Il diritto d'autore secondo l'Unione
europea
di Natasha
Montanari - 26.06.98
Il 10 dicembre 1997 la Commissione della
Comunità europea ha adottato una proposta
di direttiva "sull'armonizzazione del diritto d'autore e dei diritti
connessi nella società dell'informazione"
COM (97) 628.Una direttiva "orizzontale", frutto di una intensa
attività di lobbying tra i diversi settori dell'industria ed i rappresentanti
della Commissione.
Gli interessi in gioco sono molteplici e ciò è stato dimostrato dalle numerose
critiche avanzate dalle parti interessate all'indomani dell'adozione del
testo preparatorio. Ancora oggi le industrie discografiche, gli operatori
telecom stanno facendo pressioni affinchè le proprie richieste vengano accolte
al momento dell'adozione del testo definitivo.
Diritto di riproduzione
L'evoluzione tecnologica ha reso possibili
nuove forme di riproduzione come l'acquisizione tramite scanner di opere
stampate od il downloading di materiale digitale. Lo scopo di questa
proposta di direttiva è quello di individuare esattamente quali sono le opere
protette ed i soggetti titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi.
L'art.2 della proposta di direttiva attribuisce agli autori, artisti
interpreti o esecutori, produttori di fonogrammi o film ed organismi di
diffusione radiotelevisiva il diritto di autorizzare o vietare qualsiasi tipo di
riproduzione sia essa compiuta in rete od al di fuori della rete, sotto forma
diretta od indiretta, temporanea o permanente.
Per riproduzione diretta si intende, secondo la comunicazione della
Commissione, il fatto di riprodurre direttamente un'opera od un altro
oggetto protetto su un supporto identico o differente"; mentre
la riproduzione indiretta è quella "eseguita in più tappe
(come ad esempio la registrazione di un suono che è stata realizzata a sua
volta sulla base di un fonogramma).
La protezione riguarda non solo le copie
materiali permanenti ma anche le copie temporanee contenute nella memoria di un
elaboratore (come avviene ad esempio nel caso di visualizzazione sullo schermo
del computer). La liceità del downloading, e cioè la memorizzazione
permanente dell'opera, senza previa autorizzazione dei soggetti titolari del
diritto, può dipendere da diversi fattori concreti:
a) accesso al sito subordinato al pagamento di un compenso;
b) visualizzazione del sito impone necessariamente la copia di informazioni;
c) la natura dell'opera (freeware e shareware per poter
essere usati devono essere caricati nelle memorie di massa dell'elaboratore ed
eseguiti dall'utente).
Le associazioni che rappresentano il mondo
industriale hanno chiesto che i diritti di riproduzione vengano tutelati a
prescindere dalle tecnologie e dai mezzi utilizzati in vista dei possibili
sviluppi della società dell'informazione. Una interpretazione restrittiva del
concetto di riproduzione potrebbe lasciare fuori dalla protezione diverse
attività.
Diritto di comunicazione al pubblico
Molto importante dal punto di vista legislativo
è poi l'articolo 3 che conferisce agli autori il diritto esclusivo di
autorizzare o vietare tutte le comunicazioni al pubblico comprese quelle del
mondo virtuale.
Il fenomeno prende il nome di uploading e consiste nell'immissione in
rete di creazioni intellettuali. Questa operazione, anche se compiuta senza
scopo di lucro, costituisce un'utilizzazione economicamente rilevante dell'opera
e quindi deve essere autorizzata dal titolare del diritto d'autore.
Per comunicazione al pubblico si intende infatti la trasmissione o riproduzione
di opere salvo al distribuzione di copie materiali. La proposta di direttiva
comprende anche la messa a disposizione al pubblico in maniera tale che
ciscuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.
Chiaro è il riferimento alla Rete, dove l' accesso è interattivo, fatto
cioè su domanda. La protezione offerta da questa disposizione non copre le
opere offerte nel quadro di un programma predefinito, come accade per esempio
nell'ambito della pay TV o della pay per view.
Quando l'autorizzazione non viene rilasciata, l'operazione
è illecita anche se realizzata da un soggetto qualificabile come utente
legittimo (ad esempio perché acquirente dell'opera).
Non trova infatti applicazione il principio dell'esaurimento dell'esclusiva
in quanto esso riguarda unicamente il diritto esclusivo alla distribuzione delle
copie dell'opera protetta, ma non la loro diffusione a distanza a beneficio di
un pubblico indeterminato (articolo 3, comma 3).
La possibilità per l'utente di acquisire
direttamente brani musicali, audiovisivi e prodotti multimediali attraverso
elaboratori domestici sviluppa un nuovo metodo di vendita che, con il tempo, è
volto a rimpiazzare quella diretta di copie materiali. Per evitare il rischio di
sfruttamento delle opere protette e di pirateria, i titolari dei diritti
connessi a quello d'autore devono beneficiare contemporaneamente dei diritti
esclusivi di riproduzione e di messa a disposizione al pubblico. Questi diritti
verranno riconosciuti a prescindere dal numero di volte che l'opera viene
trasmessa on line su domanda. E' il fatto di offrire il servizio al pubblico che
richiede autorizzazione.
L'articolo 3 comma 2 della proposta di
direttiva non si limita a proteggere il settore delle interpretazioni ed
esecuzioni sonore, ma copre anche quello degli audiovisivi con l'esclusivo
riferimento alle trasmissioni interattive.
Eccezioni
L'articolo 5 del testo propone una serie di
eccezioni, alcune obbligatorie ed altre facoltative, sia al diritto di
riproduzione, sia al diritto di messa a disposizione del pubblico. Il primo
comma stabilisce che il diritto di cui all'articolo 2 non sussiste per gli
atti di riproduzione temporanea di cui allo stesso articolo che formano parte
integrante di un procedimento tecnologico eseguito all'unico scopo di
consentire l'utilizzo di un'opera o di altri materiali protetti e che non
hanno rilevanza economica. Questo comma stabilisce una eccezione
obbligatoria per tutti gli stati membri e si applica evidentemente all'ambiente
delle comunicazioni in rete.
Le altre eccezioni hanno carattere facoltativo (per esempio quando la
riproduzione o la messa a disposizione viene fatta per finalità didattiche o di
ricerca scientifica) e mostrano la volontà della Commissione di raggiungere un
grado di armonizzazione tale da soddisfare sia il buon funzionamento del mercato
interno, sia il principio di sussidiarietà (ex art.3b del Tratto CE) e le
obbligazioni derivanti dai trattati internazionali OMPI.
L'elenco ha carattere esaustivo: gli stati
membri non sono autorizzati ad introdurre nuove ipotesi rispetto a quelle
previste espressamente. Inoltre nell'applicazione delle eccezioni gli stati
dovranno tenere presente il "test delle tre tappe": applicazione a
casi specifici e determinati tenedo conto degli interessi economici dei titolari
del diritto.
L'IFPI (International Federation of the
Phonografic Industry) che rappresenta più di 1300 produttori e distributori
nell'ambito del mondo discografico, è intervenuta chiedendo alla Commissione
di riconoscere che le copie digitali siano equiparate alle copie materiali senza
quindi la previsione di eccezioni per le prime.La differenza che viene tracciata
tra copie temporanee e permanenti con conseguente possibilità di esonero dell'autorizzazione
nella prima ipotesi viene considerata dalla Federazione in maniera negativa in
quanto in questo modo la Commissione dimostra di ignorare il fatto che le
tecnologie della società dell'informazione eliminano le differenze tra le
copie permanenti e quelle temporanee.
Una richiesta di chiarimenti con riferimento alle copie private digitali è
stata chiesta anche dalle associazioni delle industrie interessate: la proposta
di direttiva deve restringere e delineare le eccezioni per la copia privata per
l'ambiente digitale e queste eccezioni dovranno essere armonizzate nei diversi
stati membri.
Sebbene ci sia stato un tentativo di armonizzazione, la maggior parte degli
operatori sostiene che l'introduzione di eccezioni facoltative fallisce l'obiettivo
in quanto permette agli stati di introdurre nei propri ordinamenti quelle
eccezioni che ritengono più idonee portando ad accentuare i diversi livelli di
protezione che sussistono nei diversi paesi.
Obblighi relativi alle misure tecnologiche
L'articolo 6 protegge i diritti d'autore e
quelli connessi da tutte le attività volte a neutralizzare le misure tecniche
utilizzate per la protezione. A differenza dei trattati OMPI, la disposizione
copre tutte le attività, ivi comprese quelle preparatorie, come la produzione e
la distribuzione e la prestazione di servizi che di fatto facilitano la
violazione del diritto di proprietà intellettuale. Si tratta di un articolo
molto flessibile perché permette agli stati di prendere tutte le misure
ritenute necessarie seguendo i principi dei propri ordinamenti nazionali.
Le misure tecnologiche utilizzate per la
protezione devono essere "efficaci" e sono considerate tali quando
l'opera o altro materiale protetto vengano resi accessibili all'utente solo
tramite l'applicazione di un codice di accesso o di un procedimento, inclusa
la decifrazione, la ricomposizione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera
o altro materiale, con l'autorizzazione dei titolari dei diritti. Saranno
i titolari del diritto a dover dimostrare che le tecniche utilizzate sono
efficaci per ottenere un elevato livello di protezione.
Inoltre viene data rilevanza all'elemento soggettivo: la tutela viene data
solo se si tratta di interessati colpevoli o che si possano ragionevolmente
presumere consapevoli del fatto che tali attività rendano possibile o
facilitano l'indebita elusione di efficaci misure.
La proposta di direttiva non prende in
considerazione il problema cruciale della responsabilità degli ISP. Questa è
oggetto di un'apposita proposta che la Commissione sta discutendo proprio in
questi giorni e che dovrebbe essere adottata prima della fine dell'anno.
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Consulente legale, diritto della Comunità europea, Geater & Co - Bruxelles
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