TESTO PROVVISORIO
Decreto-legge n. 72
Disegno di legge n. 4833-A
Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72,
recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale
audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello
spettacolo
Testo approvato dalla Camera il 22 aprile 2004
Articolo 1
(Misure di contrasto alla diffusione telematica abusiva di
opere dell'ingegno).
1. Al fine di promuovere la diffusione al pubblico
e la fruizione per via telematica delle opere dell'ingegno e di
reprimere le violazioni del diritto d'autore, l'immissione in un
sistema di reti telematiche di un'opera dell'ingegno, o parte
di essa, è corredata da un idoneo avviso circa l'avvenuto
assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto
d'autore e sui diritti connessi. La comunicazione, di adeguata
visibilità, contiene altresì l'indicazione delle sanzioni previste,
per le specifiche violazioni, dalla legge 22 aprile 1941, n. 633,
e successive modificazioni. Le relative modalità tecniche e i
soggetti obbligati sono definiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle
comunicazioni, sulla base di accordi tra la Società italiana
degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni delle categorie
interessate. Fino all'adozione di tale decreto, l'avviso deve
avere comunque caratteristiche tali da consentirne l'immediata
visualizzazione. Sono fatti salvi gli articoli 71-sexies, 71-septies
e 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni, nonché quanto previsto dalla legge 5 febbraio
1992, n. 93, e successive modificazioni.
2. Al comma 1 dell'articolo 171-ter della legge
22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole:
"a fini di lucro" sono sostituite dalle seguenti: "per
trarne profitto".
3. Al comma 2 dell'articolo 171-ter della legge 22
aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera a) è
inserita la seguente:
"a-bis) in violazione dell'articolo 16, per trarne profitto, comunica
al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche,
mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta
dal diritto d'autore, o parte di essa;".
4. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno raccoglie le segnalazioni di interesse di cui al comma 7, di
interesse in materia di prevenzione e repressione delle violazioni di cui alla
lettera a-bis) del comma 2 dell'articolo 171-ter della legge 22
aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, assicurando il raccordo con
le Amministrazioni interessate.
5. A seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria,
i prestatori di servizi della società dell'informazione, di
cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, comunicano
alle autorità di polizia le informazioni in proprio possesso utili
all'individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte segnalate.
6. A seguito di provvedimento dell'autorità
giudiziaria, per le violazioni commesse per via telematica di cui al
presente decreto, i prestatori di servizi della società
dell'informazione, ad eccezione dei fornitori di connettività
alle reti, fatto salvo quanto previsto agli articoli 14, 15, 16 e 17 del
decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, pongono in essere tutte le misure
dirette ad impedire l'accesso ai contenuti dei siti ovvero
a rimuovere i contenuti medesimi.
7. I prestatori di servizi della società dell'informazione
che siano venuti a conoscenza della presenza di contenuti idonei a integrare le
violazioni commesse per via telematica di cui al presente decreto, provvedono a
informarne con immediatezza il Dipartimento della pubblica sicurezza del
Ministero dell'interno ovvero l'autorità giudiziaria, in conformità a quanto
previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
(soppresso)
8. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 è
punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000.
Alle violazioni di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previste
dall'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2003, 70.
9. All'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo
9 aprile 2003, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) memorie digitali idonee per audio e video, fisse o
trasferibili, quali flash memory e cartucce per lettori MP3 e
analoghi: 0,36 euro per ogni gigabyte";
b) dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:
"h-bis) apparecchi esclusivamente destinati alla masterizzazione
di supporti DVD e CD e software finalizzato alla masterizzazione:
3 per cento dei relativi prezzi di listino al rivenditore"
10. All'articolo 71-septies della legge 22
aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, i commi 3 e 4
sono sostituiti dai seguenti:
"3. Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel
territorio dello Stato allo scopo di trarne profitto gli
apparecchi e i supporti indicati nel comma 1. I predetti soggetti
devono presentare alla Società italiana degli autori ed editori
(SIAE), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le
cessioni effettuate e i compensi dovuti, che devono essere contestualmente
corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso, è
responsabile in solido per il pagamento il distributore degli
apparecchi o dei supporti di registrazione.
4. La violazione degli obblighi di cui al comma 3 è punita con
la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del compenso
dovuto, nonché, nei casi più gravi o di recidiva, con la
sospensione della licenza o autorizzazione all'esercizio
dell'attività commerciale o industriale da quindici giorni a tre
mesi ovvero con la revoca della licenza o autorizzazione stessa".
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