Contributo unificato per gli
atti giudiziari
Dalla legge finanziaria per l'anno 2000 -
23.12.99
Articolo 9 - Contributo unificato per le
spese degli atti giudiziari
1. Agli atti e ai provvedimenti relativi ai
procedimenti civili, penali e amministrativi e in materia tavolare, comprese le
procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, non si applicano le imposte
di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i
diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario.
2. Nei procedimenti giurisdizionali civili,
amministrativi e in materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di
volontaria giurisdizione indicati al comma 1, per ciascuno grado di giudizio, è
istituito il contributo unificato di iscrizione a ruolo, secondo gli importi e i
valori indicati nella tabella
1 allegata alla presente legge.
3. La parte che per prima si costituisce in
giudizio, o che deposita il ricorso introduttivo, ovvero, nei procedimenti
esecutivi, che fa istanza per assegnazione o la vendita dei beni pignorati, o
che interviene nella procedura di esecuzione, a pena di irricevibilità
dell'atto, è tenuta all'anticipazione del pagamento del contributo di cui al
comma 2, salvo il diritto alla ripetizione nei confronti della parte
soccombente, ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura civile.
4. L'esercizio dell'azione civile nel
procedimento penale non è soggetto al pagamento del contributo di cui al comma
2 nel caso in cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna generica del
responsabile. Nel caso in cui la parte civile, oltre all'affermazione della
responsabilità civile del responsabile, ne chieda la condanna al pagamento di
una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo di cui al comma 2 è
dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo
liquidato nella sentenza.
5. Il valore dei procedimenti, determinato ai
sensi degli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile, deve
risultare da apposita dichiarazione resa espressamente nelle conclusioni
dell'atto introduttivo ovvero nell'atto di precetto. In caso di modifica della
domanda che ne aumenti il valore, la parte è tenuta a farne espressa
dichiarazione e a procedere al relativo pagamento integrativo, secondo gli
importi ed i valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge. Ove
non si provveda, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda.
6. Con decreto del Presidente della Repubblica,
da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n.400, su
proposta del ministro della Giustizia, di concerto con il ministro delle
Finanze, del Bilancio e della Programmazione economica, sono apportate le
variazioni alla misura del contributo unificato di cui al comma 2 e degli
scaglioni di valore indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge,
tenuto conto delle necessità di adeguamento alle variazioni del numero, del
valore, della tipologia dei processi registrate nei due anni precedenti. Con il
predetto decreto sono altresì disciplinate le modalità di versamento del
contributo unificato.
7. I soggetti ammessi al gratuito patrocinio o a
forme similari di patrocinio dei non abbienti sono esentati dal pagamento del
contributo di cui al presente articolo.
8. Non sono soggetti al contributo di cui al
presente articolo i procedimenti già esenti, senza limiti di competenza o di
valore, dall'imposta di bollo, di registro, e da ogni spesa, tassa o diritto di
qualsiasi specie e natura.
9. Sono esenti dall'imposta di registro i
processi verbali di conciliazione di valore non superiore a lire 100 milioni.
10. Con decreto del ministro della Giustizia da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 1988, n.400, di concerto con
il ministro delle Finanze, del Bilancio e della Programmazione economica, sono
dettate le disposizioni per la ripartizione tra le amministrazioni interessate
dei proventi del contributo unificato di cui al comma 2 e per la relativa
regolazione contabile.
11. Le disposizioni del presente articolo si
applicano dal 1° luglio 2000, ai procedimenti iscritti a ruolo a decorrere
dalla medesima data. Detto termine può essere prorogato, per un periodo massimo
di sei mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del ministro della Giustizia e del ministro delle Finanze, tenendo conto di
oggettive esigenze organizzative degli uffici, o di accertare difficoltà dei
soggetti interessati per gli adempimenti posti a loro carico. Per i procedimenti
già iscritti a ruolo al 1° luglio 2000 ovvero all'eventuale nuovo termine
fissato ai sensi del secondo periodo, la parte può valersi delle disposizioni
del presente articolo versando l'importo del contributo di cui alla tabella 1 in
ragione del 50 per cento. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di
quanto già pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo
e di diritti di cancelleria.
Tabella 1
1. Per ogni grado di giudizio dei procedimenti giurisdizionali civili ed
amministrativi, fermo quanto disposto dall'articolo 8, comma 4, per l'esercizio
in sede penale, il contributo unificato di iscrizione
a ruolo è dovuto nei seguenti importi:
a) nulla è dovuto per i processi di valore inferiore a lire 2.000.000;
b) lire 120.000 per i processi di valore superiore a lire 2.000.000 e fino a
lire 10.000.000
c) lire 300.000 per i processi di valore superiore a lire 10.000.000 e fino a
lire 50.000.000
d) lire 600.000 per i processi di valore superiore a lire 50.000.000 e fino a
lire 100.000.000
e) lire 800.000 per i processi di valore superiore a lire 100.000.000 e fino a
lire 500.000.000
f) lire 1.300.000 per i processi di valore superiore a lire 500.000.000 e fino a
lire 1.000.000.000
g) lire 1.800.000 per i processi di valore superiore a lire 1.000.000.000
2. I processi amministrativi quando non sia determinabile il valore della
domanda, si considerano ricompresi nello scaglione di cui alla lettera a) del
comma 1 della presente tabella.
3. I processi di valore indeterminabile si considerano compresi nello scaglione
di cui alla lettera d), comma 1 della presente tabella. Nei procedimenti
giudiziari contenziosi, il cui valore sia indeterminabile, di competenza
esclusiva del giudice di pace, il contributo unificato è dovuto nella misura
prevista per lo scaglione di cui alla lettera c) del comma 1 della presente
tabella.
4. Il contributo dovuto per i procedimenti speciali previsti nel Libro quarto,
titolo I e II, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di
opposizione a decreto ingiuntivo, e nei confronti di opposizione alla sentenza
dichiarativa di fallimento, è ridotto alla metà. Il contributo non è dovuto
per i procedimenti cautelari richiesti in corso di causa ai sensi dell'articolo
669-quater del codice di procedura civile.
5. Per i procedimenti di esecuzione immobiliare è dovuto esclusivamente il
contributo alla lettera c) del comma 1 delle presente tabella. Per gli altri
procedimenti esecutivi, l'importo del contributo dovuto è quello indicato nella
lettera c) del comma 1 della presente tabella, ridotto alla metà.
6. Per il rilascio di copie autentiche, anche da parte degli uffici giudiziari,
è dovuto un unico diritto fisso pari a lire 10.000 per ogni atto, anche se
composto di più fogli o più pagine.
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