbligo di identificazione discende dal fatto che l’albergo pone a disposizione apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, e questi sono costituiti dai telefoni posti in ciascuna camera. Se così è, allora, occorre trarre un’ulteriore conclusione, vale a dire che agli albergatori sono estesi tutti gli obblighi derivanti dai decreti Pisanu, dalla licenza fino alla conservazione dei log passando per l’identificazione (con l’aggiunta, come per gli internet point e assimilati, del rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali – vedi ....).

Questo corollario tuttavia non convince, posto che la ratio della disciplina in questione non riguardava la telefonia vocale, e non è pensabile che un albergo che offra solo il tradizionale telefono sia costretto ad adeguarsi ad una disciplina così onerosa anche sotto il profilo degli adempimenti, mentre il telefono in camera va forzatamente ricondotto alla categoria dei telefoni pubblici a pagamento.

Il fatto che la circolare sottolinei che anche gli esercizi che già sono obbligati alla identificazione del cliente siano comunque soggetti anche ai nuovi obblighi di identificazione, con esclusione del monitoraggio degli accessi, porta a ritenere che l’albergatore debba procedere alla identificazione del cliente (ulteriore rispetto a quella già prevista dall’art. 109 del Tulps) solo nel caso in cui offra un servizio di connessione al telefono diverso da quello della semplice comunicazione vocale.

Il risultato non è comunque soddisfacente, per la pessima tecnica di redazione delle norme. E chi ne fa le spese è come al solito il destinatario finale, concretamente a rischio di sanzioni per il mancato rispetto di obblighi nascosti nelle pieghe di disposizioni di rango diverso.

 

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