Le autorità amministrative indipendenti quali fattori di
evoluzione dell'ordinamento
di Giuseppe Santaniello - 19.06.03
I.
Sulla necessità di un riordino sistematico e coerente della disciplina, oggi
eterogenea, che interessa le autorità indipendenti si riscontra un generale
consenso.
Da un'analisi della normativa attualmente vigente e delle problematiche
emerse negli ultimi anni appare necessaria una legge quadro che conferisca
unitarietà e chiarezza alla predetta materia. Essa però involge l'esigenza
di una nitida definizione di alcuni punti basilari inerenti al modello
delineabile dalla legge di riforma, e soprattutto richiede una interpretazione
ricostruttiva del ruolo fondamentale spettante, su un piano generale, a tali
istituzioni indipendenti, che sono caratterizzate quali fattori evolutivi del
sistema giuridico e quale momento di spinta propulsiva del nostro ordinamento.
In realtà tali istituzioni indipendenti, riguardate nel loro complesso,
hanno rappresentato fattispecie emergenti di una quarta funzione, del tutto
nuova, che l'ordinamento giuridico è andato progressivamente esprimendo in
una recente fase, aggiungendola alle tradizionali funzioni legislativa,
amministrativa, giurisdizionale.
La visuale di tali organismi come risposta ad esigenze garantistiche trovò
conferma già nel progetto di revisione della seconda parte della
Costituzione, approvato dalla Commissione parlamentare per le riforme
costituzionali, istituita con legge costituzionale n. 1 del 1997. Le autorità
indipendenti venivano qualificate autorità di garanzia e la loro
istituzione, coperta da riserva di legge, era finalizzata all'esercizio di
funzioni di garanzia e di vigilanza in materia di diritti e di libertà
tutelati dalla Costituzione.
Come è stato rilevato da parte di molti studiosi, l'ordinamento
giuridico italiano e quello comunitario hanno plasmato, accanto alle potestà
tradizionali, i poteri garanti. In altri termini il sistema ha dato rilievo
alla necessità di configurare, per alcuni diritti fondamentali della persona
(come la libertà di manifestazione del pensiero; la libertà di iniziativa
economica, di concorrenza e di mercato; lo spazio di libertà dell'individuo
come diritto alla privacy) una forma rafforzata di salvaguardia e di
vigilanza, affidata ad organismi autonomi sottratti al circuito parlamentare e
governativo.
D'altronde la coessenzialità del potere di garanzia alle istituzioni
indipendenti è strettamente coerente con le loro origini storiche. Va
ricordato che tali organizzazioni sono sorte nell'area nord-americana fin
dai primi anni del novecento (basti ricordare il loro prototipo, la Federal
Communication Commission, istituita da Roosvelt nel 1930); e di là la
formula è trasmigrata, nella seconda metà del novecento, nei Paesi europei.
Negli Stati Uniti l'origine delle Independent Regulatory Commission
si ricollega all'esigenza di salvaguardia della libertà economica, in
coerenza con una ispirazione che poneva i valori della libertà al centro
della vita pubblica.
Nelle formule di tipo europeo, e particolarmente nella esperienza della
Francia, si è sviluppata la teoria dei settori sensibili, intesi quali
ambiti di materie in cui la tutela del cittadino di fronte al potere pubblico
vale a giustificare l'istituzione di organismi di garanzia sottratti
alla dipendenza gerarchica dal Governo.
Ma la matrice della quarta funzione si rinviene, con particolare risalto, nell'ordinamento
comunitario, quando si consideri che le numerose direttive europee (rivolte
alla regolazione di campi economico-sociali di vitale interesse) si sono
basate sull'istanza di protezione di settori, bisognevoli di particolare
protezione attraverso la costituzione di nuove strutture muniti di poteri di
garanzia.
Vanno ricordate, fra le tante, la direttiva del Consiglio europeo n.
552/1989 relativa al coordinamento di disposizioni legislative e regolamentari
degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive; la
convenzione europea sulla televisione transfrontaliera del 5 maggio 1989; il
regolamento del Consiglio europeo del 21 dicembre 1989 sul controllo delle
operazioni di concentrazione tra imprese; la direttiva 95/46/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio concernente la tutela della privacy e l'istituzione,
in tutti i Paesi membri, di autorità di garanzia per la tutela di tal bene
fondamentale.
E dal fitto intreccio tra fonti di diritto interno e fonti comunitarie (la cd.
comunitarizzazione dei diritti nazionali) traggono origine importanti
istituzioni indipendenti sorte nel nostro Paese, e in altri Stati aderenti all'Unione
europea.
Inoltre ai punti di vertice dell'ordinamento europeo, cioè nella Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione europea (che sarà trasfusa nella emananda
Costituzione europea) si colloca esplicitamente la funzione di garanzia dei
diritti fondamentali della persona umana.
II.
Ma anche sotto un ulteriore, rilevante profilo le autorità indipendenti
si connotano per la spinta propulsiva che esse hanno apportato al sistema
delle fonti, dal momento che alle più importanti di esse le leggi hanno
attribuito un significativo potere normativo.
Sulla base di una pregevole analisi svolta da Paola Bilancia, l'ingresso
delle istituzioni indipendenti nel sistema giuridico denota come da una
concezione di legge generale e astratta, di tradizione liberale ottocentesca,
si stia passando alla espansione di normazioni settoriali, frutto di
ordinamento policentrico e pluralista, che pone al centro sia i valori della
persona ma soprattutto, in materie economiche, gli interessi delle formazioni
sociali e dei cittadini, anche come utenti e consumatori.
L'aver conferito funzioni normative a istituzioni a connotazione
prevalentemente tecnica, non direttamente collegate alle istituzioni
rappresentative, comporta il trasferimento di potere decisionale di tutela e
garanzia dal circuito politico ad organismi in grado di svolgere un compito
regolatorio su determinate categorie di interessi socialmente rilevanti.
Si tratta soprattutto di una normazione secondaria speciale (il cui fondamento
è sempre contenuto in una legge generale) e che non può essere relegata al
solo rango di normativa tecnica.
E poi l'ampiezza della potestà regolamentare va rapportata al tipo
specifico di funzioni assegnate a ciascuna istituzione. Come venne osservato
nell'indagine conoscitiva della decorsa legislatura, vi sono istituzioni a vocazione
monista (cioè unisettoriale) e altre a vocazione pluralista (cioè
multisettoriale o intersettoriale, come ad es. il Garante della protezione dei
dati personali).
Ed è da prendere in considerazione un nucleo di principi essenziali a cui
deve attenersi il procedimento di formazione dei regolamenti ad efficacia
esterna, come ad esempio le modalità di informazione, di audizione, di
partecipazione dei soggetti destinatari dei precetti regolamentari,
utilizzando i criteri procedimentali forniti in via generale dalla legge 241
del 1990.
È opportuno far cenno di un recente orientamento dottrinale, che propone di
procedimentalizzare la normazione regolamentare, nelle ipotesi in cui vada ad
incidere su posizioni soggettive dei cittadini.
E viene citato l'esempio della regulatory negotiation
introdotta negli Stati Uniti nel 1990. La negoziazione della regolamentazione
pubblica nasce dall'iniziativa del regolatore che costituisce un comitato di
regolazione negoziale (con un massimo di 25 componenti rappresentativi di
tutti gli interessi ritenuti rilevanti) che può fissare taluni punti di
consenso o di dissenso da parte dei soggetti regolati rispetto al progetto
normativo in elaborazione da parte degli organi dell'autorità.
Vanno poi considerate come facenti parte della nuova fenomenologia della
produzione del diritto tutte quelle attività poste in essere dalle autorità
indipendenti mediante il loro ruolo propositivo o consultivo in riferimento ai
procedimenti di elaborazione di norme da parte di soggetti
"istituzionalmente formatori" quali il Parlamento e il Governo. Tale
ruolo si esplica non solo in pareri (spesso obbligatori) ma anche in proposte,
suggerimenti al Governo: sicchè, per tal modo, si configura (osserva l'autrice
già citata) una partecipazione alla formazione di interventi legislativi o di
regolamenti governativi.
Ma ancor più importante è l'innovazione nell'ordine delle fonti del
diritto, in relazione a quelle istituzioni indipendenti a cui la legge ha
conferito il potere di promuovere, da parte delle categorie interessate, la
formazione di codici deontologici e di buona condotta, i quali, una volta
elaborati e pubblicati, vanno a ricomprendersi nel novero delle fonti di
diritto oggettivo.
La legge n. 675/1996 prevede per il Garante della privacy il compito di
promuovere, nell'ambito delle categorie interessate, e nell'osservanza del
principio di rappresentatività, la sottoscrizione di tali codici, di
verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti e di garantirne la
diffusione e il rispetto.
Nel sistema delle fonti, il fenomeno è di forte rilievo. Cioè lo Stato
rinuncia alla disciplina autoritativa del comportamento degli operatori,
preferendo affidarla invece all'autoregolamentazione di soggetti collettivi
privati (le categorie professionali, specialmente) sotto la vigilanza di un'autorità
indipendente.
L'esigenza di creare questa fonte nuova è profondamente innovativa per
il nostro sistema ed è di matrice prettamente europea. Per quel che riflette
la disciplina della privacy va ricordato che la formazione dei codici
deontologici in tale materia è prevista dalla direttiva 95/46, che per tal
modo si pone come norma sulla normazione, affidando il compito ai
Garanti della privacy dei vari Paesi europei.
Sicché a disciplinare il settore concorrono fonti sopranazionali e nazionali;
e pertanto si realizza un ordinamento aperto, nel quale accanto alla
legge nazionale operano il diritto comunitario e le fonti di autoproduzione
delle regole da parte di determinate categorie.
Per descrivere questa situazione fortemente innovativa è particolarmente
adeguata un'osservazione di Alberto Predieri: "L'erompere delle
autorità amministrative indipendenti, la loro crescita esponenziale è data
dal mutamento dell'apparato, che diventa sempre più decentrato, investe
fattori e interazioni più ampie e complesse degli elementi tradizionali delle
forme di governo del sistema; investe la compenetrazione continua fra Stato e
società, fra Stato e mercato, la richiesta e la proposta di nuovi paradigmi
di relazione fra istituzioni. E soprattutto costituisce un modo di
riorganizzazione di una amministrazione pubblica in crisi e rappresenta una
testimonianza di vitalità dell'ordinamento nelle sue nuove prospettive".
III.
Un ulteriore profilo di carattere basilare, riguarda la collocazione delle
autorità nell'ordinamento, cioè i rapporti con gli altri soggetti
istituzionali.
La questione della posizione delle autorità implica la possibilità di
individuare a chi tali organismi debbono rispondere e se l'indipendenza non
significhi irresponsabilità o autoreferenzialità nell'assunzione delle
decisioni. Sostanzialmente essa si traduce nella valutazione dei rapporti di
esse con gli altri soggetti istituzionali.
Nel fondamentale documento conclusivo dell'indagine conoscitiva svolta dalla
Commissione affari costituzionali nella decorsa legislatura (29 marzo 2000),
si pose in risalto come la doppia indipendenza dal circuito parlamentare e
governativo non possa significare separatezza delle funzioni.
E su tale punto va osservato che le autorità indipendenti non sono isolate
dal contesto istituzionale, poiché la loro indipendenza non coincide affatto
con l'assenza di dialogo istituzionale. Il potere ad esse spettante di
rendere pareri (obbligatori) alla Presidenza del consiglio ed ai ministri in
relazione alla loro attività normativa (che coinvolga anche la tutela della
riservatezza) o la facoltà di formulare segnalazioni e proposte al Governo e
al Parlamento rappresentano forme di collegamenti specifici tra le autorità
indipendenti e gli organi costituzionali. E (come è stato osservato nel
predetto documento) se sotto il profilo teorico è carattere costitutivo delle
autorità la franchigia dall'indirizzo governativo, dall'esame
delle singole situazioni si vede che l'assunto non è valido in senso
assoluto. Esempio evidente può essere la legge 481 del 1995, istitutiva delle
autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, che prevede l'osservanza
di indirizzi governativi di politica generale, nonché l'indicazione del
quadro delle esigenze di sviluppo dei servizi nel documento di programmazione
economico-finanziaria.
D'altra parte la stessa Autorità garante della concorrenza e del mercato
è soggetta - ai sensi dell'art. 25, comma 1, della legge n. 287/1990 - ai
criteri generali deliberati dal Governo, cui l'Autorità può solo
eccezionalmente derogare nei casi espressamente previsti dalla legge.
Le previsioni sopra ricordate non sembrano inficiare di per sé il requisito
dell'indipendenza, specie se si tiene conto dell'evenienza che il Governo
non dispone di strumenti concreti per dare attuazione agli indirizzi
eventualmente formulati. Tali previsioni contribuiscono a dimostrare che l'indipendenza
si ricava attraverso una serie di indici rivelatori, di cui non è necessaria
la compresenza, ma una valutazione sistematica e ponderata.
Uno strumento tipico di dialogo, comune a tutte le autorità, è la
presentazione alle Camere di una Relazione annuale sull'attività svolta.
Ulteriore strumento di collegamento e di armonizzazione tra autorità e organi
parlamentari è quello delle udienze conoscitive da parte delle commissioni.
In tal modo, in ordine alla problematica di carattere generale, si valorizza
la vocazione generalista del Parlamento in costruttiva dialettica con la
tendenziale vocazione monista, cioè unisettoriale, delle singole
autorità, al fine di conseguire il bilanciamento tra i diversi diritti e
interessi tutelati dalle singole autorità e la prospettiva globale (spettante
al Parlamento) di tutti i valori presenti nell'ordinamento.
In un disegno di legge di iniziativa parlamentare (progetto Enrico
Letta-Giuliano Amato) vi è anche la proposta di istituire una commissione
parlamentare ad hoc, con il compito di mantenere i rapporti con le
autorità amministrative indipendenti, conferendo, in tal modo, al Parlamento
una maggiore capacità di interlocuzione.
In base a tali profili, appare meritevole di considerazione ogni opportuna
prospettiva rivolta a rafforzare le possibilità di dialogo fra le autorità e
gli altri fondamentali soggetti istituzionali.
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