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 Attualità

Il diritto d'autore secondo l'Unione europea
di Natasha Montanari - 26.06.98

Il 10 dicembre 1997 la Commissione della Comunità europea ha adottato una proposta di direttiva "sull'armonizzazione del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione" COM (97) 628.Una direttiva "orizzontale", frutto di una intensa attività di lobbying tra i diversi settori dell'industria ed i rappresentanti della Commissione.
Gli interessi in gioco sono molteplici e ciò è stato dimostrato dalle numerose critiche avanzate dalle parti interessate all'indomani dell'adozione del testo preparatorio. Ancora oggi le industrie discografiche, gli operatori telecom stanno facendo pressioni affinchè le proprie richieste vengano accolte al momento dell'adozione del testo definitivo.

Diritto di riproduzione

L'evoluzione tecnologica ha reso possibili nuove forme di riproduzione come l'acquisizione tramite scanner di opere stampate od il downloading di materiale digitale. Lo scopo di questa proposta di direttiva è quello di individuare esattamente quali sono le opere protette ed i soggetti titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi.
L'art.2 della proposta di direttiva attribuisce agli autori, artisti interpreti o esecutori, produttori di fonogrammi o film ed organismi di diffusione radiotelevisiva il diritto di autorizzare o vietare qualsiasi tipo di riproduzione sia essa compiuta in rete od al di fuori della rete, sotto forma diretta od indiretta, temporanea o permanente.
Per riproduzione diretta si intende, secondo la comunicazione della Commissione, il fatto di riprodurre direttamente un'opera od un altro oggetto protetto su un supporto identico o differente"; mentre la riproduzione indiretta è quella "eseguita in più tappe (come ad esempio la registrazione di un suono che è stata realizzata a sua volta sulla base di un fonogramma).

La protezione riguarda non solo le copie materiali permanenti ma anche le copie temporanee contenute nella memoria di un elaboratore (come avviene ad esempio nel caso di visualizzazione sullo schermo del computer). La liceità del downloading, e cioè la memorizzazione permanente dell'opera, senza previa autorizzazione dei soggetti titolari del diritto, può dipendere da diversi fattori concreti:
a) accesso al sito subordinato al pagamento di un compenso;
b) visualizzazione del sito impone necessariamente la copia di informazioni;
c) la natura dell'opera (freeware e shareware per poter essere usati devono essere caricati nelle memorie di massa dell'elaboratore ed eseguiti dall'utente).

Le associazioni che rappresentano il mondo industriale hanno chiesto che i diritti di riproduzione vengano tutelati a prescindere dalle tecnologie e dai mezzi utilizzati in vista dei possibili sviluppi della società dell'informazione. Una interpretazione restrittiva del concetto di riproduzione potrebbe lasciare fuori dalla protezione diverse attività.

Diritto di comunicazione al pubblico

Molto importante dal punto di vista legislativo è poi l'articolo 3 che conferisce agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare tutte le comunicazioni al pubblico comprese quelle del mondo virtuale.
Il fenomeno prende il nome di uploading e consiste nell'immissione in rete di creazioni intellettuali. Questa operazione, anche se compiuta senza scopo di lucro, costituisce un'utilizzazione economicamente rilevante dell'opera e quindi deve essere autorizzata dal titolare del diritto d'autore.
Per comunicazione al pubblico si intende infatti la trasmissione o riproduzione di opere salvo al distribuzione di copie materiali. La proposta di direttiva comprende anche la messa a disposizione al pubblico in maniera tale che ciscuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Chiaro è il riferimento alla Rete, dove l' accesso è interattivo, fatto cioè su domanda. La protezione offerta da questa disposizione non copre le opere offerte nel quadro di un programma predefinito, come accade per esempio nell'ambito della pay TV o della pay per view.

Quando l'autorizzazione non viene rilasciata, l'operazione è illecita anche se realizzata da un soggetto qualificabile come utente legittimo (ad esempio perché acquirente dell'opera).
Non trova infatti applicazione il principio dell'esaurimento dell'esclusiva in quanto esso riguarda unicamente il diritto esclusivo alla distribuzione delle copie dell'opera protetta, ma non la loro diffusione a distanza a beneficio di un pubblico indeterminato (articolo 3, comma 3).

La possibilità per l'utente di acquisire direttamente brani musicali, audiovisivi e prodotti multimediali attraverso elaboratori domestici sviluppa un nuovo metodo di vendita che, con il tempo, è volto a rimpiazzare quella diretta di copie materiali. Per evitare il rischio di sfruttamento delle opere protette e di pirateria, i titolari dei diritti connessi a quello d'autore devono beneficiare contemporaneamente dei diritti esclusivi di riproduzione e di messa a disposizione al pubblico. Questi diritti verranno riconosciuti a prescindere dal numero di volte che l'opera viene trasmessa on line su domanda. E' il fatto di offrire il servizio al pubblico che richiede autorizzazione.

L'articolo 3 comma 2 della proposta di direttiva non si limita a proteggere il settore delle interpretazioni ed esecuzioni sonore, ma copre anche quello degli audiovisivi con l'esclusivo riferimento alle trasmissioni interattive.

Eccezioni

L'articolo 5 del testo propone una serie di eccezioni, alcune obbligatorie ed altre facoltative, sia al diritto di riproduzione, sia al diritto di messa a disposizione del pubblico. Il primo comma stabilisce che il diritto di cui all'articolo 2 non sussiste per gli atti di riproduzione temporanea di cui allo stesso articolo che formano parte integrante di un procedimento tecnologico eseguito all'unico scopo di consentire l'utilizzo di un'opera o di altri materiali protetti e che non hanno rilevanza economica. Questo comma stabilisce una eccezione obbligatoria per tutti gli stati membri e si applica evidentemente all'ambiente delle comunicazioni in rete.
Le altre eccezioni hanno carattere facoltativo (per esempio quando la riproduzione o la messa a disposizione viene fatta per finalità didattiche o di ricerca scientifica) e mostrano la volontà della Commissione di raggiungere un grado di armonizzazione tale da soddisfare sia il buon funzionamento del mercato interno, sia il principio di sussidiarietà (ex art.3b del Tratto CE) e le obbligazioni derivanti dai trattati internazionali OMPI.

L'elenco ha carattere esaustivo: gli stati membri non sono autorizzati ad introdurre nuove ipotesi rispetto a quelle previste espressamente. Inoltre nell'applicazione delle eccezioni gli stati dovranno tenere presente il "test delle tre tappe": applicazione a casi specifici e determinati tenedo conto degli interessi economici dei titolari del diritto.

L'IFPI (International Federation of the Phonografic Industry) che rappresenta più di 1300 produttori e distributori nell'ambito del mondo discografico, è intervenuta chiedendo alla Commissione di riconoscere che le copie digitali siano equiparate alle copie materiali senza quindi la previsione di eccezioni per le prime.La differenza che viene tracciata tra copie temporanee e permanenti con conseguente possibilità di esonero dell'autorizzazione nella prima ipotesi viene considerata dalla Federazione in maniera negativa in quanto in questo modo la Commissione dimostra di ignorare il fatto che le tecnologie della società dell'informazione eliminano le differenze tra le copie permanenti e quelle temporanee.
Una richiesta di chiarimenti con riferimento alle copie private digitali è stata chiesta anche dalle associazioni delle industrie interessate: la proposta di direttiva deve restringere e delineare le eccezioni per la copia privata per l'ambiente digitale e queste eccezioni dovranno essere armonizzate nei diversi stati membri.
Sebbene ci sia stato un tentativo di armonizzazione, la maggior parte degli operatori sostiene che l'introduzione di eccezioni facoltative fallisce l'obiettivo in quanto permette agli stati di introdurre nei propri ordinamenti quelle eccezioni che ritengono più idonee portando ad accentuare i diversi livelli di protezione che sussistono nei diversi paesi.

Obblighi relativi alle misure tecnologiche

L'articolo 6 protegge i diritti d'autore e quelli connessi da tutte le attività volte a neutralizzare le misure tecniche utilizzate per la protezione. A differenza dei trattati OMPI, la disposizione copre tutte le attività, ivi comprese quelle preparatorie, come la produzione e la distribuzione e la prestazione di servizi che di fatto facilitano la violazione del diritto di proprietà intellettuale. Si tratta di un articolo molto flessibile perché permette agli stati di prendere tutte le misure ritenute necessarie seguendo i principi dei propri ordinamenti nazionali.

Le misure tecnologiche utilizzate per la protezione devono essere "efficaci" e sono considerate tali quando l'opera o altro materiale protetto vengano resi accessibili all'utente solo tramite l'applicazione di un codice di accesso o di un procedimento, inclusa la decifrazione, la ricomposizione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o altro materiale, con l'autorizzazione dei titolari dei diritti. Saranno i titolari del diritto a dover dimostrare che le tecniche utilizzate sono efficaci per ottenere un elevato livello di protezione.
Inoltre viene data rilevanza all'elemento soggettivo: la tutela viene data solo se si tratta di interessati colpevoli o che si possano ragionevolmente presumere consapevoli del fatto che tali attività rendano possibile o facilitano l'indebita elusione di efficaci misure.

La proposta di direttiva non prende in considerazione il problema cruciale della responsabilità degli ISP. Questa è oggetto di un'apposita proposta che la Commissione sta discutendo proprio in questi giorni e che dovrebbe essere adottata prima della fine dell'anno.

* Consulente legale, diritto della Comunità europea, Geater & Co - Bruxelles