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Attualità

Sky: al Senato interrogazione e risposta

18.11.04

 

(Testo tratto dal sito del Senato http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=14&id=121005)

PRESIDENTE. Segue l’interpellanza 2-00619, con procedimento abbreviato, ai sensi dell'articolo 156-bis del Regolamento, su Sky Italia.

Come sopra ricordato, ai sensi dell'articolo 156-bis del Regolamento, la predetta interpellanza potrà essere svolta per non più di dieci minuti e dopo le dichiarazioni del Governo è consentita una replica per non più di cinque minuti.

Ha facoltà di parlare il senatore Fabris per illustrare tale interpellanza.

FABRIS (Misto-Pop-Udeur). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, l'interpellanza che ho presentato riguarda la decisione di Sky di voler cessare di utilizzare il sistema di codifica dei segnali televisivi SECA entro la fine del 2004. Questo sistema di codifica dei segnali televisivi veniva già adoperato dall'ex gestore Telepiù fino a quando non è stato rilevato da Sky insieme alla preesistente società Stream insieme a tutti i relativi abbonati.

Il parco abbonati SECA di Sky sarà così progressivamente convertito al sistema di trasmissione NDS e, in questo modo, mentre in alcuni casi Sky darà agli abbonati una nuova smart card NDS che funzionerà nei decoder SECA esistenti, a molti altri consegnerà invece a casa un decoder e una smart card NDS.

Ciò che però Sky evita di rilevare è che, attraverso questa cooperazione, essa intende abbandonare il cosiddetto sistema simulcript che permette di decriptare segnali inviati da sistemi diversi senza che, peraltro, sia messo a disposizione dei produttori di decoder e degli stessi consumatori il sistema NDS sul quale la società detiene l'esclusiva.

La conseguenza diretta di tale situazione è che gli utenti di Sky non potranno più vedere con il nuovo decoder una vasta serie di canali, a pagamento e non, salvo decidano di dotarsi di due diversi impianti, due diversi telecomandi, due diversi sistemi di sintonizzazione, due prese SCART, diversi metri di cavi e, in certi casi, addirittura di due parabole.

Gli utenti che, invece, decidessero di rifiutare il nuovo decoder proposto da Sky rischierebbero di non poter più accedere ai canali Sky, se quest'ultima portasse ad estreme conseguenze quanto annunciato, rendendosi peraltro responsabile di inadempimento contrattuale per inesatta esecuzione della prestazione al momento del perfezionamento del contratto con l'utente.

Segnalo che alcuni organi di stampa hanno riportato la notizia che, secondo Sky, la normativa sul cosiddetto decoder unico sarebbe superata. È bene sul punto uscire dall'equivoco. Il legislatore, proprio per evitare posizioni dominanti nel mercato televisivo, con il decreto-legge n. 15 del 1999, aveva affermato un principio di rara chiarezza, ovvero sia che ogni ricevitore satellitare avrebbe dovuto consentire la fruibilità delle diverse offerte di programmi digitali ad accesso condizionato, ad eccezione di programmi radiotelevisivi digitali in chiaro, mediante l'utilizzo di un unico apparato.

Non meno cristalline sono le previsioni della delibera n. 216/00/CONS adottata il 5 aprile 2000 dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, recante disposizioni per la determinazione degli standard dei decodificatori e norme per la ricezione dei programmi televisivi ad accesso condizionato. Vi si legge che la normativa europea, in particolare la direttiva 95/47/CE, implica che un decodificatore unico per la ricezione di tutte le offerte degli operatori di televisione a pagamento comporta la scelta per essi di essere compatibili tramite il sistema simulcript ovvero il sistema multicript.

Allora, a questo punto non si spiega la dichiarata avversione di alcune pay tv, e tra queste Sky, verso lo standard common interface, visto che il cosiddetto multicrypt altro non è se non la possibilità, per il ricevitore, di accedere, tramite un alloggiamento (slot) normalizzato, chiamato interfaccia comune, l’inserimento di moduli che decodifichino chiavi di sistemi di accesso condizionato differenti.

Sempre le norme regolamentari, all’epoca adottate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, prevedono, in secondo luogo e tuttora, che gli operatori di accesso condizionato, anche in possesso di un titolo abilitativo alla trasmissione televisiva digitale a pagamento, indipendentemente dai mezzi di trasmissione, siano tenuti a garantire agli utenti la fruibilità, con lo stesso decodificatore, a qualunque titolo detenuto o posseduto, di tutte le offerte di programmi digitali con accesso condizionato e la ricezione dei programmi radiotelevisivi in chiaro e che, proprio a tale scopo, essi utilizzino il sistema simulcrypt, secondo le norme del DVB o, in alternativa, il sistema multicrypt secondo le norme definite dal DVB.

Quel che più interessa tuttavia sottolineare, è che la medesima delibera non mancava di rivolgersi ai detentori di diritti di proprietà industriale relativi ai sistemi e ai prodotti ad accesso condizionato; quando essi rilasciano licenze per la fabbricazione di apparecchiature destinate ai consumatori, gli è imposto di farlo a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, senza subordinarne il rilascio a condizioni che vietino, dissuadano, o scoraggino l’inclusione in tali apparecchiature in un’interfaccia comune che permetta il collegamento di più sistemi di accesso diversi, ovvero mezzi propri di un altro sistema di accesso, purché il destinatario della licenza rispetti condizioni ragionevoli e appropriate che garantiscano, per quanto lo riguarda, la sicurezza delle transazioni degli operatori di accesso condizionato.

Quindi, si tratta di previsioni che non sono affatto superate e che sono state di recente ribadite dal legislatore nazionale. Vorrei segnalare l’articolo 43 del decreto legislativo del 1° agosto 2003 n. 259, laddove si stabilisce che all’accesso condizionato ai servizi televisivi e radiofonici digitali trasmessi ai telespettatori e agli ascoltatori si applichino, a prescindere dai mezzi di trasmissione, le condizioni di cui all’allegato 2.

Vorrei segnalare che nella parte 1 dell’allegato n. 2 è scritto chiaramente che per quanto riguarda l’accesso condizionato ai servizi di televisione digitale radiotrasmessi ai telespettatori e agli ascoltatori, a prescindere dal mezzo trasmissivo, conformemente all’articolo 43 del codice, dovranno essere rispettate le seguenti condizioni e cioè che quando concedono licenze ai fabbricanti di apparecchiature di consumo, i titolari di diritti di proprietà industriale ed i relativi sistemi e prodotti di accesso condizionato lo fanno a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatori; in secondo luogo vi è la necessità di un’interfaccia comune che consenta la connessione con più sistemi di accesso diversi, oppure di mezzi propri di un altro sistema di accesso, purché il beneficiario della licenza rispetti condizioni ragionevoli, appropriate che garantiscono, per quanto lo riguarda, la sicurezza delle transazioni degli operatori del servizio di accesso condizionato.

Ne deriva che, evidentemente, non solo Sky Italia (o meglio il gruppo di cui fa parte) nel non rilasciare licenze NDS a chiunque vi abbia interesse sta tenendo un comportamento palesemente contrario agli impegni assunti anteriormente alla decisione del 2 aprile 2003 della Commissione europea, ma sta anche violando la normativa nazionale laddove afferma, senza mezzi termini, di non avere intenzione alcuna di rendere disponibili sul mercato CAM (common access module), compatibili con il sistema di accesso condizionato VideoGuard/NDS.

Per questi motivi, chiaramente tecnici, ma anche nella sostanza ho posto tali questioni nell’interpellanza che ho presentato nella quale chiedo di sapere se ci si rende conto che questa situazione arreca un danno non solo ai consumatori, ma anche a tutte quelle imprese che fino ad oggi hanno investito nella produzione di ricevitori satellitari tecnologicamente più evoluti di quelli imposti agli utenti di Sky Italia.

Sky Italia, in una nota che ho avuto modo di ricevere, segnala come solo un’impresa italiana la Access Media Spa sia nel nostro Paese l’unica autorizzata a produrre questo tipo di decodificatori. Mi chiedo a quali e quante imprese saranno rilasciate licenze NDS?

La Commissione europea con decisione del 2 aprile 2003 ha ritenuto che la formazione di un’unica pay tv in Italia non violasse il diritto antritrust, a patto che fossero rispettati gli impegni sottoscritti, proprio per conseguire l’obiettivo altrimenti giuridicamente interdetto, dal gruppo The News Corporation Ltd.

Ebbene, Sky Italia si era impegnata espressamente a fare in modo che NDS concedesse licenze alle terze parti richiedenti: il gruppo, in sostanza, avrebbe dovuto fare in modo che NDS concedesse alle terze parti interessate, a prezzi equi e non discriminatori, le licenze per il suo sistema di accesso condizionato.

Anche di recente, dinanzi all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni gli operatori di Sky Italia hanno sostenuto che quell’impegno non riguarderebbe i rapporti tra pay tv e terzi, ma solo i rapporti tra pay tv! Un’interpretazione che a me pare palesemente in mala fede, giacché, al contrario, dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria la pay tv ha sostenuto l’esatto contrario e cioè che non vi sarebbe alcuna violazione del diritto antritrust proprio perché il gruppo Murdoch si sarebbe impegnato a fare in modo che NDS conceda le licenze a chi le richieda.

Siamo, evidentemente, al "gioco delle tre carte" e il fatto che Sky sostenga che ciò è stato reso necessario per evitare il fenomeno dilagante della pirateria mi sembra non sia un argomento sostanzialmente documentato. Intendo dire che la cosiddetta pirateria "parassitaria" non si combatte, per certo, attraverso il passaggio da un conditional access system (CAS) a un altro e quindi, nella specie, con la migrazione dal sistema MediaGuard (di cui è titolare Seca) al VideoGuard (di cui è titolare NDS) ma si combatte in altro modo.

Tutti gli algoritmi di codifica per sistemi ad accesso condizionato hanno un nucleo comune seguendo la regola dettata da un protocollo noto ai tecnici come CSA basato su una parola chiave.

Mi pareva necessario aggiungere queste sottolineature al testo che ho presentato: il problema della sicurezza sicuramente permane, però è con la ricerca scientifica che va affrontato e non certo con nuove norme o attraverso periodiche migrazioni verso sistemi di accesso condizionato, che altro effetto non hanno se non quello di impoverire lo sviluppo economico e tecnologico. Basti pensare all'inevitabile sostituzione dei ricevitori common interface dalle elevatissime prestazioni con apparati, i cosiddetti common access embedded neppure lontanamente paragonabili ai primi.

Chi è oggi utenti Sky sa perfettamente di cosa sto parlando, perché prima poteva vedere tutti i canali in chiaro trasmessi dai satelliti e oggi, per questa scelta di Sky, è costretto a vedere solo ciò che l'azienda decide di far vedere.

Questo è assolutamente ingiustificabile, non solo a fronte della posizione monopolista che Sky ha sul mercato italiano, ma che a fronte degli investimenti che sono stati fatti da tante imprese italiane nel settore e che oggi si vedono preclusa la possibilità di fornire questo tipo di decoder.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere all’interpellanza testé svolta.

BALDINI, sottosegretario di Stato per le comunicazioni. Signor Presidente, onorevoli senatori, si fa innanzitutto presente che la Commissione europea ha incaricato l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di garantire che l'operazione di concentrazione Newscorp-Telepiù - dalla quale è nata Sky Italia - avvenisse senza ripercussioni per gli utenti.

In merito alla vicenda rappresentata nell'atto ispettivo in esame, la predetta Autorità, interpellata dal Ministero in quanto competente nella materia oggetto del presente atto ispettivo, ha riferito che con nota del 3 maggio 2004 la società Sky Italia ha trasmesso il comunicato stampa del 27 aprile 2004, corredato dalla relativa informativa, con il quale si preannunziava l'intenzione di non avvalersi più del sistema di codifica delle proprie trasmissioni denominato SECA - sistema che verrà definitivamente abbandonato entro il 2004 - e, nel contempo, di adottare il sistema NDS quale unica codifica per il futuro, necessaria per assicurare la continuità della sicurezza delle trasmissioni e per raggiungere l'efficienza e la stabilità di un software comune a tutta la piattaforma.

Riferisce l'Autorità che nella informativa suddetta Sky Italia ha specificato che l'intera operazione avrebbe avuto inizio a partire dal mese di maggio 2004 e si sarebbe esplicata con modalità atte a tutelare pienamente l'interesse del consumatore, in quanto la società medesima avrebbe provveduto alla consegna del nuovo decoder SkyBox o, in alternativa, di una nuova smart card NDS senza determinare oneri e costi aggiuntivi a carico degli utenti, in particolare per quella parte di utenza costituita dal parco abbonati SECA.

A seguito di detta informativa la unità per il monitoraggio delle attività relative alla costituzione di una piattaforma unica dell'AGCOM ha incontrato i rappresentanti di Sky Italia in due diverse occasioni, nel corso delle quali Sky Italia, nel premettere che il processo di conversione era volto a colpire il diffuso fenomeno della pirateria, ha precisato che l'operazione NDS si pone in un'ottica migliorativa e garantista per i fruitori del servizio ad accesso condizionato. Inoltre, ha sostenuto che il nuovo sistema di trasmissione, essendo innovativo, è in grado di garantire una serie di servizi: l'EPG (guida elettronica), l'agenda personale, il parental control (sistema che inibisce la ricezione di determinati programmi) ed i canali interattivi, in aggiunta ai servizi forniti dal SECA.

A fronte dei reclami degli utenti che contestano la presunta violazione della delibera dell'AGCOM n. 216/00/CONS sul decoder unico, la società Sky ha precisato all'Autorità di ritenere l'operazione conforme sia alle prescrizioni della predetta delibera, in quanto allo stato attuale non esiste un altro operatore che utilizzi un sistema di codifica diverso, sia alle prescrizioni contenute nel paragrafo 11 degli impegni relativi alla decisione della Commissione europea.

La ratio della delibera n. 216/00/CONS è quella di garantire la concorrenza tra i vari operatori di accesso condizionato attraverso la ricezione, con lo stesso decoder, di tutte le offerte dei differenti operatori, sia in chiaro sia criptate; al riguardo si precisa che la normativa europea fissa nell'algoritmo comune il sistema obbligatorio di descrambling per tutti i ricevitori, ma lascia piena libertà ai fornitori di sistema di accesso condizionato di elaborare algoritmi proprietari per la protezione delle chiavi di accesso. Tale normativa, però, obbliga i depositari di algoritmi proprietari di accesso condizionato a fornire, su licenza, la tecnologia a condizioni eque e non discriminatorie.

In proposito, secondo quanto riferito dall'Autorità, la società Sky ha precisato che, allo stato attuale, non sono pervenute richieste di licenza da parte di soggetti terzi per i prodotti di accesso condizionato NDS, ma soltanto una lettera di contenuto controverso inviata dall'ANIE.

In relazione alle condizioni generali di abbonamento, la società Sky ha inoltre precisato che la mancata previsione di una disposizione che preveda la facoltà di sostituzione del ricevitore in noleggio - laddove viene contemplata, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, la mera facoltà della società medesima di aggiornare in modalità remota il software - non esclude la facoltà di avvalersi, senza oneri per la clientela, di tale possibilità ove, per la ricezione del segnale NDS, il software non risulti aggiornabile.

In riferimento al contenuto dell’interrogazione in esame, che lamenta sia la violazione dell’articolo 3, comma 1, lettera b), della legge n. 287 del 1990, in quanto non esiste una CAM (modulo da inserire nel decoder) intercambiabile che supporti lo standard NDS, sia la violazione della delibera n. 216/00/CONS, ove dispone che gli operatori di accesso condizionato sono tenuti a garantire agli utenti la fruibilità con lo stesso decodificatore, a qualunque titolo detenuto o posseduto, di tutte le offerte di programmi digitali con accesso condizionato e la ricezione dei programmi in chiaro, si fa presente, oltre a quanto già precisato in merito alla delibera n. 216/00/CONS, quanto segue.

L'utilizzo dei decoder e dei sistemi di accesso condizionato è regolato, oltre che dalla citata delibera n. 216/00/CONS, dalla legge n. 78 del 1999, dal decreto legislativo n. 259 del 2003 (cioè il codice delle comunicazioni elettroniche), nonché, infine, dagli obblighi imposti dalla Commissione europea per l'operazione di concentrazione Newscorp-Stream-Telepiù.

Tale normativa prevede un obbligo di fornitura dei servizi di accesso condizionato (CAS) a condizioni eque e non discriminatorie; la suddetta prescrizione, prevista per i fornitori di CAS verticalmente integrati, è stata successivamente estesa anche agli operatori che forniscono esclusivamente CAS dall'allegato 2 al codice delle comunicazioni elettroniche.

Sky Italia è, inoltre, soggetta ad ulteriori obblighi derivanti dalle prescrizioni imposte dalla Commissione europea, che derivano dalla integrazione verticale di Sky con NDS e prevedono l'accesso a tutti i servizi di piattaforma, ivi inclusi la fornitura del proprio sistema CAS a condizioni eque e non discriminatorie, nonché l'obbligo di impegnarsi a far sì che siano concesse a soggetti terzi, a condizioni eque e non discriminatorie, licenze per i suoi prodotti di accesso condizionato adoperati dalla piattaforma unica (ovvero Sky) di televisione a pagamento sul territorio italiano.

Tali obblighi derivano dalla necessità di tutelare gli altri operatori di TV in chiaro e a pagamento via satellite, nonché i produttori di decoder, prevedendo che la stessa Sky si adoperi affinché ottengano le licenze NDS a condizioni eque.

La legge n. 78 del 1999 prevedeva che i decodificatori consentissero la fruibilità delle diverse offerte di programmi digitali con accesso condizionato e la ricezione dei programmi radiotelevisivi digitali in chiaro mediante l'utilizzo di un unico apparato.

In attuazione di tale disposizione l’Autorità ha emanato la delibera più volte citata (n. 216/00/CONS) che, in presenza di due operatori a pagamento con due diversi sistemi di CAS, prevede il rispetto di tale norma mediante il symulcript, ovvero la trasmissione delle chiavi numeriche nel segnale televisivo.

In riferimento all’operazione di sostituzione attuata da Sky, si pone il problema dell'utilizzo dei "decoder proprietari" con il sistema CAS SECA; la soluzione tecnica è data dall’utilizzo di un modulo (detto CAM) da inserire nell'apposita porta del decoder. La produzione di un modulo CAM richiede l'utilizzo della licenza per il CAS che si intende utilizzare con il modulo, in questo caso l'NDS.

Pertanto, qualora un soggetto avanzi questa richiesta alla società NDS, dovrà essere supportato dalla stessa Sky nell'ottenimento di tale licenza a condizioni eque e non discriminatorie.

Al momento, secondo quanto dichiarato dalla stessa Sky in sede di audizione presso l'Autorità, non sono pervenute richieste in tal senso da parte dei produttori; ne deriva che, a parere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'operazione di sostituzione è compatibile con tale aspetto del quadro normativo.

L'operazione così come configurata è stata ritenuta dall'Autorità in linea con la normativa, atteso che non sono presenti operatori di accesso condizionato che utilizzano sistemi differenti. Al momento, infatti, esistono due offerte commerciali: Sky e Gioco Calcio, che utilizzano entrambe lo stesso sistema CAS.

Qualora dovesse presentarsi sul mercato un soggetto che utilizzasse un sistema di CAS diverso dall’NDS, questi si dovrebbe accordare con Sky per l'utilizzo dell’NDS via simulcrypt o multicrypt e Sky dovrebbe trovare l'accordo per l'utilizzo del sistema CAS scelto dal nuovo operatore.

L'impostazione enunciata sembra peraltro condivisa dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che ha proceduto all'archiviazione delle segnalazioni ricevute al riguardo, non ritenendo gli aspetti denunciati atti a configurare una violazione delle norme a tutela della concorrenza ai sensi della legge n. 287 del 1990.

FABRIS (Misto-Pop-Udeur). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABRIS (Misto-Pop-Udeur). Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario Baldini per la risposta data. Per la stima che ho nei suoi confronti, non vorrei infierire troppo, però, mi devo dichiarare assolutamente insoddisfatto. Mi domando se, quando al Ministero preparano le risposte, fanno una prova prima di redigere il testo che consegnano ai rappresentanti del Governo che vengono a rispondere in quest’Aula.

Io le porto l’esperienza personale di un abbonato Sky - quale io sono - che, mentre prima poteva accedere a tutti i canali in chiaro trasmessi via satellite, oggi non può farlo. Questo è il dato, certo, certissimo, incontrovertibile.

Quello che sostiene Sky (e mi fa specie che il Governo si limiti a riprendere note della Sky che anch’io ho ricevuto) non corrisponde al vero perché, oggi come oggi, il sistema di accesso ai canali in chiaro ha una procedura talmente lunga e complicata che credo la generalità degli utenti non abbia né il tempo, né la voglia, né la passione per dedicarsi a tale tipo di esercizio.

In ogni caso, i canali accessibili e fruibili non sono nel numero di 300, come è stato annunciato anche in una recente iniziativa di Sky, ma molto più esigui, tant’è vero che la memoria di Sky è limitata a 20 canali. Quindi, fra i canali in chiaro che si riesce a ricevere, si devono scegliere i 20 canali che si intende vedere e dopo, se li vuol cambiare, bisogna ripetere la procedura inserendo un ulteriore canale da sostituire con uno dei 20 già selezionati e memorizzati.

Pertanto, signor Sottosegretario, il problema è molto semplice: non certo per colpa del Governo - ci mancherebbe - in Italia si è creata una situazione di monopolio per quanto riguarda la pay-per-view che è evidente e non può essere contestata.

Questo monopolio oggi viene esercitato anche per limitare l’accesso (altro che sviluppo del pluralismo e quant’altro) ai canali in chiaro che liberamente si potrebbero ricevere con i sistemi che ogni famiglia che vuole dotarsi di questo meccanismo può oggi installare nella propria casa.

Io, come tante famiglie italiane, ho un sistema di ricezione tramite parabola e non riesco a vedere i canali che vedevo prima da quando Sky, per una sua scelta assolutamente autoritaria limitativa della mia libertà, mi impone, se voglio accedere ai suoi canali a pagamento, di ricevere i soli e unici canali in chiaro che sceglie di farmi vedere.

Questa, ovviamente, è una situazione che, a fronte di una palese difficoltà di sviluppo del pluralismo del sistema radiotelevisivo italiano, che già scontiamo, aggiunge danno ad una situazione già precaria.

Chiedo dunque al Governo d'intervenire in proposito e mi domando anche cosa ci stiano a fare nel nostro Paese le Autorità competenti - sia quella garante per la concorrenza, sia quella per le garanzie nelle comunicazioni - se devono limitarsi a prendere atto delle note trasmesse, in questo caso, dai gestori, senza fare semplicemente una prova, un test (visto che non manca il personale né al Ministero né alle Autorità) per vedere cosa effettivamente accade in tema di TV.

Oggi, attraverso il decoder che Sky ha fornito agli utenti che hanno pagato l’abbonamento, non si può accedere ai canali ai quali si poteva accedere prima. Tutto qui, questo è il punto centrale della situazione. Io non posso munirmi di due parabole, di due decoder e di due prese scart e quant’altro richiesto se voglio ricevere i canali che in chiaro - quindi, gratuiti - sono trasmessi liberamente nello spazio.

Di fronte a questo la risposta che lei mi fornisce è assolutamente insufficiente, tecnica ma neanche tanto, perché non è fondata nemmeno sulla prova empirica di ciò che succede accendendo la TV.

In conclusione, signor Presidente, veramente non so cosa l’utente e anche noi, che in sede di sindacato ispettivo ci rivolgiamo appunto al Governo, possiamo fare per porre fine a questa situazione che vìola assolutamente i princìpi di libertà che abbiamo sancito anche nelle normative richiamate nel testo della mia interpellanza.

Signor Sottosegretario, per la sensibilità che le riconosco personalmente sulla materia, le chiedo di fare in modo che il suo Ministero intervenga anche presso le Autorità, cosa che faremo anche noi nei limiti del possibile, perché questa situazione venga sanata.

 

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