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 Diritto d'autore

Va di male in peggio la legislazione italiana sul diritto d'autore
Comunicato di ALCEI - 25. 07.2000

Schedature, "pentiti" e sequestri di computer contro chi copia software. La futura legge sul diritto d'autore tratta chi usa programmi non licenziati allo stesso modo dei trafficanti di droga.

A più di un anno di distanza dal comunicato Alcei "Modifiche ingiuste e incivili alla legge sul diritto d'autore" (15 marzo 1999) non solo la situazione non sta migliorando ma sono in discussione al parlamento nuove norme che peggiorano gravemente il quadro normativo. 

In tutto il mondo c'è un intenso dibattito sull'accettabilità di norme antiquate che favoriscono solo grandi imprese (editoriali, "discografiche", di spettacolo o di software), non giovano agli autori e vanno contro l'interesse generale.  Le leggi italiane, ancora più retrive e repressive, sono in fase di assurdo e ingiustificato inasprimento. 

Un errore fondamentale sta nel fatto che comportamenti sostanzialmente definibili, al massimo, come violazioni di rapporti privati siano trattati come illeciti perseguibili penalmente.  All'interno di questa fondamentale stortura c'è un problema terminologico che puo' sembrare un oscuro dettaglio formale ma crea una rilevante differenza. 

Secondo la legge in vigore, è penalmente perseguibile chi fa uso di software non registrato "per fini di lucro".  Alcune sentenze avevano determinato una interpretazione "intelligente" di quella norma: cioè per "fine di lucro" si intende il commercio ma non il semplice utilizzo del software.  Le nuove proposte di legge contengono il termine "per trarne profitto", con l'obiettivo di forzare una definizione più estesa e perversa: cioè la perseguibilità penale del semplice utilizzo. 

Occorre ricordare che le pene indicate dalla legge, per fatti che al massimo potrebbero giustificare un risarcimento in denaro, sono assurdamente pesanti.  Da sei mesi a tre anni di carcere - quando un omicidio colposo plurimo puo' essere punito con sei mesi di reclusione. 

Nella nuova legge potrebbe essere previsto qualche alleggerimento delle pene, ma comunque rimangono esagerate rispetto alla realtà dei fatti - e al fondamentale principio che non c'è alcun ragionevole motivo per sottoporre queste materie alla disciplina penale. 

Occorre anche ricordare che queste assurde norme sono il pretesto più diffuso per quelle barbare ondate di sequestri di computer che resero infame l'Italia nel mondo nel 1994 e che, nonostante la dimostrata inutilità e perversità di quella procedura d'indagine, continuano a fare migliaia di vittime (spesso del tutto innocenti) anche sei anni più tardi. 

È preoccupante che tutte le forze politiche, così sollecite nel mettersi al servizio delle lobby di grandi interessi privati, siano perennemente disattente nell'evitare ai cittadini inutili e ingiustificate persecuzioni.

Le richieste di ALCEI

A fronte di tutto questo, ALCEI torna a chiedere delle modifiche normative che rendano la futura legge più flessibile e in grado di incidere effettivamente sui comportamenti veramente illeciti, evitando di limitare ingiustamente i diritti della persona.

Siamo convinti che una misura fondamentale sia l'abolizione della sanzionabilità penale di queste fattispecie, ma in via subordinata, sarebbe ragionevole almeno stabilire:

o        la sanzionabilità penale solo per le ipotesi di duplicazione a scopo di lucro (cioè punire chi vende le copie)

o        la perseguibilità del reato di duplicazione abusiva a querela (vale a dire consentire le indagini penali solo su istanza di parte e non automaticamente

o        la possibilità di accedere all'oblazione (e quindi estinguere il reato con il pagamento di una somma)

o        la depenalizzazione delle ipotesi minori di duplicazione a fine di lucro (punire con una sanzione amministrativa i fatti di minore rilevanza)

o        la decriminalizzazione dello scambio di informazioni tecniche e di apparati non diretti alla commissione di atti illeciti. (non considerare illecito penale il semplice interesse culturale per il funzionamento di apparati tecnici e sistemi software)

o        l'esplicito divieto di sequestrare computer

o        la limitazione dei poteri della SIAE alle sole opere prodotte da operatori che ne fanno parte

o        l'obbligo di applicazione del bollino SIAE soltanto per le opere prodotte da operatori che ne fanno parte

o        l'eliminazione di qualsiasi forma di "schedatura preventiva