La possibilità di connettersi all’internet anche dall’albergo è una
comodità che sta sempre più prendendo piede anche in Italia.
L’assimilabilità agli internet point è all’apparenza pacifica, in quanto
in sostanza l’offerta dell’albergo consiste nella messa a disposizione dei
clienti di una connessione all’internet.
Occorre pertanto verificare se gli obblighi previsti dalla cosiddetta “legge Pisanu” (obbligo di licenza di polizia,
identificazione del cliente e copia del documento di riconoscimento,
conservazione dei dati di traffico) trovino applicazione anche in questo caso.
La soluzione dipende in concreto da quale sia la modalità adottata per
consentire al cliente di navigare.
L’art. 7 del d.l. 144/2005 infatti impone l’obbligo di richiedere al
questore la licenza a carico di chiunque intende aprire un pubblico esercizio
o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione
del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le
comunicazioni, anche telematiche...
La locuzione chiave è “apparecchi terminali”, che indica – in termini
correnti – i computer o le postazioni fisse più o meno colorate (che sempre
computer sono) attraverso i quali il cliente effettua l’accesso all’internet.
Le medesime parole sono ripetute all’art. 1 del decreto del ministro dell’interno
16/8/2005, con riferimento agli obblighi a carico di titolari e gestori.
Si può quindi affermare che le previsioni della nuova disciplina si applicano
solamente nel caso in cui il cliente acceda all’internet per mezzo di un
computer messo a disposizione, a titolo oneroso o gratuito, dal titolare dell’esercizio.
Qualora invece l’albergatore offra la connessione solamente mediante la
predisposizione di una presa di rete, allora non sussistono obblighi, né di
richiesta della licenza di polizia, né di identificazione del cliente con le
modalità previste dalla nuova normativa, né di tracciamento delle connessioni
e conservazione dei relativi dati di traffico. Solo nel caso in cui la
connessione sia offerta mediante tecnologia senza fili (c.d. hotspot wireless)
il gestore è tenuto, a mente dell’art. 4 del DM 16/8/2005 ad adottare le
misure fisiche o tecnologiche occorrenti per impedire l’uso di apparecchi
terminali che non consentono l’identificazione dell’utente, ovvero ad utenti
che non siano identificati secondo le modalità di cui all’art. 1 (sulle
difficoltà di identificare gli utenti degli "hot spot" vedi Internet point, istruzioni per l'uso di Corrado
Giustozzi).
La conclusione è chiara ed emerge dalla lettura della disciplina
complessiva, tenuto conto in particolare che l’obbligo di identificazione è
limitato, salvo quanto già detto per l’accesso tramite wi-fi, ai soggetti che
pongano a disposizione apparecchi terminali.
Tuttavia, si legge nella circolare del
Ministero dell’interno n. 557/2005 che …In particolare, gli obblighi
di identificazione e registrazione devono essere assolti anche dagli esercenti
attività ricettive, laddove vengano offerti alle persone ospitate servizi di
connessione alle reti telefoniche e telematiche, anche se gratuiti, ma ciò non
esclude che l’identificazione avvenga contestualmente a quella richiesta a
norma dell’art. 109 del T.U. delle leggi di P.S.” (Quest’ultima
disposizione è quella che impone l’obbligo di identificazione ai fini di
pubblica sicurezza dei clienti delle strutture ricettive).
In questo caso, l’estensore della circolare è andato apparentemente oltre
la lettera della legge, laddove attribuisce obblighi di identificazione
indiscriminatamente anche a carico degli albergatori. In realtà l’obbligo di
identificazione discende dal fatto che l’albergo pone a disposizione apparecchi
terminali utilizzabili per le comunicazioni, e questi sono costituiti dai
telefoni posti in ciascuna camera. Se così è, allora, occorre trarre un’ulteriore
conclusione, vale a dire che agli albergatori sono estesi tutti gli obblighi
derivanti dai decreti Pisanu, dalla licenza fino alla conservazione dei log
passando per l’identificazione (con l’aggiunta, come per gli internet point
e assimilati, del rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali –
vedi ....).
Questo corollario tuttavia non convince, posto che la ratio della
disciplina in questione non riguardava la telefonia vocale, e non è pensabile
che un albergo che offra solo il tradizionale telefono sia costretto ad
adeguarsi ad una disciplina così onerosa anche sotto il profilo degli
adempimenti, mentre il telefono in camera va forzatamente ricondotto alla
categoria dei telefoni pubblici a pagamento.
Il fatto che la circolare sottolinei che anche gli esercizi che già sono
obbligati alla identificazione del cliente siano comunque soggetti anche ai
nuovi obblighi di identificazione, con esclusione del monitoraggio degli
accessi, porta a ritenere che l’albergatore debba procedere alla
identificazione del cliente (ulteriore rispetto a quella già prevista dall’art.
109 del Tulps) solo nel caso in cui offra un servizio di connessione al telefono
diverso da quello della semplice comunicazione vocale.
Il risultato non è comunque soddisfacente, per la pessima tecnica di
redazione delle norme. E chi ne fa le spese è come al solito il destinatario
finale, concretamente a rischio di sanzioni per il mancato rispetto di obblighi
nascosti nelle pieghe di disposizioni di rango diverso.
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