Dal disegno
di legge AS 1817
Art. 4.
(Semplificazioni fiscali per i contribuenti minimi e marginali)
35. All’articolo
30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti
modifiche:
...
4-quater. I provvedimenti del Direttore regionale dell’Agenzia delle
entrate, adottati a seguito delle istanze di disapplicazione presentate ai sensi
del comma 4-bis, sono comunicati mediante servizio postale, in plico
raccomandato con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo fax o posta elettronica».
Art. 5.
(Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore
tributario)
...
37. Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione
delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 41, l’emissione, la trasmissione, la conservazione
e l’archivi azione delle fatture emessi nei rapporti con le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e con gli enti pubblici nazionali,
anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata
esclusivamente in forma elettronica, con l’osservanza del decreto
legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e del Codice
dell’amministrazione digitale.
38. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 41, le amministrazioni e gli enti di cui al comma 37
non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né
possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio in
forma elettronica.
39. La trasmissione delle fatture elettroniche avviene
attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell’economia e
delle finanze e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture
societarie.
40. Con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze da emanare entro il 31 marzo 2008 è individuato il gestore del Sistema
di interscambio e ne sono definite competenze e attribuzioni, ivi comprese
quelle relative:
a) al presidio del
processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle
amministrazioni destinatarie;
b) alla gestione dei
dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro
integrazione nei sistemi di monitotaggio della finanza pubblica.
41. Con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e l’innovazione nella
pubblica amministrazione, sono definite:
a) le regole di
identificazione univoca. degli uffici centrali e periferici delle
amministrazioni destinatari della fatturazione;
b) le regole tecniche
relative alle soluzioni informatiche da utilizzare per l’emissione e la
trasmissione delle fatture elettroniche e le modalità di integrazione con il
sistema di interscambio;
c) le linee guida per
l’adeguamento delle procedure interne delle amministrazioni interessate alla
ricezione ed alla gestione delle fatture elettroniche;
d) le eventuali deroghe
agli obblighi di cui al comma 37, limitatamente a determinate tipologie di
approvvigionamenti;
e) la disciplina
dell’utilizzo, tanto da parte degli operatori economici, quanto da parte delle
amministrazioni interessate, di intermediari abilitati allo svolgimento delle
attività informatiche necessarie all’assolvimento, degli obblighi di cui al
presente articolo;
f) le eventuali misure di
supporto, anche di natura economica, per le piccole e medie Imprese;
g) la data, a decorrere
dalla quale decorrono l’obbligo di cui al comma 37 ed il divieto di cui al
comma 38, con possibilità di introdurre gradualmente il passaggio al sistema di
trasmissione esclusiva in forma elettronica.
Art. 39.
(Sviluppo della banda larga e del digitale terrestre)
1. Al fine di sostenere nuovi processi di
realizzazione delle infrastrutture per la larga banda sul territorio nazionale,
le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo
61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, destinate al finanziamento
degli interventi attuativi del Programma per lo sviluppo della larga banda nel
Mezzogiorno da parte del Ministero delle comunicazioni per il tramite della
Società infrastrutture e telecomunicazioni per l’Italia S.p.A. (Infratel
Italia), di cui all’articolo
7 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni
dalla legge
14 maggio 2005, n. 80, sono incrementate di 50 milioni di euro per
l’anno 2008.
2 Il Fondo per il passaggio al digitale di cui
all’articolo 1, commi 927, 928 e 929 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 20 milioni di euro per
l’anno 2008.
Art. 40.
(Modifiche al testo unico
della radiotelevisione)
1. All’articolo 44 del testo unico della
radiotelevisione di cui al decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 3 è
sostituito dal seguente:
«3. ...
Gli operatori di comunicazioni elettroniche su reti fisse e mobili
contribuiscono, gradualmente e tenuto conto delle condizioni del mercato, alla
promozione e al sostegno finanziario delle opere audiovisive europee, destinando
una quota dei ricavi derivanti dal traffico di contenuti audiovisivi offerti al
pubblico a pagamento indipendentemente dalla tecnologia di trasmissione, secondo
criteri e modalità stabiliti dall’Autorità con apposito regolamento da
adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge».
Art. 76.
(Contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche:
auto di servizio, corrispondenza postale, telefonia, immobili)
...
2. Il Centro nazionale per l’informatica nella
pubblica amministrazione (CNIPA) effettua, anche a campione, azioni di
monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni di cui all’articolo
47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, nonché delle disposizioni in materia di posta elettronica
certificata. Il mancato adeguamento alle predette disposizioni in misura
superiore al 50 per cento del totale della corrispondenza inviata, certificato
dal CNIPA, comporta, per le pubbliche amministrazioni dello Stato, comprese le
aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, e per gli enti
pubblici non economici nazionali, la riduzione, nell’esercizio finanziario
successivo, del 30 per cento delle risorse stanziate nell’anno in corso per
spese di invio della corrispondenza cartacea.
3. Con decreto del Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrzione, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni, da
adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.
4. All’articolo
78 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono aggiunti, in fine,
i seguenti commi:
«2-bis. Le pubbliche
amministrazioni centrali sono tenute, a decorrere dal 1º gennaio 2008 e
comunque a partire dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di fonia in
corso alla data predetta, ad utilizzare i servizi «Voce tramite protocollo
internet» (VoIP) previsti dal sistema pubblico di connettività o da analoghe
convenzioni stipulate la Consip s.p.a. stipulate a livello territoriale.
2-ter. Il CNIPA effettua azioni di
monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 2-bis.
2-quater. Il mancato adeguamento alle
disposizioni di cui al comma 2-bis comporta la riduzione,
nell’esercizio finanziario successivo, del 30 per cento delle risorse
stanziate nell’anno in corso per spese di telefonia».
5. Con decreto del Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni, da
adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono stabilite le modalità attuative dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater
dell’articolo
78 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, introdotti dal comma 4
del presente articolo.
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